Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 10.6.2010 il Giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata nell’interesse di C.G. volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con quattro distinte sentenze di condanna indicate ai nn. 2), 4), 5) e 6) del certificato del casellario giudiziale.
A ragione rilevava: che per il reato giudicato con la sentenza indicata sub 2) era già stata ritenuta in sede di cognizione la continuazione con il reato di cui alla sentenza di condanna indicata sub 4); che la sentenza di condanna indicata sub 6) non era irrevocabile, essendo stato rimesso in termini l’imputato per la proposizione dell’appello; che la condanna di cui alla sentenza sub 5) e parte di quella di cui alla sentenza sub 4) erano state dichiarate estinte per effetto dell’applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, pertanto, non essendo concretamente eseguibile una delle condanne in relazione alle quali si chiede l’applicazione del cumulo giuridico (rectius della continuazione) lo stesso non spiegherebbe alcun effetto.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il C., a mezzo del difensore, denunciando l’erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 81 cpv. cod. pen. e all’art. 671 cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata valutazione nel merito per il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate sub 4) e 5), censurando l’affermazione secondo la quale il condannato che abbia beneficiato dell’indulto non ha interesse al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
E’ principio di diritto consolidato e condiviso dal Collegio quello secondo cui l’intervento di una causa estintiva del reato o della pena non fa venir meno l’interesse dell’imputato alla rideterminazione delle pena secondo criteri a lui più favorevoli mediante la dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra le diverse condanne (Sez. 1, n. 4798, 16/11/1996, Fino; Sez. 1, n. 32276, 25/02/2003, Musacco; Sez. 1, n. 21396, 29/04/2003, Castelli;
Sez. 1, n. 4692, 10/01/2007, Spataro; Sez. 1, n. 24705, 14/05/2008, Minella, Sez. 1, n. 9825, 05/02/2009, Miloni).
Pertanto, il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di applicazione della continuazione avanzata dal C., avrebbe dovuto procedere alla valutazione nel merito della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., con riferimento alle condanne di cui alle sentenze del 24.3.2006 e del 13.11.2007 della Corte di appello di Salerno.
Si impone, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente al suddetto punto, con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione in relazione alle condanne di cui alle sentenze del 24.3.2006 e del 13.11.2007 della Corte di appello di Salerno e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Nocera Inferiore.
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