Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 27-04-2011, n. 16543 Reato continuato e concorso formale

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PG Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha richiesto annullamento senza rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 01.07.2010, oggetto poi di correzione con provvedimento 19.07.2010, la Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, riconosceva in executivis, nei confronti del condannato D.R., vincolo di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., tra i reati di cui alle sentenze indicate nella suddetta ordinanza sotto i gruppi A), D) ed E), determinando quindi la conseguente pena complessiva, respingendo peraltro nel resto l’istanza del predetto D..- Per i reati riconosciuti in continuazione la Corte territoriale giustificava la decisione con la vicinanza nel tempo dei vari fatti, tra loro simili, e lo stato di tossicodipendenza in cui versava il soggetto all’epoca.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale che motivava l’impugnazione svolgendo le seguenti deduzioni: a) errata motivazione basata su un criterio automatico dello stato di tossicodipendenza quale elemento unificante ai fini della continuazione; b) errata affermazione circa la finalità positiva della continuazione ai fini di poter usufruire dei benefici penitenziari; c) non erano stati individuati elementi di ideazione e volizione preventivi ed unitari, trattandosi, all’evidenza, di reati esplicazione di una scelta di vita di tipo delinquenziale.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.

4. In data 24.02.2011 la difesa del D. depositava memoria di replica.

5. Il ricorso, infondato, non può essere accolto.

Se è vero, infatti, che l’impugnata ordinanza contiene aspetti motivazionali del tutto impropri, estranei all’istituto della continuazione, quale il fine di consentire al D. di fruire dei benefici in sede penitenziaria, è però altrettanto vero che, in relazione ai reati positivamente valutati, sussiste motivazione corretta e non censurabile in questa sede. Va premesso che il tema della tossicodipendenza è stato correttamente valutato, quale elemento da prendere in doverosa considerazione, ma ex se insufficiente ad integrare la continuazione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 39704 in data 07.11.2006, Rv. 235045, Vurro;

Cass. Pen. Sez. 1, n. 33518 in data 07.07.2010, Rv. 248124, Trapasso;

ecc). In tal senso occorre dunque rilevare come la Corte territoriale, giudice dell’esecuzione, abbia sì motivato in modo ampio in ordine al sicuro e grave stato di tossicodipendenza del condannato, quale ulteriore e significativo elemento unificante, ma abbia fondato il proprio giudizio anche su altri fattori di chiara rilevanza, quali la brevissima distanza di tempo tra gli episodi delittuosi (a volte dell’ordine di pochi giorni) e l’omogeneità delle condotte, trattandosi di fatti della stessa natura. Tale motivazione, per quanto assai sintetica, regge però alle critiche dell’appellante Accusa, basandosi in fatto sulla valutazione di elementi (il lasso di tempo intercorrente tra i reati e la tipologia degli stessi) da sempre considerati dalla giurisprudenza quali indici rivelatori della continuazione, nella presente fattispecie ancorati anche alla sicura tossicodipendenza del condannato. Peraltro, ex adverso, risulta apodittica, nella valutazione del ricorrente P.G., l’affermazione che si tratti solo di esplicazione di abitualità e professionalità.

In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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