Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1- C.M., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) – per essersi posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, con valore alcolemico pari a 5,59 g/l- propone ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Busto Arsizio, del 21 aprile 2010, che ha dichiarato estinto per oblazione il reato contestato ed ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di otto mesi.
Deduce il ricorrente inosservanza o erronea applicazione dell’art. 224 C.d.S. e vizio di motivazione in punto di applicazione della predetta sanzione amministrativa.
2- Deve preliminarmente rilevarsi che la fattispecie contravvenzionale contestata all’imputato, prevista dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) – che costituisce l’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza alcolica – è stata, nelle more del procedimento, depenalizzata, con L. 29 luglio 2010, n. 120, attraverso la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 e 2.000,00 Euro.
Si impone, quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
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