Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-03-2011) 26-04-2011, n. 16411

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il GUP presso il Tribunale di Trani, con sentenza del 19 aprile 2010 emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha condannato C. F. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400 di multa per i delitti di furto aggravato, violenza privata e lesioni personali e danneggiamento.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando la propria incapacità a richiedere il patteggiamento a cagione del proprio stato di salute nonchè il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è, all’evidenza, inammissibile.

2. In diritto si afferma pacificamente come: "Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti ( art. 444 c.p.p., e segg.), (queste) non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.

L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato.

Cosicchè, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del Giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai alteri di legge", (v. Cass., Sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240 e da ultimo Sez. 5, 25 marzo 2010 n. 21287).

Nella specie, questa volta in fatto, il Gup ha dato conto del controllo effettuato circa la sussistenza dei fatti e la loro qualificazione giuridica, del riconoscimento della continuazione e della concessione delle attenuanti generiche e, quindi, dell’impossibilità di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

Quanto alla pretesa incapacità dell’imputato di richiedere il patteggiamento può notarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia pacificamente chiarito che essa non comporti soltanto la verifica, da parte dei Giudice, delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p. ma anche l’accertamento della imputabilità del soggetto e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonchè quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 c.p.p.; ma ha soggiunto che perchè ricorra tale dovere occorre che le parti alleghino elementi concreti su tali aspetti oppure che essi emergano "ictu oculi" dagli atti, offrendo al Giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità (v. Cass. Sez. 6, 1 marzo 2007 n. 16544 e Sez. 3, 8 aprile 2010 n. 19733).

Nella specie, da un lato la difesa dell’imputato ha soltanto nella presente sede avanzato dubbi sulla capacità d’intendere e di volere del proprio assistito e d’altro canto si nota come la stessa non fosse affatto ictu oculi percepibile dal Giudice del merito, che non ne ha dato affatto conto nel provvedimento impugnato.

4. Ne consegue, in conclusione, l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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