T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3334 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso appare manifestamente fondato;

CONSIDERATO che con esso l’interessato, in atto azionista di maggioranza, mediante la sottoscrizione di Euro 5.500,00 del capitale sociale, nonché presidente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata costituita in Italia ed attiva nell’attività di import – export di impianti per la distribuzione del latte e di beni e generi di consumo, impugna il diniego di visto di lavoro autonomo oppostogli dal Consolato presso l’Ambasciata d’Italia in Mosca con la seguente motivazione:

"In particolare manca il requisito temporale come previsto dal d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 aggiornato con le modifiche apportate dal d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 in materia di immigrazione, art. 39, c.4: la società deve essere costituita da almeno tre anni.";

RILEVATO che avverso tale motivazione l’interessato, col ricorso principale deduce sostanzialmente un’unica articolata doglianza di eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, violazione di legge, violazione e/o errata applicazione dell’art. 39, comma 4 d.P.R. n. 394 del 1999; il ricorrente, in particolare oppone che l’articolo 39, comma 4 del d.P.R. n. 399 del 1999 in base al quale l’Amministrazione ha negato il visto in realtà fa esclusivamente riferimento al socio d’opera prescrivendo espressamente che "La dichiarazione di cui al comma 2 e l’attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d’opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni", mentre egli riveste la qualità di socio che apporta capitale nella società sopra descritta, sicchè la sua posizione è completamente differente da quella del socio d’opera, come peraltro posto in rilievo, in altra analoga occasione, da una pronuncia della sezione (TAR Lazio, sezione I quater, 29 ottobre 2008, n. 9381);

RILEVATO che la censura appare condivisibile, dal momento che anche la intervenuta modifica del d.P.R. n. 394 del 1999 operata dal d.P.R. n. 334 del 2004 non pare scalfire la circostanza che l’interessato non riveste la qualità di socio d’opera, ma quella di amministratore e di presidente del consiglio di amministrazione della ridetta società iscritta nel registro delle imprese di Padova, come risulta dalla visura camerale allegata in atti, sicchè del tutto condivisibile ed appropriato appare anche il riferimento al precedente specifico della sezione, nel quale si è posto in rilievo che "La figura del "socio prestatore d’opera", infatti, presenta peculiari caratteri che la differenziano specificamente da quella degli altri soci."(TAR Lazio, sez. I quater n. 9381/2008) e soprattutto da quella di azionista di maggioranza, in atto rivestita dall’interessato come risulta sempre dalla citata visura camerale;

RILEVATO che con i motivi aggiunti l’interessato ha impugnato il nuovo provvedimento di diniego di visto, stavolta motivato col riferimento al D.P.C.M. 1° aprile 2010 il quale consente l’ingresso nel territorio dello Stato, come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali a quegli imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, che intendano svolgere una attività che possa essere considerata di interesse nazionale; il diniego è inoltre motivato con la mancanza della disponibilità di reddito annuo già acquisito nel Paese di provenienza da fonti lecite di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa;

RILEVATO che avverso tale ulteriore diniego l’interessato oppone l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; egli lamenta l’uso di un testo del decreto di programmazione sui flussi migratori non corrispondente a quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed oppone pure che egli in patria dispone, per l’anno 2009, di un reddito minimo sufficiente previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, essendo quest’ultimo fissato dalla circolare del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2010 in Euro 8.500,00 laddove egli produce un reddito di rubli 1.720.000 pari ad Euro 43.172,00 ben superiore agli 8.500,00 richiesti;

RILEVATO che il primo aspetto della doglianza appare condivisibile dal momento che il decreto sui flussi migratori per l’anno 2010 annovera tra i soggetti che possono usufruire di 4000 ingressi riservati ai cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, per motivi di lavoro autonomo, "i soci e amministratori di società non cooperative" come è in atto la società a responsabilità limitata di cui è azionista di maggioranza e presidente del consiglio di amministrazione lo stesso ricorrente;

RILEVATO che anche la parte della motivazione del nuovo diniego non appare giustificata avuto riguardo alla produzione documentale dell’interessato che ha esibito una "VERIFICA SUL REDDITO DELLA PERSONA FISICA per l’anno 2009 N°3 del 17.01.2011 all’Ispettorato del Servizio Fiscale Federale N°5407" dalla quale risulta che il reddito complessivo per l’anno in questione era di Euro 1.720.000 derivante dalla chiusura di una società per azioni in Novasibirsk, intestata al ricorrente;

RILEVATO che, pertanto, il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati il provvedimento in data 9 agosto 2010 con il quale il Consolato Generale d’Italia ha negato il visto di ingresso per lavoro autonomo al ricorrente ed il provvedimento comunicato in data 15 dicembre 2010 di diniego del visto di ingresso adottato per altre ragioni dal medesimo Consolato;

RILEVATO che la richiesta di risarcimento del danno come dimostrata dalle spese dovute ai viaggi di andata e ritorno che il ricorrente ha dovuto sostenere da e per l’Italia in occasione del rinnovo e della scadenza del permesso di soggiorno per turismo che è stato costretto a richiedere per poter svolgere la sua attività in Italia non appare sufficientemente suffragata da idonea dimostrazione, dal momento che l’estratto conto della carta di credito che l’interessato produce, ancorché rechi le date dei viaggi effettuati nell’arco del 2010, non li pone in correlazione con i permessi di soggiorno dei quali egli sia stato destinatario dei quali il ricorrente non fornisce alcuna copia;

AVUTO riguardo alla costante giurisprudenza sull’argomento stante la quale "La domanda di risarcimento dei danni, anche quando la posizione soggettiva vulnerata abbia natura di interesse legittimo, è regolata dal principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Grava, perciò, sul danneggiato l’onere di provare, ai sensi del citato art., tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, ossia l’evento dannoso, la condotta, la colpa, il nesso di causalità" (TAR Toscana, sezione II, 18 febbraio 2011, n. 341); ed osservato pure che tale prova nel caso in esame era nella piena disponibilità della parte, che invece si è limitata a produrre un listato neppure su carta ufficiale della banca di residenza del conto, venendo così a mancare la prova del nesso di causa tra la condotta dannosa ed il danno stesso;

RILEVATO che pertanto la domanda di risarcimento del danno va respinta;

CONSIDERATO che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla i provvedimenti in data 9 agosto 2010 e 15 dicembre 2010 con i quali il Consolato Generale d’Italia in Mosca ha negato al ricorrente il visto di ingresso per lavoro autonomo e per il resto lo respinge.

Condanna l’Amministrazione degli Affari Esteri al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore di Bondarev Vladimir.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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