Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli-Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dell’art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009)
IL PRESIDENTE
Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24
luglio 2007, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante
modifica al regolamento (CE) n. 1860/2004;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006
relativo al Fondo europeo per la pesca e il regolamento (CE) n. 498
/2007, che definiscono modalita’ e condizioni delle azioni
strutturali comunitarie nel settore della pesca e il relativo
Programma operativo;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 concernente
l’affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1996 con il quale si
affida al locale – Consorzio Co.Ge.Mo Monfalcone – la gestione della
pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di
Monfalcone;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il
quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell’attivita’
dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 recante la
disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto direttoriale 16 febbraio 2007 di rinnovo
dell’affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel
Compartimento marittimo di Monfalcone al Co.Ge.Mo. Monfalcone;
Visto il verbale del Consiglio di amministrazione del Co.Ge.Mo.
Monfalcone datato 10 ottobre 2009 con cui e’ stato richiesto al Capo
del Compartimento marittimo di Monfalcone di sospendere per la durata
di due mesi la pesca delle specie vongole (Chamelea gallina) e
cannolicchi (Ensis minor e Solen marginatus) a partire dal 10 ottobre
2009 fino al 10 dicembre 2009;
Vista la relazione tecnica dell’8 settembre 2009 sulla campagna
sperimentale svolta per conto del Co.Ge.Mo. di Monfalcone sullo stock
di vongole (Chamelea gallina) disponibile nel Compartimento marittimo
di Monfalcone, redatta dal Dipartimento di Scienze della vita
dell’Universita’ degli studi di Trieste che evidenzia una forte moria
della risorsa Chamelea gallina tale da non supportare l’attivita’
commerciale delle imprese operanti;
Vista l’ordinanza n. 58/2009 del 14 ottobre 2009 con la quale il
Comandante della Capitaneria di Porto di Monfalcone ordina la
sospensione della pesca delle vongole alle imbarcazioni abilitate
alla pesca con il sistema draga idraulica;
Atteso che il Co.GE.Mo Monfalcone, con nota del 2 ottobre 2009,
prot. n. 11.5/69887 del 6 ottobre 2009, richiede, in relazione alla
situazione di crisi del settore della pesca delle vongole a causa
della diffusa moria della risorsa Chamelea gallina, un intervento di
aiuto in regime de minimis a favore delle imprese autorizzate alla
pesca delle vongole e dei cannolicchi con sistema draga idraulica nel
Compartimento marittimo di Monfalcone che sospendano l’attivita’ di
prelievo per il ripopolamento dei banchi naturali, ai fini di
limitare le perdite economiche delle imprese interessate e di
mantenere i livelli occupazionali;
Ritenuto pertanto di attivare con apposito regolamento gli aiuti
de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli-Venezia
Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel
Compartimento marittimo di Monfalcone ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 come modificato dall’art. 19
della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11;
Atteso che con comunicazione del 22 ottobre 2009 si e’ provveduto
ai sensi della circolare del Segretariato generale n, 4/2001 alla
diramazione del presente regolamento;
Atteso che con nota prot. n. 75921 del 29 ottobre 2009 il
Servizio Pesca e Acquacoltura della Direzione centrale risorse
agricole naturali e forestali ha provveduto a segnalare al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali il testo del
Regolamento concernente gli aiuti in oggetto per il rispetto dei
limiti del plafond nazionale in regime de minimis del settore pesca e
acquacoltura;
Visto il parere favorevole sul testo regolamentare in parola,
espresso dalla seconda Commissione consiliare, che si e’ riunita il
giorno 20 novembre 2009 presso la sede del Consiglio regionale;
Ritenuto pertanto di emanare il presente Regolamento nel testo
definitivo che tiene conto delle ultime osservazioni formali
formulate dal Servizio qualita’ della legislazione e semplificazione;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 che detta norme in
materia di programmazione finanziaria e di contabilita’ regionale;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18 concernente il
Bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 ed il bilancio per
l’anno 2009 della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n, 0277/Pres.,
concernente il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive
modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di
procedimenti amministrativi e di diritto di accesso;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2665 del 26
novembre 2009;
Decreta:
1. E’ emanato il «Regolamento per la concessione di aiuti in
regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli
Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel
Compartimento marittimo di Monfalcone ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17» nel testo allegato al
presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
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