Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 41 del 7 novembre 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
F i n a l i t a’
1. La Regione Lazio riconosce e tutela le attivita’ educative,
didattiche, sociali che organizzazioni e associazioni giovanili senza
scopo di lucro intendono realizzare nell’ambito dei loro fini
istituzionali e statutari mediante l’attivazione di campeggi e
soggiorni sul territorio regionale.
2. Le attivita’ disciplinate dalla presente legge non si
considerano attivita’ di campeggio e di soggiorno ai sensi della
legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema
turistico regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.
14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento amministrativo» e successive
modifiche) e successive modifiche e dei regolamenti regionali 24
ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere) e successive modifiche e 24 ottobre 2008, n. 18
(Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta) e successive
modifiche.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le organizzazioni e associazioni giovanili di cui all’art. 1
svolgono le proprie attivita’ anche mediante la realizzazione di
soggiorni e campeggi a scopo socio-educativo e didattico quali:
a) soggiorno in accantonamento;
b) soggiorno in area attrezzata;
c) campeggio autorganizzato;
d) campeggio mobile-itinerante.
Art. 3
Soggiorno in accantonamento
1. Ai fini della presente legge sono considerati soggiorni in
accantonamento quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee
a offrire ospitalita’, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi
di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non
superiore a venti giorni.
2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo accolgono un numero
di persone rapportato alle capacita’ ricettive delle attrezzature
igienico-sanitarie disponibili e sono servite da strade che
consentano l’intervento ai mezzi di soccorso.
Art. 4
Soggiorno in area attrezzata
1. Ai fini della presente legge sono considerati soggiorni in
area attrezzata quelli realizzati presso complessi ricettivi
all’aperto costituiti anche da strutture posate sul terreno o
comunque rimovibili, per una durata non superiore a venti giorni.
2. Questo tipo di soggiorno prevede l’allestimento di strutture
atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacita’
ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed e’
servito da vie di accesso che consentano l’intervento ai mezzi di
soccorso.
3. E’ consentito inoltre l’utilizzo temporaneo di strutture e di
servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi
diversi dal soggiorno.
Art. 5
Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni
in accantonamento e in area attrezzata
1. Per lo svolgimento dei soggiorni di cui agli artt. 3 e 4 si
presenta comunicazione scritta al Sindaco del comune competente per
territorio, secondo il modello predisposto dalle competenti strutture
regionali, indicando:
a) le generalita’ di uno o piu’ responsabili delle associazioni
o delle organizzazioni, o di persone maggiorenni da loro
espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti
previsto;
c) l’assenso del proprietario dell’area;
d) la tipologia del soggiorno;
e) l’avvenuta comunicazione alle forze dell’ordine competenti
per territorio e alle autorita’ sanitarie locali.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, in assenza di un provvedimento
motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1,
lettera a), l’attivita’ di soggiorno puo’ essere iniziata.
3. Se la durata del soggiorno e’ inferiore a quattro giorni e’
sufficiente presentare entro settantadue ore dall’inizio
dell’attivita’ di soggiorno una comunicazione scritta al Sindaco del
comune competente per territorio, indicando quanto riportato nel
comma 1, lettera a) e il numero di persone presenti previsto.
4. Ai responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di
partecipanti al soggiorno di eta’ inferiore ai diciotto anni, e’
fornita apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a
ciascun partecipante, da parte di almeno uno dei genitori o di chi
esercita la potesta’ dei genitori, da esibire a eventuale richiesta
delle autorita’ competenti.
Art. 6 Campeggio autorganizzato 1. Ai fini della presente legge sono considerati campeggi autorganizzati quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei per una durata non superiore a venti giorni.
Art. 7
Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autorganizzati
1. Per lo svolgimento dei campeggi autorganizzati si presenta
comunicazione scritta al Sindaco del comune competente per
territorio, secondo il modello predisposto dalle competenti strutture
regionali, indicando:
a) le generalita’ di uno o piu’ responsabili delle associazioni
o delle organizzazioni, o di persone maggiorenni da loro
espressamente delegate, presenti per tutta la durata del campeggio;
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti
previsto;
c) la zona prescelta, che non deve essere interdetta
all’accesso da idonea segnaletica;
d) l’assenso del proprietario del terreno, dimostrabile a
richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso
esclusivo e di proprieta’ privata;
e) la tipologia del campeggio;
f) l’avvenuta comunicazione alle forze dell’ordine competenti
per territorio e alle autorita’ sanitarie locali.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione, in assenza di un provvedimento motivato di diniego
comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a),
l’attivita’ di campeggio puo’ essere iniziata.
3. Se la durata del campeggio autorganizzato e’ inferiore a
quattro giorni si applica l’articolo 5, comma 3 e le associazioni o
organizzazioni rispettano le disposizioni di cui all’articolo 8,
comma 2, lettere b) e d).
4. Ai responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di
partecipanti al campeggio di eta’ inferiore ai diciotto anni, e’
fornita apposita autorizzazione scritta in carta semplice, completa
di documentazione sanitaria, relativa a ciascun partecipante, da
parte di uno dei genitori o di chi esercita la potesta’ dei genitori,
da esibire a eventuale richiesta delle autorita’ competenti.
Art. 8 Campeggio mobile-itinerante 1. Ai fini della presente legge sono considerati campeggi mobili-itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore. 2. Per lo svolgimento dei campeggi mobili-itineranti si rispettano le seguenti disposizioni: a) i gruppi sono accompagnati da almeno un adulto responsabile designato dall’associazione organizzatrice secondo le modalita’ da questa previste; b) per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo e di proprieta’ privata occorre il preventivo assenso del legittimo possessore; c) le attrezzature per il campeggio sono installate e rimosse nell’arco delle quarantotto ore consecutive senza arrecare danni all’ambiente; d) non si fa uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge.
Art. 9
Attivita’ nelle aree naturali protette regionali
1. Le attivita’ di cui all’art. 2 che si svolgono all’interno del
territorio di aree naturali protette regionali si attengono anche
alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti.
2. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui agli art. 5 e 7, ne trasmette copia al legale
rappresentante dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta
regionale, che rilascia apposito nulla osta ai sensi dell’art. 28
della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree
naturali protette regionali) e successive modifiche.
3. Gli organismi di gestione delle aree naturali protette
regionali possono individuare aree da destinare ad un uso coerente
con le attivita’ oggetto della presente legge.
Art. 10
Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilita’
sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio
1. La Regione concede contributi, secondo i criteri generali
predeterminati da apposita deliberazione della Giunta regionale, per
la realizzazione di opere sostenibili di utilita’ sociale e
ambientale a:
a) associazioni ed organizzazioni educative che presentino i
seguenti requisiti:
1) abbiano come oggetto esclusivo o principale del loro
impegno sociale quelle finalita’ culturali ed educative che possono
essere perseguite attraverso l’esercizio delle attivita’ di soggiorno
e campeggio previste nella presente legge;
2) siano operanti da almeno cinque anni;
3) abbiano una significativa presenza sul territorio della
Regione;
4) siano iscritte al registro regionale da istituire presso
la competente direzione regionale, secondo criteri e modalita’
definite con apposito regolamento della Giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente per materia.
b) enti pubblici quali, tra l’altro, comuni, comunita’ montane
ed enti di gestione delle aree naturali protette;
c) privati possessori di strutture e spazi da destinare allo
scopo della presente legge.
2. Ai fini della presente legge, sono considerati opere
sostenibili di utilita’ sociale e ambientale:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia di
strutture fisse e mobili ed edifici destinate alla tipologia di
soggiorno di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b);
b) la realizzazione di aree attrezzate con installazione di
prese idriche, vasche per la raccolta e depurazione di liquami
civili, piazzole protette per l’accensione di fuochi a fiamma libera,
rubinetterie e servizi ad uso personale e ad uso cucina, impianti
mobili antincendio, cisterne per la raccolta di acqua piovana.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati
esclusivamente a seguito dell’adozione da parte della Giunta
regionale del regolamento di cui all’art. 13, comma 4.
Art. 11 Presentazione delle domande di contributo 1. Ai fini dell’assegnazione dei contributi, i soggetti di cui all’art. 10, comma 1 presentano domanda al Presidente della Regione entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione: a) planimetria dell’area e degli eventuali edifici o strutture presenti; b) relazione tecnica contenente la descrizione delle opere che si intendono realizzare, il termine previsto per l’ultimazione dei lavori, il preventivo di spesa ed una dichiarazione attestante la coerenza della destinazione urbanistica secondo quanto disposto dall’articolo 13; c) copia della concessione o autorizzazione edilizia, se necessaria; d) qualora si tratti di soggetto di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), dichiarazione con cui il proprietario acconsente all’intervento e accetta i vincoli giuridici che ne derivano, compreso il vincolo di destinazione di cui all’articolo 13.
Art. 12
Modalita’ di concessione dei contributi
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, approva entro il 31 maggio di ogni anno il piano di
riparto dei contributi che prevede i soggetti beneficiari, le opere e
le spese ammesse a finanziamento, l’ammontare del contributo e i
tempi di realizzazione.
2. Il contributo regionale puo’ essere concesso entro il limite
del 70 per cento della spesa ammessa, anche nel caso in cui le opere
siano gia’ iniziate, ove necessario per assicurare il completamento
delle stesse.
3. Alla liquidazione del 50 per cento del contributo approvato si
provvede entro sessanta giorni dalla data di esecutivita’ del
provvedimento; il saldo viene erogato a presentazione di idonea
documentazione delle opere eseguite e delle spese sostenute.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma
3 comporta la decadenza e revoca dei benefici concessi.
Art. 13 Vincolo di destinazione 1. Le aree e gli edifici che beneficiano dei contributi di cui all’articolo 10 sono destinati ad un uso coerente con le attivita’ oggetto della presente legge per almeno sei mesi l’anno e per un periodo non inferiore a quindici anni dalla data di assegnazione del contributo. A tal fine tali aree ed edifici sono inseriti in un apposito elenco regionale a disposizione delle associazioni. 2. Il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 comporta la revoca dei benefici concessi ed il recupero del contributo erogato dalla Regione. In sede di approvazione del regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati, tra l’altro, le modalita’ ed i criteri di recupero del contributo e di irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura variabile da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro. 3. La Regione effettua con scadenza semestrale i controlli relativi al rispetto di quanto disposto al comma 1. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalita’ attraverso le quali la Regione effettua i controlli di cui al comma 3.
Art. 14 Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB E33, di un apposito capitolo denominato «Contributi per la realizzazione di progetti di utilita’ sociale e ambientale – parte corrente», con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 100.000,00 euro e, nell’ambito dell’UPB E34, di un apposito capitolo denominato «Contributi per la realizzazione di progetti di utilita’ sociale e ambientale – parte capitale» con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 100.000,00 euro. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per il capitolo istituito nell’ambito dell’UPB E33, al prelevamento di pari importo dal capitolo T21501 e, per il capitolo istituito nell’ambito dell’UPB E34, al prelevamento di pari importo dal capitolo T22501. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 23 ottobre 2009 MARRAZZO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/