Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il proposto gravame è stato impugnato il decreto, in epigrafe indicato, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla luce della proposta formulata dalla Banca d’Italia, ha disposto ai sensi degli artt.6, comma 5, del DPR n.287/2000 la sospensione dell’iscrizione del ricorrente dall’Albo dei Mediatori Creditizi fino alle definizione del procedimento penale pendente a suo carico.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.6, comma 5, del DPR n.287/2000. Eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzionalità, illogicità, ingiustizia, difetto di istruttoria e di presupposti;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art della L. n.241/1990 per carenza ed insufficienza della motivazione.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione
Con il proposto gravame è stato impugnato il decreto, in epigrafe indicato, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla luce della proposta formulata dalla Banca d’Italia, ha disposto ai sensi degli artt.6, comma 5, del DPR n.287/2000 la sospensione dell’iscrizione del ricorrente dall’Albo dei Mediatori Creditizi fino alle definizione del procedimenti penale pendente a suo carico.
Al riguardo deve essere precisato che:
a) il procedimento penale a carico del signor R. si riferiva alla violazione degli artt. 132, c.1, del D.lgvo n.385/1993 e dell’art.110 del c.p.;
b) come previsto dall’art. 6 del DPR n.287/2000 e dall’art.6 del DM n.485/2001 la pendenza del suddetto procedimento poteva giustificare l’adozione di un eventuale provvedimento di sospensione dell’iscrizione nell’Albo dei mediatori creditizi;
c) nella fattispecie oggetto della presente controversia il Ministero dell’Economia ha giustificato l’adozione della contestata misura adducendo l’esigenza di tutela dei terzi in relazione all’attività di natura finanziaria espletata dal ricorrente, mentre la Banca di Italia, la quale aveva formulato la proposta di sospensione, ha fatto meramente riferimento alla pendenza del procedimento penale.
Ciò considerato, risulta palesemente fondato il secondo motivo di doglianza prospettante il difetto di motivazione del contestato decreto.
In merito il Collegio sottolinea che:
I) l’adozione della sospensione dall’albo dei mediatori creditizi costituisce, in pendenza dei procedimenti penali di cui sopra, una misura meramente discrezionale, con la conseguenza che la mera pendenza dei suddetti procedimenti non può giustificare di per sè, astrattamente, l’assunzione della contestata misura, occorrendo a tal fine una specifica valutazione avente ad oggetto sia la concreta condotta tenuta dal soggetto che ha giustificato l’avvio dei ripetuti procedimenti sia la compatibilità di quest’ultima con l’esercizio anche provvisorio delle attività di mediatore creditizio;
II) nella fattispecie in esame tale specifica valutazione è del tutto mancata, con la conseguenza che il mero generico riferimento operato dal Ministero ad un’astratta esigenza di tutela dei terzi conseguente alla natura finanziaria dell’attività di mediatore creditizio, risulta essere una motivazione apodittica, atteso che, in sostanza, l’adozione della contestata sospensione viene sostanzialmente ad essere giustificata solamente sulla base della tipologia dei reati ascritti al ricorrente e della particolare natura dell’attività dallo stesso espletata, le quali, alla luce delle citate disposizioni, non potevano in alcun modo legittimarne l’assunzione;
III) a seguire, infine, la tesi fatta propria dal gravato decreto Ministeriale, considerato che l’esigenza di tutela dei terzi correlata alla particolare natura dell’attività di mediatore creditizio è ricollegabile a qualsiasi reato, si giungerebbe ad ammettere, in palese contrasto con le finalità perseguite dal legislatore, una sorta di automatismo tra pendenza dei procedimenti penali de quibus ed adozione di un provvedimento di sospensione.
Ciò premesso, la doglianza in questione è suscettibile di favorevole esame con conseguente accoglimento del proposto gravame ed assorbimento dell’altra censura dedotta.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8404 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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