Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Espongono gli odierni ricorrenti, tutti appartenenti alla Guardia di Finanza, di essere stati trasferiti presso le attuali rispettive sedi di servizio a seguito della disposta soppressione delle precedenti sedi di assegnazione, Comando Brigata di Bibione (VE) e Comando Brigata di Cavallino (VE), così come dettagliatamente riportato nell’atto introduttivo.
I due suddetti Comandi Brigata sono stati infatti soppressi per esigenze operative dal Comando Generale della Guardia di Finanza a partire dalla data del 1 agosto 2005.
Peraltro, su sollecitazione dell’amministrazione, in tale occasione i ricorrenti sono stati invitati a presentare richiesta di trasferimento, con indicazione della sede di preferenza, nell’esclusivo ambito della Regione Veneto.
All’esito delle richieste presentate dagli interessati, venivano disposti i trasferimenti presso le sedi dettagliatamente riportate nell’atto introduttivo del giudizio, così come riferite a ciascun ricorrente.
Proprio per effetto dell’avvenuta presentazione dell’istanza di trasferimento e quindi della formale qualificazione del movimento come avvenuto "a domanda" degli interessati, l’amministrazione intimata ha ritenuto di respingere le richieste avanzate dagli odierni ricorrenti, finalizzate ad ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione delle indennità economiche previste, in caso di trasferimento d’autorità, onde sostenere i disagi connessi all’imposta variazione di sede di servizio.
Con unico motivo di censura è stato quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati in quanto assunti in violazione di legge, con specifico riguardo alla falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 100/1987, dell’art. 21 della L. n. 836/1973 e della L. n. 417/1978, nonché in quanto affetti dal vizio di eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, difetto di motivazione, disparità di trattamento.
Le doglianze dedotte in ricorso si fondano tutte sulla oggettiva natura del trasferimento subito, il quale, sebbene sia stato attivato a seguito della presentazione della domande da parte dei militari interessati, con l’indicazione della sede di preferenza, non possa in realtà che qualificarsi quale trasferimento d’autorità, essendo stato determinato da superiori interessi dell’amministrazione conseguenti alla disposta soppressione dei Comandi di appartenenza degli istanti.
Premessa la distinzione tra il trasferimento "d’ufficio", determinato da esigenze dell’amministrazione, correlate ad interessi pubblici superiori, ed il trasferimento " a domanda", connesso a ragioni di carattere strettamente personale e private del richiedente, parte istante denuncia l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto erroneamente basati sulla qualificazione dei trasferimenti disposti come "a domanda" anziché "d’ufficio".
In realtà, benché gli interessati abbiano avuto la possibilità di chiedere il trasferimento, i movimenti così disposti rientrano appieno nella tipologia dei trasferimenti d’ufficio, in considerazione del fatto che, a fronte della soppressione dei rispettivi Comandi, il trasferimento risultava atto inevitabile, da cui l’assoluta irrilevanza – ai fini che qui interessano – delle domande inoltrate dai ricorrenti.
Pertanto, ribadito che i trasferimenti sono derivati dalla sopravvenuta soppressione dei Comandi Brigata presso i quali i ricorrenti prestavano servizio e quindi per esigenze della stessa amministrazione d’appartenenza, i provvedimenti che hanno individuato le nuove sedi di servizio debbono essere configurati quali veri e propri trasferimenti d’autorità, con conseguente diritto alla liquidazione ed erogazione dei trattamenti economici di cui alla legge n. 100/1987 ed alle leggi n. 836/73 e n. 417/78.
Di conseguenza, i ricorrenti, denunciata l’illegittimità dei provvedimenti negativi assunti dall’amministrazione a fronte delle richieste di riconoscimento delle indennità previste dall’art. 1 della legge n. 100/1987 e dall’art. 17 e seguenti del D.P.R. 836/1973, chiedono l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la declaratoria del diritto degli stessi al riconoscimento delle indennità relative al trattamento economico per trasferimento d’autorità.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, controdeducendo alle censure dedotte, evidenziando in particolare come nella fattispecie siano stati disposti trasferimenti di sede di servizio a domanda, i quali – come tali – non davano diritto alla corresponsione delle indennità richieste.
All’udienza del 30 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione
Con il ricorso in esame gli odierni istanti chiedono l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità cd. di trasferimento, così come prevista dall’art. 1 della legge n. 100/1987, e della conseguente indennità di prima sistemazione, derivante dalle leggi n. 836/73 e n. 417/78, in conseguenza della nuova assegnazione disposta dall’amministrazione di appartenenza per effetto della soppressione, per esigenze logistiche, del Comando Brigata Bibione e del Comando Brigata Cavallino, cui gli stessi rispettivamente appartenevano, come indicato nell’atto introduttivo del giudizio.
Ricorda il Collegio che in base all’art. 1 della L. n. 100/87, al personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall’art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Ciò premesso, richiamato il costante orientamento espresso su identiche fattispecie, la pretesa avanzata dai ricorrenti è fondata.
Invero, nel caso in oggetto, in conseguenza dell’avvenuta soppressione dei Comandi presso i quali i ricorrenti prestavano servizio, è stato disposto un trasferimento d’autorità e non a domanda, così come invece sostenuto da parte resistente a difesa dei provvedimenti impugnati.
Risultano infatti evidenti le esigenze superiori che hanno determinato il movimento del personale, tutto appartenente ai due Comandi soppressi, circostanza oggettiva che consente di individuare la reale natura degli avvicendamenti del personale disposti dall’amministrazione.
Sebbene l’avvenuta presentazione della domanda di trasferimento da parte del personale appartenete ai Comandi soppressi abbia indotto l’amministrazione a configurare gli avvicendamenti quali trasferimenti " a domanda" e quindi a negare la corresponsione della richiesta indennità, tale circostanza non può influire sulla reale natura dei trasferimenti operati.
La domanda in tali termini presentata dai ricorrenti, non modifica, invero, la natura autoritativa del trasferimento, il quale è senza dubbio alcuno riconducibile nell’ambito del trasferimenti operati d’ufficio per soddisfare le esigenze superiori della stessa amministrazione.
Infatti, il trasferimento dei militari si è reso indispensabile ed inevitabile per effetto dell’avvenuta soppressione dei Comandi di appartenenza, soppressione oggettivamente determinata dal valutazioni superiori operate dall’amministrazione, per effetto della quale ai ricorrenti è stata assegnata la nuova sede di servizio, ancorché individuata tenendo conto delle richieste da questi presentate.
Riconosciuta quindi nel caso di specie la natura autoritativa del trasferimento, il ricorso va accolto con conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della L. n. 100 del 1987.
A tale indennità andrà poi aggiunta anche la somma spettante a titolo di indennità di prima sistemazione, la quale consegue di diritto, nella misura a ciascun ricorrente spettante, così come verrà calcolata caso per caso dall’amministrazione intimata.
Da ultimo, poiché l’indennità in questione non ha natura retributiva, non è ad essa applicabile la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, ma sulla somma capitale versata dovranno essere computati soltanto gli interessi legali ex art. 1224 cod. civ. dal sorgere del diritto sino all’effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma complessiva di Euro 2.000,00 (Euro duemila/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annullati i provvedimenti impugnati, condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle indennità spettanti a favore dei ricorrenti, unitamente agli interessi legali da computarsi sulle somme capitali dal sorgere del diritto sino al soddisfo.
Condanna altresì la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, nella somma complessiva di Euro 2.000,00 (Euro duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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