Corte Costituzionale ordinanza n. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 35 del 1-9-2010

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza
instaurato ex art. 14-ter O.P. avente ad oggetto il reclamo a norma
dell’art. 35 dell’ordinamento penitenziario avverso la nuova
disciplina prevista dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f),
O.P. in materia di permanenza all’aperto e preparazione di cibi,
introdotta con lagge 15 luglio 2009, n. 94, presentato da
M.G., detenuto presso la Casa Circondariale di Cuneo, sottoposto al
regime ex art. 41-bis, comma 2, O.P., difeso dall’avv. Michele
Parola, Foro di Cuneo;
Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra
specificato;
Verificata, preliminarmente, la regolarita’ delle comunicazioni
relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m.,
all’interessato ed al difensore;
Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle
investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della
discussione di cui a separato processo verbale;
Udite le conclusioni del rappresentante del P.M., dott. Roberto
Tesio, e del difensore;

O s s e r v a

Il reclamo generico previsto dall’art. 35 O.P. e’ lo strumento
con il quale il detenuto puo’ attivare i poteri attribuiti in via
generale al Magistrato di sorveglianza dall’art. 69, commi 2 e 5
ultima parte, O.P.
Dette norme stabiliscono che il Magistrato di sorveglianza
«esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della
custodia degli imputati sia attuata in conformita’ della legge e dei
regolamenti» e «impartisce nel corso del trattamento, disposizioni
dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati
e degli internati».
La Corte costituzionale con la sentenza n. 26/1999 ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 35 e 69 O.P. nella parte
in cui’ non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli
atti dell’Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro
che sono sottoposti a restrizione della liberta’ personale.
Pur essendo infatti il reclamo al Magistrato di sorveglianza di
cui all’art. 35, comma 1, n. 2, O.P. il mezzo generale di doglianza
dei detenuti, esso e’ pero’ sprovvisto dei requisiti minimi della
giurisdizionalita’. Non e’ invero contemplata, perche’ si pervenga ad
una decisione su tale reclamo, alcuna formalita’ di procedura ne’
l’osservanza del contraddittorio; la decisione, pur se di
accoglimento, si risolve in una mera segnalazione o sollecitazione
all’Amministrazione penitenziaria priva di stabilita’ o forza cogente
e contro di essa non e’ previsto poi alcun mezzo di impugnazione.
Il giudice delle leggi, pur affermando l’esigenza costituzionale
del riconoscimento del diritto di azione nell’ambito di un
procedimento avente carattere giurisdizionale, ha pero’ escluso che
la lacuna normativa potesse essere colmata in via interpretativa
mediante il ricorso ad uno dei procedimenti previsti dalla normativa
vigente.
Pertanto ha chiamato il legislatore a colmare il vuoto normativo
ed attuare il principio costituzionale affermato.
Nell’inerzia del legislatore si e’ venuto a creare un contrasto
interpretativo nella giurisprudenza della Corte di cassazione circa
la possibilita’ o meno per l’interprete di individuare, tra quelli
previsti dall’ordinamento, un rimedio giurisdizionale a carattere
generale suscettibile di garantire l’attivazione del principio della
necessaria tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche
soggettive e di essere quindi esteso alla procedura che si instaura a
seguito di reclamo.
Con la sentenza n. 5 resa in data 26 febbraio 2003, depositata il
10 giugno 2003, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione
sono intervenute a comporre il suddetto contrasto giurisprudenziale,
insorto nella specifica materia dei provvedimenti
dell’Amministrazione penitenziaria concernenti i colloqui e la
corrispondenza telefonica dei detenuti.
Le statuizioni delle Sezioni unite appaiono applicabili non solo
ai colloqui visivi e telefonici, ma anche in relazione a tutti gli
atti dell’Amministrazione penitenziaria lesivi di posizioni
soggettive dei detenuti e degli internati e quindi per tutte le
materie assistite dalla riserva di giurisdizione.
Le Sezioni unite partendo dalla riaffermazione del principio che
la restrizione della liberta’ personale non determina il
disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un
generalizzato assoggettamento all’organizzazione penitenziaria e che
al riconoscimento della titolarita’ di diritti deve necessariamente
accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a
un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale, con
l’osservanza delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente
dovute (la possibilita’ del contraddittorio, la stabilita’ delle
decisioni e l’impugnabilita’ con ricorso per cassazione) hanno
individuato il rimedio giurisdizionale contro la lesione delle
posizioni soggettive del detenuto nel procedimento disciplinato dagli
artt. 14-ter e 69 O.P., che risponde ad esigenze di speditezza e
semplificazione.
La materia oggetto del reclamo ex art. 35 O.P. di cui al presente
procedimento, concernendo la permanenza all’aperto e l’alimentazione
del detenuto, rientra certamente nell’ambito delle fondamentali
posizioni giuridiche soggettive dello stesso, in quanto attinente a
due degli aspetti essenziali per l’esistenza e la salute dell’uomo.
La procedura applicabile al caso di specie e’ quindi quella
prevista dall’art. 14-ter O.P., ovvero reclamo al Magistrato di
sorveglianza, eventuale presentazione del ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza conclusiva del procedimento, udienza svolta con
la partecipazione del difensore e del pubblico ministero.
L’interessato e l’Amministrazione penitenziaria possono presentare
memorie.
M.G. e’ detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo di cui
al provvedimento di cumulo n. esecuzione 332/2000 REG ES del 24
novembre 2004 emesso dalla Procura generale della Repubblica di
Palermo per associazione di tipo mafioso, omicidio, tentato omicidio,
violazione legge armi ed altro, e della pena dell’ergastolo di cui
all’ordine di esecuzione pena n. 151/2008 SIEP del 13 maggio 2008
emesso dalla Procura generale della Repubblica di Palermo per vari
omicidi e violazione legge armi, nonche’ in virtu’ di ordinanza di
custodia cautelare del 3 aprile 2009 del G.I.P. presso il Tribunale
di Palermo per associazione di tipo mafioso, aggravata dal ruolo
direttivo, e trasferimento fraudolento di valori, aggravato ex art.
7, legge n. 203/1991 (d.p. 28 dicembre 1991; f.p. MAI).
M.G., e’ attualmente sottoposto al regime di sospensione delle
ordinarie regole del trattamento penitenziario disposto con decreto
del Ministro della giustizia emesso in data 27 aprile 2009, efficace
per anni due dalla data di emissione. Egli e’ pertanto legittimato
attivamente alla proposizione del presente reclamo.
Il decreto ministeriale del 27 aprile 2009 all’art. 1 dispone che
in attuazione dell’art. 41-bis, comma 2 della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (di seguito O.P.), come modificato dall’art. 2 della legge n.
279/2002, e’ sospesa l’applicazione di alcuni istituti e di alcune
regole di trattamento, tra i quali la «permanenza all’aperto per
periodi superiori a 4 ore giornaliere, di cui due nelle sale di
biblioteca, palestra, ecc., e in gruppi superiori a cinque persone».
A seguito dell’approvazione della legge 15 luglio 2009, n. 94,
che ha introdotto sostanziali modifiche alle diposizioni normative
previgenti in materia di regime detentivo speciale di cui all’art.
41-bis O.P., la direzione della Casa circondariale di Cuneo, con
ordine di servizio n. 26/2009 del 3 agosto 2009, ha disposto che, a
partire dall’8 agosto 2009, data di entrata in vigore della predetta
legge, sara’ sempre previsto per i detenuti sottoposti all’art.
41-bis O.P., tra l’altro, la durata della permanenza all’aperto di
due ore complessive, riducibili ad una nei casi previsti dall’art. 10
O.P., di cui un’ora d’aria e un’ora a scelta tra socialita’,
palestra, ecc.; il divieto di acquistare al sopravvitto o ricevere
dall’esterno generi alimentari che secondo l’uso comune richiedano
cottura; l’utilizzazione dei fornelli personali autoalimentati,
esclusivamente per la preparazione di bevande e per riscaldare
liquidi, nonche’ cibi gia’ cotti forniti dall’Amministrazione
penitenziaria; la possibilita’ di detenere una macchinetta del caffe’
del tipo Moka, un pentolino in lega leggera per scaldare liquidi ed
una padellina in lega leggera per riscaldare cibi forniti
dall’Amministrazione penitenziaria.
Inoltre, l’Amministrazione penitenziaria, con circolare GDAP n.
0286202-2009 del 4 agosto 2009, ha apportato le necessarie modifiche
alla precedente circolare in materia n. 3592-6042 del 9 ottobre 2003,
emanata successivamente all’entrata in vigore della legge n.
279/2002, precisando, tra l’altro, che i detenuti possono permanere
all’aperto per non piu’ di due ore giornaliere, di cui una da
trascorrere in appositi locali adibiti a biblioteca, palestra, ecc.;
che e’ fatto divieto al detenuto di ricevere dall’esterno e di
acquistare al sopravvitto generi alimentari che per il loro utilizzo
richiedano cottura; che e’ consentito l’utilizzo dei fornelli
personali esclusivamente per riscaldare liquidi e cibi gia’ cotti,
nonche’ per la preparazione di bevande.
Infine, con provvedimento ministeriale integrativo del 6 agosto
2009, notificato in data 7 agosto 2009 al M., e’ stato evidenziata la
necessita’ di applicare la nuova normativa ai detenuti sottoposti al
regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis O.P., i cui
decreti ministeriali attualmente in esecuzione siano stati emessi in
data antecedente all’entrata in vigore della citata legge n. 94/2009,
espressamente disponendo che l’art. 1, lettera g) dei decreti
applicativi del regime detentivo speciale attualmente in vigore debba
intendersi cosi’ modificato: «permanenza all’aperto per periodi
superiori a due ore giornaliere, di cui una nelle sale di biblioteca,
palestra, ecc., e in gruppi superiori a quattro persone».
Pertanto, nei confronti del M., la direzione della Casa
circondariale di Cuneo ha applicato direttamente ed integralmente,
dandone avviso ai detenuti ristretti in tale regime, la normativa
dettata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 ed entrata in vigore in
data 8 agosto 2009, attenendosi a quanto dalla stessa previsto,
nonche’ alla citata circolare GDAP del 4 agosto 2009 che ne
disciplina il contenuto, unitamente a quanto disposto dal
provvedimento ministeriale integrativo di cui sopra. Si ritiene che
la nuova disciplina restrittiva sopra richiamata sia immediatamente
applicabile nei confronti del detenuto sottoposto al regime previsto
dall’art. 41-bis O.P., in assenza di espressa normativa a carattere
transitorio che disponga diversamente, tenuto conto della natura
meramente recettizia del dettato normativo che connota il regime
penitenziario differenziato concretamente delineato dal decreto
ministeriale di applicazione e della natura meramente ricognitiva
dell’intervenuta modifica normativa del successivo provvedimento
ministeriale integrativo, peraltro concernente esclusivamente la
durata della permanenza all’aperto, neppure firmato dal Ministro, ma
da un sottosegretario, ed intervenuto successivamente
all’applicazione integrale, automatica e generalizzata della nuova
disciplina disposta dall’Amministrazione penitenziaria nei confronti
di tutti i detenuti gia’ sottoposti al 41-bis O.P.
Ne discende la competenza in materia del Giudice remittente,
vertendo il reclamo in esame sul trattamento penitenziario
concretamente imposto al detenuto in forza di diretta applicazione di
norme di legge, secondo le indicazioni emanate all’Amministrazione
penitenziaria con l’ordine di servizio, la circolare ed il
provvedimento ministeriale integrativo citati, e non venendo,
pertanto, minimamente in rilievo nel caso di specie la competenza
esclusiva attribuita dalla legge n. 94/2009 al Tribunale di
sorveglianza di Roma concernente i reclami aventi ad oggetto la
sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti
applicativi del regime penitenziario differenziato di cui all’art.
41-bis O.P.
In relazione alle citate nuove restrizioni introdotte dalla legge
n. 94/2009, concernenti le ore d’aria e il divieto di cuocere cibi,
il reclamante lamenta la violazione degli artt. 3, 13, 21, 24, 25,
27, 29, 31, 32, 111 e 113 della Costituzione, in particolare
evidenziando che le modifiche normative introdotte si pongono in
contrasto con i principi affermati in materia dalla Corte
costituzionale con le sentenze n. 349 e 410 del 1993, n. 351 del 1996
e n. 376 del 1997; e conclude affermando che le restrizioni in esame
violano i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione,
integrando un trattamento contrario al senso di umanita’, e
chiedendo, pertanto, al giudice adito di sollevare la questione di
legittimita’ costituzionale innanzi alla Corte costituzionale.
Trattasi di questioni di legittimita’ costituzionale chiaramente
rilevanti ai fini della decisione del reclamo in esame, atteso che
nell’ambito del reclamo generico previsto dall’art. 35 O.P. il
Magistrato di sorveglianza «esercita la vigilanza diretta ad
assicurare che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata
in conformita’ della legge e dei regolamenti» e «impartisce nel corso
del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali
violazioni dei diritti dei condannati e degli internati» (art. 69,
commi secondo e quinto ultima parte, O.P.) e, quindi, e’ legittimato
a sollevare questioni di legittimita’ costituzionale inerenti le
norme dell’Ordinamento penitenziario oggetto della doglianza del
reclamante.
Questo Magistrato di sorveglianza ritiene che l’eccezione di
legittimita’ costituzionale sollevata dal reclamante non sia
manifestamente infondata e che, pertanto, la stessa debba essere
sollevata nei termini e sotto i profili che verranno illustrati nel
seguito.
Questo Giudice, quindi, sulla base delle argomentazioni di
seguito illustrate, ritiene di dover sollevare le questioni, non
manifestamente infondate, di legittimita’ costituzionale: 1)
dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), O.P. nella parte in cui
limita la permanenza all’aperto ad una durata non superiore a due ore
al giorno, per contrarieta’ agli art. 27, terzo comma e 32, primo
comma, Cost.; 2) dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), O.P.
nella parte in cui prevede l’adozione di tutte le necessarie misure
di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui
locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta
impossibilita’ di cuocere cibi, per contrarieta’ agli artt. 3, primo
comma e 27, terzo comma, Cost., nonche’ al principio di
ragionevolezza.
La norma che limita la permanenza all’aperto ad una durata non
superiore a due ore al giorno puo’ ritenersi fondatamente in
contrasto con gli artt. 27, terzo comma, Cost. in quanto integrante
un trattamento contrario al senso di umanita’.
Va tenuto conto che, sulla base delle indicazioni applicative di
cui alle circolari dell’Amministrazione penitenziaria in materia,
delle predette due ore di permanenza all’aperto solo un’ora viene
effettivamente trascorsa all’aria aperta, mentre l’altra viene fruita
al chiuso, a scelta, in socialita’, biblioteca, palestra, ecc.
Invero, in materia di permanenza all’aperto, l’art. 10 O.P. gia’
fornisce un criterio normativo di portata generale, laddove prevede
che debba essere consentito ai detenuti di permanere all’aria aperta
almeno per due ore al giorno e che tale periodo di tempo possa essere
ridotto a non meno di un’ora al giorno soltanto per motivi
eccezionali.
Allo stesso modo, in materia di restrizioni applicabili in caso
di applicazione del regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis
O.P., l’art. 14-quater O.P. prevede che le restrizioni non possano
riguardare, tra l’altro, la permanenza all’aperto per almeno due ore
al giorno, salvo quanto disposto dall’art. 10 O.P.
Tale criterio minimo di tutela era stato recepito dal previgente
assetto normativo del regime di cui all’art. 41-bis O.P., che
prevedeva la permanenza all’aperto per una durata non superiore a
quattro ore al giorno, corrispondenti, secondo quanto sopra
precisato, a due ore di effettiva permanenza all’aria aperta, il
quale, pertanto, gia’ si collocava nell’ambito della massima
limitazione resa possibile dall’Ordinamento penitenziario, peraltro
recependo proprio l’insegnamento della Corte costituzionale in
materia.
Con la riforma introdotta dalla legge n. 94/2009 si assiste ad
una ulteriore compressione della durata di permanenza all’aria aperta
ad un ora al giorno, che viene, quindi, a coincidere con il limite
minimo di cui all’art. 10, comma 2, O.P.
Tuttavia, mentre la norma da ultimo citata consente la riduzione
della permanenza all’aria aperta ad un’ora al giorno «soltanto per
motivi eccezionali», la previsione di cui alla legge n. 94/2009 e’
sganciata da ogni valutazione di eccezionalita’ e si pone, anzi, di
fatto, come regime ordinario dei detenuti sottoposti all’art. 41-bis
O.P., suscettibile, in verita’, di ulteriore riduzione ad un’ora al
giorno complessiva di permanenza all’aperto rispetto alle due
previste, rimessa ad una scelta ampiamente discrezionale del
Ministro.
La particolare afflittivita’ della restrizione in esame viene in
rilievo anche in rapporto alle altre limitazioni che caratterizzano
il regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis O.P.,
le quali determinano, di fatto, un restringimento, per non dire un
azzeramento, delle opportunita’ trattamentali fruibili dal detenuto
ad esso sottoposto, il quale si viene a trovare, nella migliore delle
ipotesi, in una situazione in cui la permanenza in cella si protrae
per 22 ore al giorno, con la possibilita’ di permanenza all’aria
aperta per una sola ora al giorno e di svolgimento di attivita’ al
chiuso (socialita’, palestra, biblioteca, ecc.) per una sola ora al
giorno.
Sotto tale profilo, la stessa Corte costituzionale, rispondendo
al quesito se un limite assoluto al contenuto delle misure
derogatorie si possa trarre, per analogia, dall’art. 14-quater comma
quarto, O.P., che specifica gli ambiti della vita carceraria che non
possono essere incisi dalle restrizioni disposte con il regime di
sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis O.P., regime che
«nella sua concreta applicazione viene ad assumere un contenuto
largamente coincidente con il regime differenziato introdotto con il
provvedimento ex art. 41-bis, comma 2, di sospensione del trattamento
penitenziario» (Corte cost., sentenza n. 410 del 1993), ha affermato
che «non puo’ mancare la individuazione di parametri normativi per la
concretizzazione del divieto di trattamenti contrari al senso di
umanita’, e che da questo punto di vista le indicazioni fornite dal
legislatore con il quarto comma dell’art. 14-quater appaiono
particolarmente pregnanti» (Corte cost., sentenza n. 351 del 1996).
Anche alla stregua degli standards elaborati dal Comitato europeo
per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o
Degradanti (CPT) l’effettuazione di almeno un’ora di esercizio
all’aria aperta ogni giorno si colloca quale tutela minima
fondamentale per tutti i detenuti, senza alcuna eccezione, al di
sotto della quale si configurerebbe un trattamento inumano o
degradante; si precisa, inoltre, che tale tutela fondamentale
dovrebbe far parte di un programma piu’ ampio di attivita’, che
certamente non e’ dato ravvisare nell’ambito del regime penitenziario
di cui all’art. 41-bis O.P.
La norma in esame puo’ ritenersi fondatamente in contrasto anche
con l’art. 32, comma uno, Cost. in quanto lesiva del diritto alla
tutela della salute.
Infatti, la permanenza all’aria aperta per un congruo periodo di
tempo, con la possibilita’ di effettuare esercizi fisici, e’
direttamente funzionale al mantenimento di buone condizioni di salute
del detenuto e ad ovvie esigenze di carattere igienico-sanitarie.
Entrambe le predette esigenze non appaiono poter essere
adeguatamente soddisfatte laddove si preveda che il detenuto abbia a
disposizione una sola ora al giorno di permanenza all’aria aperta ed
una sola ora al giorno da dedicare alla socialita’ o ad altre
attivita’ ricreative (biblioteca, palestra, ecc.) e debba rimanere in
cella per le restanti 22 ore della giornata.
La norma che prevede l’adozione di tutte le necessarie misure di
sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui
locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta
impossibilita’ di cuocere cibi puo’ ritenersi fondatamente in
contrasto con gli artt. 3, comma primo e 27, terzo comma, Cost.,
nonche’ con il principio di ragionevolezza.
Infatti, tale norma pone in essere una disparita’ di trattamento
fra detenuti, non giustificabile sulla base delle esigenze proprie
del regime detentivo differenziato.
La disciplina ordinaria fondamentale in materia di acquisto di
generi alimentari e di uso di fornelli e’ la seguente.
L’art. 9, ultimo comma, O.P. consente ai detenuti l’acquisto di
generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal
regolamento; l’art. 14, commi ottavo e nono, d.P.R. n. 230/2000
precisa che i generi alimentari acquistati non devono eccedere in
quantita’ il fabbisogno giornaliero di una persona e che non si
possono accumulare generi alimentari in quantita’ eccedente il
fabbisogno settimanale; l’art. 13, comma quarto, d.P.R. n. 230/2000
consente ai detenuti, nelle proprie celle, l’uso di fornelli
personali per riscaldare liquidi e cibi gia’ cotti, nonche’ per la
preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento;
l’art. 13, comma settimo, d.P.R. n. 230/2000 dispone che il
regolamento interno puo’ prevedere che, senza carattere di
continuita’, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura
di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonche’ le
modalita’ da osservare.
A fronte della predetta disciplina ordinaria, che consente ai
detenuti l’acquisto di generi alimentari al sopravvitto, l’utilizzo
di fornelli personali per preparare cibi di facile e rapido
approntamento, nonche’, secondo le previsioni del regolamento
interno, per la cottura di generi alimentari, la legge n. 94/2009
pone il divieto assoluto di cuocere cibi.
Orbene, non e’ possibile arguire come siffatto divieto possa
ridurre il rischio che il detenuto mantenga contatti con l’esterno.
Invero, tale misura, per il suo contenuto, non e’ riconducibile
alla concreta esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza, apparendo
viceversa palesemente inidonea o incongrua rispetto alle esigenze di
ordine e di sicurezza che legittimano l’applicazione del regime
penitenziario differenziato, e finisce per acquistare un significato
diverso, quale ingiustificata deroga all’ordinario regime carcerario,
con una portata puramente afflittiva estranea alla funzione
attribuita dalla legge all’istituto del 41-bis.
Cio’ appare tanto piu’ vero se si considera che al detenuto
sottoposto all’art. 41-bis O.P. viene comunque consentito di
acquistare al sopravvitto o ricevere dall’esterno generi alimentari
che secondo l’uso comune non richiedono cottura, nonche’
l’utilizzazione dei fornelli personali per la preparazione di bevande
e per riscaldare liquidi, nonche’ cibi gia’ cotti forniti
dall’Amministrazione penitenziaria.
Ne’ pare che la misura in esame possa essere finalizzata ad
evitare che il detenuto possa assumere all’interno dell’Istituto
penitenziario ruoli di predominio tali da comportare l’aggregazione
attorno a se’ di altri detenuti, privando il detenuto di possibili
manifestazioni di «potere reale» e possibili occasioni per aggregare
intorno a se’ «consenso» traducibile in termini di potenzialita’
offensive criminali, non solo e non tanto perche’ la mera facolta’ di
cucinare cibi non sembra idonea a determinare tali effetti di
predomino ed aggregazione, ma anche e soprattutto perche’ tali
medesimi effetti il detenuto ben potrebbe ottenere anche tramite
l’acquisto e la ricezione di generi alimentari che non richiedono
cottura.
Si deve quindi dubitare della costituzionalita’ della restrizione
in esame non solo in quanto determinante una irragionevole disparita’
di trattamento con i detenuti ordinari, non riconducibile alle
finalita’ istituzionali del regime di cui all’art. 41-bis O.P., ma
anche in quanto idonea a determinare, tenuto conto del complesso
delle ulteriori limitazioni imposte in virtu’ dell’applicazione del
predetto regime, un trattamento penitenziario contrario al senso di
umanita’, con violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che non
sia effettuabile da questo giudice alcuna interpretazione
costituzionalmente orientata della disciplina dettata con la legge n.
94 del 2009, di modifica dell’art. 41-bis, comma 2-ter, lettera f),
O.P., che permetta di ritenere osservati dalla medesima i principi
costituzionali sopra richiamati.
Il procedimento deve pertanto sospendersi e gli atti essere
inviati alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87,
14-ter, 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato
dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera
i), della legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi’ come modificato dalla
legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lettera f) n. 2.4,
nella parte in cui limita la permanenza all’aperto ad una durata non
superiore a due ore al giorno, per contrarieta’ agli artt. 27, terzo
comma e 32, primo comma, Cost.;
Dichiara, altresi’, rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 41-bis, comma
2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi’ come
modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25,
lettera f) n. 2.4, nella parte in cui prevede l’adozione di tutte le
necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di
natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia
assicurata l’assoluta impossibilita’ di cuocere cibi, per
contrarieta’ agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma, Cost.,
nonche’ al principio di ragionevolezza;
Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla
Corte costituzionale;
Dispone la sospensione del presente procedimento in attesa della
decisione della Corte medesima.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge, la notifica
all’interessato, ed al pubblico ministero, nonche’ per l’immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e per la notifica
della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cuneo, addi’ 20 gennaio 2010

Il Magistrato di sorveglianza: dott. Pier Marco Salassa

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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