Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-03-2011) 26-04-2011, n. 16296 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza in epigrafe, pronunziata il 23 agosto 2010, depositata il 25 agosto 2010, il Tribunale di Palermo, investito ex art. 309 cod. proc. pen., dalla richiesta di riesame dell’indagato C.M., ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in data 3.8.2010 aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in arresti domiciliari per reati di detenzione e spaccio di numerosi quantitativi di cocaina, in concorso con T.D. (capo E, fatti commessi nel (OMISSIS)) e di altro quantitativo in concorso con il T., B. G. e S.G., (capo F, fatto commesso il (OMISSIS)).

2. Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del difensore avvocato Salvatore Priola, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazione della legge processuale e violazione di legge e mancata acquisizione di prova decisiva.

3. In udienza il difensore ha dichiarato, esibendo il provvedimento, che il ricorrente era stato nel frattempo scarcerato e ha evidenziato la carenza d’interesse alla trattazione del ricorso.

4. La revoca della misura e l’espressa manifestazione della sopravvenuta mancanza di interesse rendono inammissibile il ricorso.

Non segue condanna alle spese nè a sanzioni, non essendo valutabile la soccombenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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