Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava con decreto l’inammissibilità delle istanze di concessione di misure alternative avanzata da B.S., rilevando che aveva riportato una condanna per evasione nel 2008 e quindi operava la preclusione prevista dall’art. 58 quater O.P..
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato osservando che non si trattava di un caso nel quale potesse essere emesso il decreto di inammissibilità delle istanze, in quanto la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito con una recente decisione del 24 novembre 2009 n. 49990 che la condanna per evasione definitiva veniva in rilievo solo se il relativo reato risultava commesso durante la fase di esecuzione della pena per la quale era richiesta la misura alternativa, mentre nel caso di specie era stata commesso durante l’esecuzione della misura cautelare. Inoltre si era statuito che comunque la valutazione doveva estendersi al comportamento tenuto durante l’esecuzione della pena per cui era obbligatoria la fissazione della camera di consiglio partecipata, non sussistendo le condizioni per emettere il decreto di inammissibilità.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto, dovendosi nel caso di specie annullare senza rinvio il decreto con restituzione degli atti al tribunale di sorveglianza affinchè compia quelle valutazioni di merito necessarie per stabilire se il condannato si trovi nelle condizioni per poter accedere alle misure alternative richieste, questione che necessita di una valutazione non rientrante nei casi di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e rinvia per il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
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