Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
FATTO E DIRITTO
con provvedimento del 18.12.08, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto l’istanza presentata da M.D., intesa ad ottenere l’affidamento al servizio sociale (art. 47 o.p.), ovvero, in subordine, la detenzione domiciliare (art. 47 ter o.p.), in relazione alla pena residua di anni 1 di reclusione, infintagli dal Tribunale di Matera con sentenza del 27.4.04, irrevocabile il 26.3.08, per il delitto di oltraggio a magistrato in udienza.
Il Tribunale ha rilevato che l’istanza non poteva trovare accoglimento in quanto non era possibile formulare una tranquillante ipotesi di risocializzazione del richiedente, sussistendo una sua pericolosità sociale, desumibile dai suoi numerosi precedenti penali, dai tre carichi pendenti per altrettanti violazioni degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale di p.s., applicatagli nel 2000 per un periodo di anni tre, da un ulteriore carico pendente per evasione del 2003.
L’UEPE di Matera, nella relazione del 16.12.08, pur avendo dato atto dell’avvenuta revoca nei suoi confronti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., disposta dal Tribunale di Matera con ordinanza del 29.10.08, aveva tuttavia segnalato che il 9.12.08 il magistrato di sorveglianza di Potenza aveva sottoposto il M. alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 1, avendo formulato nei suoi confronti un giudizio ancora positivo di pericolosità sociale; ed aveva riferito delle difficoltà incontrate dal ricorrente nel percorso di reinserimento sociale.
L’istanza del M. era stata pertanto respinta, anche per il tenore largamente negativo delle articolate informazioni provenienti dalla Questura di Matera sul suo conto.
Avverso detto provvedimento M. Domenico ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto i seguenti due motivi di ricorso:
1) – violazione del diritto di difesa in relazione all’art. 178 c.p.p., comma 1, lettera c):
era stato violato il diritto di difesa, avendo esso ricorrente tempestivamente comunicato il suo legittimo impedimento a comparire all’udienza del 18.12.08 per motivi di salute, depositando in cancelleria il relativo certificato medico; il Tribunale, facendo proprio l’avviso espresso dal P.G., aveva ugualmente svolto l’udienza, ritenendo che il rito camerale non prevedesse l’istituto del legittimo impedimento.
Esso ricorrente, inviando il certificato, aveva chiaramente evidenziato la sua volontà a partecipare all’udienza fissata per la trattazione del procedimento e, nel contempo, il suo legittimo impedimento in tal senso, sì che il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro avrebbe, dovuto differire la trattazione di procedimento ad altra udienza;
2) – contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione:
illegittimamente il Tribunale di Sorveglianza aveva negato ad esso ricorrente le misure alternative di cui agli artt. 47 e 47 ter o.p., in quanto il Centro Servizi Sociali per adulti di Matera aveva espresso un parere largamente favorevole alla concessione della misura alternativa più ampia, avendo fatto riferimento al suo profilo morale, alla sua capacità di perseguire obiettivi personali con senso di responsabilità, avendo egli portato stabilità economica alla sua famiglia con l’organizzazione della cooperativa da lui fondata.
Anche il tribunale di Matera aveva revocato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. in data 29.10.08, sì che era da ritenere cessata la sua pericolosità sociale, anche perchè i suoi trascorsi giudiziari erano ormai lontani nel tempo.
L’impugnata ordinanza andava annullata.
1. Va rilevato preliminarmente che, con istanza del 15.1.09, M.D. ha chiesto, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 7, la sospensione dell’ordinanza del 18.12.08, impugnata nella presente sede e che, con ordinanza del 19.3.09, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha accolto l’istanza da ultimo citata.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Con esso il ricorrente lamenta il mancato differimento dell’udienza tenutasi innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in data 18.12.08, pur avendo egli tempestivamente documentato un suo legittimo impedimento a comparire personalmente all’udienza medesima.
Dall’esame del verbale d’udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro del 18.12.08 emerge che effettivamente l’odierno ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria certificato medico, attestante la sua impossibilità di partecipare all’udienza fissata per il 18.12.08.
Pur non risultandone alcun riferimento nel provvedimento impugnato, dall’esame del verbale d’udienza del 18.12.08 può ritenersi che il Tribunale si sia adeguato al parere emesso dal P.G., contrario al differimento dell’udienza, in quanto la presentazione del certificato medico non equivaleva ad un’espressa richiesta di essere sentito personalmente; ed infatti il Tribunale di Sorveglianza ha disposto farsi luogo all’udienza, con la sola presenza del difensore di fiducia dell’odierno ricorrente.
Si osserva al riguardo che l’art. 678 c.p.p., che detta le norme procedurali da seguire innanzi al Tribunale di Sorveglianza, rimanda a quelle contenute nell’art. 666 c.p.p., dettate in materia di procedimento di esecuzione.
L’art. 666 c.p.p., comma 4, espressamente dispone che l’interessato che ne faccia richiesta deve essere sentito personalmente, a meno che non sia detenuto od internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, nel qual caso è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.
Ora, nella specie è pacifico che l’odierno ricorrente era, al momento dell’udienza del 18.12.08, a piede libero.
Ritiene pertanto questa Corte che la tempestiva presentazione del certificato medico in cancelleria, documentata in atti, non possa non essere equiparata ad un’espressa richiesta di essere sentito personalmente.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte è infatti orientata nel senso di ritenere che la partecipazione del condannato all’udienza del Tribunale di Sorveglianza non è necessaria ed indefettibile in sè, potendosi tale udienza tenersi anche in assenza del medesimo e che occorre distinguere fra l’ipotesi in cui il condannato si trovi in stato di detersione, nel qual caso è necessaria una previa sua richiesta di essere sentito personalmente per dare rilevanza ad un eventuale suo legittimo impedimento e l’ipotesi in cui, come nel caso in esame, il condannato si trovi in stato di libertà, nel qual caso non è indispensabile una sua previa richiesta di essere sentito personalmente, potendo egli presentarsi anche spontaneamente in camera di consiglio e chiedere di essere sentito, si che, in tale ultima ipotesi, il Tribunale è tenuto a prendere in considerazione il legittimo impedimento addotto dal condannato e disporre un rinvio dell’udienza, a pena di nullità assoluta ed insanabile dell’udienza medesima e del provvedimento conclusivo, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 179 c.p.p. (cfr. Cass. 1^, 19.11.2008 n. 45475, rv. 242068; Cass. 1^ 30.10.1996 n. 5653, rv. 206248).
3. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rimessione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per nuovo esame.
4. E’ assorbita la trattazione del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.