Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-07-2011, n. 15896 Attività pericolose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.S. citò in giudizio davanti al Tribunale di Forlì l’Azienda Agrituristica Due Ponti e W.J., chiedendone la condanna, in solido, a risarcire i danni alla persona subiti a seguito della caduta da cavallo avvenuta mentre svolgeva una lezione di equitazione nell’Azienda agrituristica convenuta, sotto il controllo della W. quale istruttrice. Il Tribunale rigettò la domanda con decisione confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza depositata in data 10-4-2009. La Corte di Appello ha ritenuto che non era ravvisabile alcuna carenza nell’organizzazione del maneggio e che la caduta era dovuta esclusivamente alla condotta della danneggiata ,che per essere stata imprudente ed imprevedibile era tale da integrare il caso fortuito. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione R.S. con due motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso W.J., l’azienda agrituristica Due Ponti, che presente memoria, e la Axa Ass.ni s.p.a, incorporante per fusione la Allsecures Ass.ni s.p.a., società assicuratrice della W..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2050 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3, costituendo l’attività di maneggio per equitazione attività pericolosa e non avendo il gestore adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

1.1. Il Motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha ritenuto che non era ravvisabile alcuna carenza nell’organizzazione del maneggio e che causa della caduta non era stato un comportamento dell’animale, ma esclusivamente la condotta della danneggiata che, mentre cavalcava al trotto, quando il cavallo anzichè andare verso le barriere come previsto dall’esercizio, si diresse a destra di queste, senza scartare o imbizzarrirsi, si lasciò cadere a terra mentre il cavallo si fermava.

La censura formulata non investe la ratio decidendi della sentenza, ma lamenta genericamente la erronea applicazione dell’art. 2050 c.c. ed una presunta mancanza di prova sulla adozione da parte del gestore del maneggio di idonee misure per evitare i danni , senza investire la decisione là dove individua la condotta della cavallerizza come unica causa del danno.

2. Con il secondo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c., e ex art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente formula il seguente quesito di diritto: se il gestore di un maneggio per l’equitazione, che è anche proprietario dei cavalli che vi si trovano, debba rispondere integralmente dei danni cagionati a terzi da tali animali, ai sensi dell’art. 2050 c.c. salvo che dimostri un eventuale caso fortuito, ossia un fatto che valga ad interrompere nettamente ed incontestabilmente il nesso di causalità tra il comportamento degli animali predetti e l’evento lesivo subito da terzi.

2.1 Il motivo è inammissibile.

Il quesito di diritto enuncia esclusivamente i principi applicabili nell’ipotesi di responsabilità del proprietario di un animale, ma non è congruente con la decisione adottata e non è specifico in quanto non parametra i principi enunciati alla decisione adottata dalla Corte di appello, che ha ritenuto che la condotta della cavallerizza, per la sua imprevedibilità, costituiva caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode.

Il ricorso è inammissibile e le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell’Azienda Due Ponti.

Non luogo a provvedere sulle spese sostenute dalla Axa Ass.ni s.p.a e da W.J. nei cui confronti è stata fatta una mera denuntiatio della lite.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado in favore della Azienda Agrituristica Due Ponti liquidate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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