T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 615

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Va premesso che entrambe le parti in causa paiono – implicitamente – attribuire alla diffida di cui qui si discute una portata immediatamente lesiva nonostante che la stessa appaia postulare l’adozione di ulteriori atti.

1.1 – Tutto sommato il Collegio conviene con le stesse parti. Ed invero tale diffida si sostanzia già nel divieto di ulteriormente sversare in acque correnti superficiali rifiuti liquidi provenienti dalla macellazione di animali per uso alimentare.

2 – Sono state introdotte le seguenti censure:

a) violazione art. 3, 3° c. l. n. 241 del 1990;

b) eccesso di potere per insufficienza istruttoria;

c) violazione dec. Lg.vo n. 152 del 2006;

d) violazione regolamento CE 1774/02.

3 – A tutte le connesse argomentazioni ha partitamente controdedotto la qui costituita Provincia di Bergamo, la stessa poi concludendo per la infondatezza del ricorso.

4 – All’U.P. del 23.III.2011 – dopo breve discussione – la causa è stata spedita in decisione.

5 – Il ricorso è privo di pregio.

5.1 – A tale precipuo riguardo va premesso che ciò che è conferente alla vicenda di specie non è il regime sanitario di fatto vantato e più volte, nel pregresso, accertato come regolare; infatti esso pertiene ad altri aspetti qui fuori luogo. Inoltre l’accertamento una tantum del rispetto delle norme di specie non significa poter affermare che non esisterà mai violazione delle stesse o di altre nel proseguo.

Ed invero gli accertamenti sanitari vantati non servono ad escludere gli accadimenti in fatto dedotti e contestati poiché questi ultimi possono, comunque, prendere corpo allorquando si manifestino circostanze di scorretta evacuazione dei rifiuti in discorso: più volte rilevata.

Ed infatti, nel caso, si disserta su sversamenti accidentali di sangue animale proveniente da macellazioni effettuate, fors’anche esse stesse a norma, ma non nella fase di cui ci si disfa dei residui liquidi.

Tali circostanze, del resto, non possono altro che essere rilevate e contestate solo all’atto del loro accadimento fattuale in evidente contestualità temporale.

A nulla vale dunque vantare il regolare intervenuto rispetto di norme di tipo sanitario.

5.2 – Tanto concluso si osserva che la prima lamentela è del tutto fuori luogo.

Premesso, invero, che non v’era alcun dovere di allegare, materialmente, i connessi verbali di accertamento per informativa, è evidente che la vicenda fattuale era ben nota alla ricorrente; inoltre della stessa se ne da piena notizia nella diffida medesima; la quale poi si basa su tale negativa situazione così come descritta.

5.3 – Pure la seconda censura è priva di pregio.

Basta, infatti, dar conto di tutta la documentazione allegata per altrimenti rendersi conto che le occasioni negative sono state più d’una e che perciò l’istruttoria presupposta si basa esaustivamente su più accadimenti indiscussi e negativi di rilevante spessore.

5.4 -Anche la terza e la quarta censura – sostanzialmente univoche nel loro contenuto – sono prive di utile sostanza.

Infatti il sangue animale è trattato direttamente come rifiuto poiché tale e quale viene sversato in acquee superficiali (Roggia) correnti in modo da disfarsene senza alcun preventivo trattamento né chimico né fisico: di talchè è inconferente il richiamo al Reg. CE n. 1774 del 2002.

6 – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, respinge il ricorso su rubricato.

Spese di lite quantificate in Euro 7.000,00 (IVA e CPA esclusi) a carico della parte ricorrente qui soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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