Cass. pen., sez. VI 27-05-2009 (06-05-2009), n. 22123 – Pres. LATTANZI Giorgio – P.M. Selvaggi Eugenio – D.P.A.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
D.P.A. ricorre a mezzo del suo difensore contro la sentenza 21 febbraio 2006 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza 27 ottobre 2004 del Tribunale di Avellino, di condanna D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 per l’avvenuta cessione di una dose di hashish al minore D.M.M. (fatti del (OMISSIS)).
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa si duole della violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) per mancata assunzione di prova decisiva, avendone la parte fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall’art. 495 c.p.p., comma 2, ed essendo nella specie essenziale l’esame dei due testi minorenni destinatari del preteso atto di cessione, ed indicati a discarico, e la cui omissione ha comportato la violazione del disposto dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine all’ipotizzato previo accordo tra cedente e cessionario, ipotesi che per la sua soluzione esigeva proprio l’esame dei diretti aventi causa e cioè i fratelli D.M..
Con un terzo motivo il difensore prospetta vizio di motivazione per mancata risposta ai rilievi formulati nell’appello circa la significatività del gesto rilevato dalla Polizia giudiziaria.
Con un quarto motivo ci si duole della carenza di motivazione sulla volontà di cessione e sulla prova della stessa, tenuto conto che la quantità di droga doveva far propendere per un uso personale della stessa.
Con un quinto motivo si prospetta l’insussistenza nella specie di una destinazione allo spaccio mancando la prova di un accordo traslativo su oggetto e prezzo, ed in ogni caso versandosi in una realtà di reato tentato.
Con un sesto motivo si eccepisce (genericamente) la violazione del disposto dell’art. 533 c.p.p..
Le critiche formulate con tali primi sei motivi, al limite dell’inammissibilità, finiscono in parte con il chiedere alla Corte Suprema un’inammissibile rivalutazione della prova agli effetti di una più favorevole loro interpretazione, e dall’altra ripropongono questioni alle quali la Corte ha già dato congrua, adeguata e corretta risposta.
La corte distrettuale ha preliminarmente respinto l’eccezione di nullità della sentenza, per omessa audizione dei testi della difesa (il cessionario D.M.M. e il di lui fratello C.), sostenendo che l’ammissione o la revoca dei testi rientrano nei poteri discrezionali del giudice e non possono determinare alcuna nullità della sentenza, ed ha precisato che il controllo; nel merito del corretto utilizzo di tale potere, spetta al giudice dell’impugnazione, il quale, a seguito di specifico motivo di appello, deciderà sulla necessità o meno dell’audizione dei testi revocati, provvedendo eventualmente alla rinnovazione parziale del dibattimento, ricorrendone i presupposti di legge.
Nel merito i giudici dell’appello hanno ritenuto infondata l’impugnazione sulla base della pacifica ed inoppugnabile considerazione:
a) che il fatto di cessione è caduto sotto la diretta ed agevole osservazione degli agenti;
b) che il fatto stesso è stato riferito ed illustrato in dibattimento, nelle sue scansioni e dinamica, in termini che integrano compiutamente l’ipotesi delittuosa contestata al D. P.: l’imputato infatti fu visto chiaramente compiere il gesto di porgere al minore D.M.M. ciò che stringeva nella mano, e cioè una dose di hashish, che, all’atto dell’intervento dei verbalizzanti, egli lasciò cadere a terra.
Sotto tale profilo correttamente è stato ritenuto di nessun rilievo la circostanza che non sia stato rinvenuto null’altro addosso all’imputato ed ai fratelli D.M., potendo ragionevolmente ipotizzarsi che l’accordo ed il pagamento del corrispettivo fossero intervenuti in precedenza e che i verbalizzanti siano stati in grado di osservare solo l’ultima parte dell’azione, ossia la consegna della dose di stupefacente pattuita.
La Corte ha poi concluso – in perfetta coerenza con tali premesse e con una giustificazione incensurabile in questa sede – affermando che la diretta osservazione dei fatti da parte degli agenti rendeva del tutto superflua l’audizione dei testi indicati dalla difesa, sicchè va considerato del tutto corretto l’uso del potere discrezionale in proposito esercitato dal Tribunale.
I primi sei motivi di ricorso vanno pertanto rigettati.
Con un ultimo motivo la difesa censura l’affermata incompatibilità tra l’invocata attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 rispetto alla aggravante dell’art. 80, comma 1, lett. a).
Il motivo è fondato e la gravata sentenza va annullata, limitatamente all’esclusione dell’attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del giudizio sulla sussistenza del fatto di lieve entità, ritiene la Corte di condividere, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, l’orientamento che impone al giudice, laddove concorrano elementi sintomatici di speciale contenimento della gravità della condotta, di operare una valutazione complessiva, globale della fattispecie concreta.
Ne consegue che, anche nell’ipotesi di cessione di droga a persona minore di età, è possibile procedere ad identificare condotte di minima offensività in rapporto ai mezzi, alle modalità ed alle altre circostanze dell’azione, nonchè alla quantità ed alla qualità della sostanza ceduta (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 6^, 9579/1999 Rv. 214318 Caruso; conformi:4240/1997, Rv. 207917;
8612/1998 Rv. 211561 Contra: Cass. pen. sez. 6^, 20663/2008 Rv.
240057, Cassoni, peraltro in una fattispecie nella quale non erano noti i quantitativi ed i luoghi di cessione dell’hashish, nè il numero esatto dei minorenni destinatari della cessione stessa).
Siffatta conclusione di compatibilità, non teorica ma concreta, tra norma repressiva dell’art. 80, comma 1, lett. a) e il parametro di contenimento della gravità, che il legislatore ha proposto, definendolo nei suoi ambiti applicativi, nell’art. 73, comma 5, trova corretta applicazione nel caso di specie, avuto riguardo alla compresenza di più variabili di reale attenuazione del disvalore sociale e dell’intrinseca pericolosità del fatto, quali:
a) la qualità e la quantità dello stupefacente ceduto (una sola dose di hashish);
b) il modesto differenziale di età tra cedente (giovane adulto poco più che ventunenne) e il cessionario.
Va quindi affermata la compatibilità tra circostanza aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a persona minore di età, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. a), e la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, di cui all’art. 73, comma 5, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, in punto di avvenuta esclusione di detta circostanza e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per nuovo giudizio sul punto che tenga conto del suindicato principio.
Rigetta nel resto il ricorso.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all’esclusione dell’attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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