Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 21-04-2011, n. 16076 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.G., nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Disco Car srl, dichiarata fallita il (OMISSIS), veniva condannato in entrambi i gradi di merito dall’Autorità giudiziaria perugina alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Con il ricorso per cassazione il B. deduceva:

1) il vizio di motivazione in relazione agli artt. 216 e 223, L. Fall., essendo stata erroneamente ritenuta la impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari, nonostante il curatore fallimentare avesse detto il contrario;

2) la violazione di legge in relazione agli articoli della legge fallimentare citati perchè la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari era possibile in base alle scritture ed ai documenti contabili;

3) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli articoli della legge fallimentare già citati ed all’art. 43 c.p. perchè il B. non teneva direttamente la contabilità , ma si avvaleva di uno studio contabile;

4) la violazione di legge in relazione alla L. 31 luglio 2006, n. 241, artt. 1 e 2 per non essere stato concesso l’indulto della pena al ricorrente.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da B.G. sono infondati, ed anzi ai limiti della ammissibilità sia perchè il ricorrente ha riproposto in sede di ricorso i motivi di appello, già discussi e disattesi dalla Corte di merito, senza tenere conto degli argomenti sviluppati dal giudice di secondo grado, sia perchè su alcune questioni il ricorrente sembra richiedere, pur avendo formalmente dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, una rivalutazione del materiale probatorio, cosa non consentita a questa Corte per disposizione di legge.

In ogni caso, pur volendo prescindere dai precedenti rilievi, va detto che infondati sono il primo ed il secondo motivo di impugnazione, che debbono essere esaminati insieme perchè colgono due profili della medesima questione.

In estrema sintesi, secondo il ricorrente, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari era certamente possibile – secondo motivo di ricorso – come affermato anche dal curatore fallimentare – primo motivo di ricorso.

Le cose non stanno così perchè, come chiarito dai due giudici di merito, la contabilità era tenuta in modo così irregolare e confusionario da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

In particolare i giudici hanno sottolineato che mancava il libro degli inventari, non erano stati tenuti i libri mastri, il conto cassa presentava saldi inverosimili, che, insomma, la contabilità era inaffidabile.

Tanto è stato desunto dalla relazione del consulente del pubblico ministero dottoressa S., la cui attendibilità non è nemmeno stata messa in dubbio dal ricorrente.

Quanto alle dichiarazioni della curatore, che il ricorrente ritiene a lui favorevoli, la Corte di merito ha chiarito che se effettivamente questi aveva inizialmente dichiarato che, anche se con molte difficoltà, si sarebbero potuti ricostruire i movimenti gestionali, aveva poi precisato che non era possibile stabilire se i rimborsi portati su foglietti informali, con cui venivano ridotti o azzerati i rilevanti valori positivi del conto cassa, fossero o meno veritieri.

Si tratta di una interpretazione del tutto logica della testimonianza del curatore, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non giova alle tesi della difesa, ma conferma la valutazione di impossibilità di una ricostruzione univoca del movimento degli affari della consulenza contabile.

Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione perchè, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fatto di avere demandato ad un esperto la tenuta della contabilità, non esonera l’amministratore dalle sue responsabilità, anche perchè, come correttamente sottolineato dalla Corte di merito, il professionista effettua le annotazioni dovute sulla base dei dati riferiti dall’amministratore.

Nè in siffatta ipotesi è possibile escludere l’elemento soggettivo perchè per il delitto di bancarotta documentale è richiesto il dolo generico, che consiste nella consapevolezza di tenere la contabilità in modo tale da compromettere la possibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con possibile danno per i creditori.

Siffatta consapevolezza è certamente ravvisabile nel caso di specie specialmente se si considera che la Corte di merito ha sottolineato che certi movimenti – aggiustamenti … avevano proprio lo scopo di non rendere evidente e percepibile quale fosse la reale situazione della società e la effettività delle operazioni compiute.

Anche l’ultimo motivo di impugnazione è infondato perchè la pena comminata può essere, in effetti molto più correttamente, condonata in sede di esecuzione della pena.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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