Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza del di 11.12.2009 il Tribunale per i Minorenni di Firenze, a richiesta del P.M, organo dell’esecuzione, determinava nell’ambito della sentenza n. 254/08, resa dallo stesso Tribunale, in mesi dieci di reclusione l’aumento di pena per la continuazione relativo al reato di cui all’art. 609 bis c.p., unico, tra quelli giudicati ed uniti a mente dell’art. 81 c.p., ostativo all’applicazione dell’indulto.
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il M., personalmente, deducendo che, con la sentenza n. 254/08, innanzi richiamata ed oggetto della richiesta del P.M. come innanzi corrisposta dal tribunale, era stato egli condannato perchè giudicato colpevole di quattro reati, consumati fino al febbraio 2003 e per questo condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione in tal guisa determinati: pena base mesi 7 e gg 15 di reclusione per il reato più grave ( art. 610 c.p., lett. d) della rubrica) ridotta a mesi cinque per la riduzione di 1/3 in ragione della minore età, aumentata a mesi sei per la ed continuazione esterna ed ulteriormente aumentata per complessivi dieci mesi di reclusione per la continuazione relativa agli altri tre reati per cui era intervenuta la condanna, reati di cui: all’art. 612 c.p., lett. a); all’art. 609 bis c.p., lett. b); all’art. 612 c.p., lett. c).
Deduceva altresì il ricorrente che, come innanzi dimostrato, il Tribunale non aveva quantificato la parte di pena riferibile a ciascuno dei tre reati giudicati in continuazione, di guisa che non risultava individuabile, in particolare, quella relativa al reato di cui all’art. 609 bis c.p., l’unico tra i quelli contestati per i quali non era applicabile in beneficio dell’indulto e per il quale, pertanto, occorreva provvedere all’esecuzione della pena.
Erroneamente, concludeva quindi l’istante, il tribunale aveva indicato la pena di mesi dieci da imputare alla condotta non indultabile (pena da eseguire pertanto) dappoichè tale entità sanzionatoria era stata complessivamente quantificata dal giudice della cognizione per i tre reati portati in continuazione e non già per uno soltanto.
2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata dappoichè fondati i rilievi difensivi.
3. La doglianza va condivisa ed il ricorso è meritevole di accoglimento.
L’istanza proposta dal P.M. al Tribunale per i minorenni di Firenze era volta alla determinazione, nell’ambito della pena inflitta a M.M. con la sentenza 254/2008, sentenza relativa a quattro delitti ritenuti uniti a mente della disciplina di favore di cui all’art. 81 c.p., della parte di pena riferibile al reato di cui all’art. 609 bis c.p., l’unico la cui sanzione non è suscettibile di condono e che, pertanto, il P.M. istante ha l’obbligo di porre in esecuzione. Il giudice a quo ha pertanto palesemente errato nella quantificazione detta, dappoichè ha individuato a titolo di continuazione, non già la quota di pena riferita dal giudice della cognizione al reato non condonabile, ma l’intera pena determinata per tutti tre i reati giudicati in continuazione. Diversamente opinando infatti, dovrebbe concludersi che al momento della condanna il tribunale avrebbe valutato senza pena i due reati diversi da quello non condonabile, ipotesi da escludersi nella fattispecie non solo per la sua oggettiva abnormità, ma perchè esclusa dalla volontà espressa dai giudicanti con la motivazione della sentenza, là dove, pur non quantificandosi la pena per ciascuno dei reati continuati, si esprime comunque la volontà di infliggere per i tre reati, unitamente considerati, mesi dieci complessivi di reclusione.
4. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale per i minorenni di Firenze per una più corretta delibazione della domanda dell’organo dell’esecuzione.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale per i Minorenni di Firenze.
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