Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con istanza del 29 dicembre 2005, presentata all’Ispettorato provinciale dell’ Agricoltura di Messina, il ricorrente ha partecipato al Bando pubblico della Misura 4.06 " Investimenti aziendali per l’irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche" P.O.R. 2000 – 2006 dell’ Assessorato dell’Agricoltura e Foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2005, n. 34.
Con provvedimento prot. 009740 del 25 giugno 2007, l’Ispettorato Provinciale di Messina ha escluso il ricorrente dalla graduatoria con la seguente motivazione: "pur avendo indicato i termini dell’istanza a suo tempo presentata, dall’esame degli atti presenti in Ufficio si è rilevato che l’istanza relativa al POP 94/99 Misura 8.5 non è stata documentata: la ditta non ha risposto alle richieste documenti n. 2004 del 01/08/2001 e n. 358/N del 22.01.2001".
Con raccomandata a.r. del 20 ottobre 2007 il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per l’annullamento di detto provvedimento dell’Ispettorato Provinciale di Messina del 25 giugno 2007, contestando la circostanza che egli non avrebbe riscontrato le richieste istruttorie formulate dall’I.P.A. di Messina con riferimento alla domanda POP 9499, atteso che tali richieste non gli sarebbero mai pervenute.
Con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 967 del 10 dicembre 2008 il ricorso straordinario proposto dal Sig. A. è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso atto non definitivo, ma al ricorrente è stato riconosciuto l’errore scusabile e gli è stato assegnato il termine di trenta giorni per l’eventuale proposizione del ricorso gerarchico.
Il ricorrente ha dunque proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento di esclusione dell’IPA di Messina del 25 giugno 2007.
Con provvedimento del 13 maggio 2009, prot. n. 45378, l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Dipartimento Interventi Infrastrutturali, Unità Operativa n. 34, ha confermato l’impugnato decreto di archiviazione ed ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dal Sig. A., sull’assunto che il ricorrente avrebbe dichiarato l’esistenza di un requisito di partecipazione al bando 2005, Mis. 4.06, az. 4, senza avere certezza della positiva istruzione della domanda presentata all’IPA di Messina, ed afferente la misura 8.05 del POP 1994/99, e comunque sul rilievo che ai sensi dell’art. 18 del bando 2005, l’istanza doveva essere esclusa, non risultando convalidato il punteggio indicato dal ricorrente.
Invero, in sede di presentazione della domanda di ammissione al bando di concorso in argomento, il ricorrente si era autoattribuito il punteggio per il criterio F3, previsto "nel caso di imprenditori che non hanno usufruito di finanziamenti ai sensi della L.R. 13/86 e del POP 94/99 e del POR pur avendo a suo tempo, e ai sensi delle norme citate, presentato istanze regolarmente istruite ed in regola con la normativa vigente al momento della pubblicazione del presente del bando".
Il Sig. A. aveva, infatti, presentato istanza ai sensi del POP 94/99, Misura 8.5, in data 18 giugno 1997 presso l’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura dl Messina e per tale motivo aveva autodeterminato il punteggio connesso al punto F3, autocertificando di avere presentato la predetta istanza e che la stessa era stata regolarmente istruita ed in regola con la normativa vigente, pur non avendo fruito dei relativi finanziamenti per mancanza di fondi.
L’Amministrazione regionale, non avendo ora convalidato tale punteggio perché la domanda afferente al POP 94/99 fu all’epoca esclusa per carenza di documentazione, ha escluso il ricorrente dalla graduatoria relativa al bando 2005 per la Mis. 4.06, ai sensi dell’art. 18 del bando stesso.
Sostiene il ricorrente di non avere mai ricevuto le richieste istruttorie formulate dall’I.P.A. di Messina in riferimento alla precedente domanda di contributo relativa al POP 9499, e di esserne venuto a conoscenza solo dopo l’esclusione dalla graduatoria relativa all’attuale istanza di finanziamento, così che egli non poteva sapere, al momento dell’autocertificazione, che l’istanza afferente al POP 94/99 non era stata istruita per mancanza della documentazione allora richiesta, ritenendo piuttosto, in assoluta buona fede, che la sua istanza pregressa non fosse stata finanziata per carenza di fondi.
Il Sig. A. ha dunque impugnato il provvedimento del 13 maggio 2009, di rigetto del ricorso gerarchico, nonché il decreto di archiviazione del 2007 dell’IPA di Messina, ed il bando 2005 relativo alla Mis. 4.06 in parte qua, deducendo i seguenti motivi di diritto:
a) Illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria della misura 4.06, azione 4, POR 20002006, per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Errore sui presupposti di fatto. Violazione e falsa applicazione del Bando relativo alla Misura 4.06 del P.O.R. Sicilia 20002006 – Azione 4, Investimenti Aziendali per l’irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche. Violazione della l. n. 241 del 1990, come recepita in Sicilia dalla l.r. n. 10 del 1991.
b) Illegittimità del provvedimento di decisione del ricorso gerarchico 13 maggio 2009, prot. n. 45378, per illegittimità derivata dai vizi che inficiano il provvedimento IPA Messina 25 giugno 2007, prot. n. 9740, per difetto di istruttoria e di motivazione, per aggravamento del procedimento, per contraddittorietà ed ingiustizia manifeste. Omissione di pronuncia sull’impugnativa del Bando POR Sicilia 20002006, misura 4.06, azione 4, nella parte di interesse.
c) Illegittimità del provvedimento di decisione del ricorso gerarchico per violazione dell’art. 10bis, l. n. 241 del 1990, come recepita in Sicilia dalla l.r. n. 10 del 1991.
d) Illegittimità del provvedimento di decisione del ricorso gerarchico per incompetenza, violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1199 del 1971. Violazione e falsa applicazione art. 7, l.r. n. 10 del 2000. Difetto di istruttoria. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato.
L’Amministrazione regionale, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 10 marzo 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio di dover preliminarmente esaminare la censura di incompetenza dell’organo che ha adottato la decisione sul ricorso gerarchico, dedotta con l’ultimo motivo di ricorso, atteso che, ove tale censura risultasse fondata, non potrebbe il Collegio esaminare le altre censure sostanziali, essendo consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la decisione di accoglimento del ricorso fondata sul vizio di incompetenza comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Il motivo con cui si deduce l’incompetenza ha carattere prioritario e deve esaminarsi con precedenza sugli altri, poiché, una volta ritenuta incompetente l’autorità che ha emanato l’atto impugnato, la valutazione sui vizi sostanziali si risolverebbe in un giudizio meramente ipotetico sull’ulteriore attività amministrativa dell’organo competente (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7410; Idem, sez. IV, 12 dicembre 2006, n. 7271; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 10 dicembre 2010, n. 7498; anche questo TAR Catania, sez. IV, 14 marzo 2011, n. 598).
La censura di incompetenza è infondata, in quanto la decisione sul ricorso gerarchico risulta adottata dal Dirigente generale del Dipartimento Interventi strutturali dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, che è organo sovraordinato rispetto all’I.P.A. di Messina, che ha adottato il provvedimento di archiviazione oggetto del ricorso gerarchico.
Nel merito il ricorso è fondato.
In particolare, merita accoglimento la censura di violazione e falsa applicazione del bando 2005 relativo alla Misura 4.06 del P.O.R. Sicilia 20002006, dedotta con il primo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente lamenta l’illegittimità del bando, ove interpretato nel senso che esso prescriva oneri di informazione a carico degli interessati su fatti e vicende la cui cognizione è già nella piena disponibilità dell’amministrazione procedente, ed alla cui mancata osservanza riconnetta, quale effetto sanzionatorio, l’esclusione dalla partecipazione alla selezione, derivandone, ulteriormente, un ingiustificabile aggravamento del procedimento.
Richiama il Collegio l’orientamento giurisprudenziale elaborato in materia di bandi di gara, ma applicabile analogicamente anche ai bandi di selezione per l’ammissione a finanziamenti pubblici, secondo il quale rientra nella discrezionalità della pubblica amministrazione la determinazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, a condizione che tali determinazioni non siano illogiche, arbitrarie, inutili o superflue e si rivelino invece rispettose del "principio di proporzionalità", il quale esige che ogni requisito individuato sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti.
Nella scelta dei requisiti di partecipazione, dunque, il ricordato principio impone che l’amministrazione deve ricorrere a quei requisiti che comportino il minor aggravio del procedimento amministrativo, in ossequio al divieto di inutile aggravamento del procedimento di cui all’art. 1, comma 2, L. n. 241 del 1990.
Tanto premesso, e facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, ritiene il Collegio che l’amministrazione regionale abbia fatto erronea applicazione dell’art. 18 del bando 2005, in relazione all’onere posto a carico del ricorrente di autocertificare il punteggio a lui spettante.
Detto art. 18 stabilisce, tra l’altro, che "Saranno altresì escluse dalla graduatoria le istanze per le quali non verrà convalidato il punteggio e le priorità indicate dal richiedente".
Si osserva, tuttavia, che l’onere posto a carico dei concorrenti di autocertificare le circostanze da cui discende l’attribuzione di punteggio è posto dal bando in funzione di semplificazione del procedimento, come è dimostrato dalla circostanza che il bando consente l’autocertificazione ai fini dell’attribuzione del punteggio solo in relazione ai requisiti che ricadono nella sfera di controllo dell’Amministrazione stessa, mentre richiede l’allegazione della documentazione comprovante il punteggio per tutti gli altri requisiti, come si evince dall’esame dell’art. 12 del bando, che a tal fine specifica per ogni singolo criterio quale è la documentazione da allegare e quali i requisiti da autocertificare.
Ne consegue che quando la verifica dei requisiti trova il suo fondamento in atti che sono in possesso dell’amministrazione procedente, in quanto atti da essa stessa formati e conservati, costituisce un inutile aggravamento del procedimento imporre al privato interessato stringenti oneri di dimostrazione, di ricerca e di informazione su dati che sono nella disponibilità dell’amministrazione, e che pertanto quest’ultima può immediatamente verificare; e ciò tanto più quando, come nel caso di specie, si pone a carico del privato un maggiore onere di informazione, sanzionato con l’esclusione dalla graduatoria.
Nel caso di specie il ricorrente ha autocertificato il possesso del requisito di cui al criterio F3 dell’art. 12 sezione B) del bando, previsto "nel caso di imprenditori che non hanno usufruito di finanziamenti ai sensi della L.R. 13/86 e del POP 94/99 e del POR pur avendo a suo tempo, e ai sensi delle norme citate, presentato istanze regolarmente istruite ed in regola con la normativa vigente al momento della pubblicazione del presente del bando", avendo a suo tempo presentato istanza ai sensi del POP 94/99 presso l’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Messina.
L’Assessorato non ha dimostrato che il Sig. A. ricevette regolarmente le contestate richieste istruttorie del 2001 relative a quella pratica di contributo e, dunque, non ha provato che lo stesso fosse a conoscenza, nel momento in cui ha rilasciato l’autocertificazione, che la sua pregressa domanda di contributo era stata all’epoca esclusa per carenza di documentazione.
Non può l’amministrazione addossare al ricorrente oneri di informazione che appaiono ultronei rispetto al perseguimento dell’interesse pubblico ad evitare doppi finanziamenti.
Il ricorrente ha dichiarato ciò di cui era a conoscenza circa il possesso di un requisito effettivamente sussistente (istanza di finanziamento inerente al POP 94/99), e che l’amministrazione avrebbe potuto facilmente accertare; ora, benché, come afferma l’Assessorato, lo stesso non potesse avere assoluta certezza dell’avvenuta positiva istruttoria dell’istanza inerente al POP 94/99, non può tuttavia l’amministrazione penalizzare il ricorrente per non essersi lo stesso attivato al fine di informarsi con certezza circa il buon esito di quell’istruttoria, trattandosi di un onere che, in relazione alla nuova domanda di contributo, fuoriesce dai limiti della normale diligenza, considerato che si tratta di accertamento che rientra nella sfera di controllo del medesimo Assessorato.
Sicchè, in definitiva, concorda il Collegio con l’Amministrazione quando questa afferma che la circostanza che il ricorrente ignorasse l’esito negativo dell’istruttoria relativa all’istanza POP 94/99 non è "sufficiente a far sorgere un requisito inesistente ai termini di legge", tuttavia la sanzione dell’esclusione dall’odierna graduatoria è certamente sproporzionata nel caso di specie, in cui l’amministrazione, avendo conoscenza diretta e possibilità di verifica immediata del requisito contestato, può correggere il punteggio complessivamente indicato dal ricorrente, non tenendo conto del punteggio che lo stesso si è autoattribuito per il criterio F3.
L’Assessorato ha inoltre convalidato gli altri punteggi e priorità indicati dal ricorrente, di tal che anche sotto questo ulteriore profilo l’esclusione si rivela eccessiva.
Per le considerazioni fin qui espresse il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti n. 45378 del 13 maggio 2009 dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Dipartimento Interventi Infrastrutturali, e n. 9740 del 25 giugno 2007 dell’ I.P.A. di Messina, e con obbligo a carico dell’amministrazione regionale di ricalcolare il punteggio spettante all’istanza del ricorrente ai fini dell’inserimento in graduatoria.
Le spese seguono la soccombenza si liquidano in Euro 2500,00, oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
Accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Assessorato intimato alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate in Euro 2500,00, oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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