Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) La Corte di Appello di Salerno, con sentenza resa in data 26.3.2010, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno del 22.10.2007, con la quale N.F., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’art. 609 bis c.p., art. 609 quater c.p., n. 1 in danno di H.A., nato il (OMISSIS).
Riteneva la Corte pienamente attendibili le dichiarazioni della parte offesa, presentando esse i requisiti della linearità, coerenza interna, precisione, disinteresse. Il fatto che il procedimento a carico dell’imputato fosse sorto non a seguito di denuncia della parte offesa rafforzava e non indeboliva la credibilità del minore.
Quanto alla dedotta divergenza tra le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari e quelle dibattimentali, riteneva la Corte di merito che non si trattasse di differenze sostanziali, essendo le dichiarazioni rese in dibattimento solo più dettagliate e descrittive. Il teste, inoltre, aveva anche spiegato il motivo, ritenuto credibile e convincente, per cui, inizialmente, aveva limitato l’esposizione dei fatti. Nè vi era alcuna inverosimiglianza, come già rilevato dal primo giudice, in ordine al luogo in cui avvenivano i rapporti sessuali.
Infine, riteneva la Corte territoriale che non fosse configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., tenuto conto della natura e frequenza degli incontri e dei danni irreversibili cagionati alla vittima.
2) Ricorre per cassazione N.F., a mezzo del difensore, eccependo con il primo motivo la violazione di legge in relazione all’art. 178 c.p.p..
La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello era stata inviata all’imputato a due indirizzi (a (OMISSIS)). Non essendo stata eseguita la notifica medesima a nessuno dei due indirizzi, perchè l’imputato risultava trasferito altrove, si procedeva ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4. Non si teneva conto però che, come risulta dagli atti, il domicilio dell’imputato era in (OMISSIS) e non, come erroneamente indicato, in (OMISSIS). Si è in presenza quindi di una nullità assoluta che si ripercuote su tutti gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata. Con il secondo motivo denuncia fa violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. e art. 192 c.p.p..
La Corte ha richiamato quasi "in toto" la motivazione della sentenza di primo grado, senza tener conto dei rilievi contenuti nell’atto di appello, in cui si evidenziava la completa discordanza tra le dichiarazioni rese dal minore nella fase delle indagini preliminari (aveva parlato di un solo rapporto sessuale con l’imputato) e quelle in dibattimento (vi era stata una vera e propria relazione durata circa un anno, con rapporti sessuali tutti i giorni). Di fronte alle contestazioni il minore aveva fatto riferimento ad una risibile giustificazione (si sarebbe vergognato per la presenza di suoi amici;
presenza che peraltro non risulta dal verbale). L’evidenziata discordanza non poteva che ripercuotersi sull’attendibilità del teste, anche per la inverosimiglianza del luogo in cui sarebbero avvenuti i continuativi rapporti sessuali (l’officina dove l’imputato svolgeva la sua attività lavorativa di meccanico).
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, il constatato (dalla p.g.) ingresso del minore nell’officina, dove si intratteneva con la porta di ingresso chiusa per circa 15 minuti, non costituisce un riscontro alle dichiarazioni del minore, dal momento che questi lavorava come apprendista presso il N.. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 609 bis c.p., u.c.. A tutto voler concedere vi era stato un solo rapporto sessuale, per cui il fatto poteva essere ritenuto di minore gravità. 3) Venendo denunciata, con il primo motivo, la violazione di norme processuali, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, per cui è consentito l’accesso agli atti. Tanto premesso, effettivamente il decreto di citazione per il giudizio di appello venne spedito, per la notifica all’imputato, in (OMISSIS).
In relazione alla notifica al domicilio di (OMISSIS), si dava atto che non era stato possibile procedere "non essendo stato rinvenuto il notificando che risulta trasferito altrove".
In relazione alla notifica presso l’altro indirizzo, dopo che nella parte prestampata si attestava di aver effettuato la notifica al sig. N.F. (OMISSIS), si affermava: "Anzi omessa notifica. Si precisa che non esiste tale recapito in (OMISSIS), bensì in (OMISSIS). Il notificando, da informazioni in loco assunte, non essendo stato ivi rinvenuto ( (OMISSIS)) risulta altrove trasferito da pochi mesi". Dalla Velata" risulta quindi chiaramente che l’ufficiale giudiziario, resosi conto dell’evidente errore di trascrizione in cui era incorsa la cancelleria nella stesura del decreto di citazione, in quanto la località indicata si trovava in (OMISSIS) e non in (OMISSIS), si recava nel luogo "giusto", non potendo però procedere alla notifica perchè il destinatario risultava trasferito altrove.
La notifica quindi fu tentata all’indirizzo di (OMISSIS), ma senza esito. Stante la impossibilità della notifica nel domicilio dichiarato, risultante dagli atti, correttamente si procedette ex art. 161 c.p.p., comma 4.
In ogni caso, trattandosi di violazione delle regole circa le modalità della notifica, l’eccezione andava sollevata tempestivamente (essendo configurabile come nullità a regime intermedio).
Le sezioni unite di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente, con la sentenza n. 119/2005 RV 229540 hanno affermato il principio, così massimato: "La notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anzichè presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 c.p.p., ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p.. sempre che non appaia in astratto o risulti in concreta inidonea a determinare fot conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario…").
In motivazione le sezioni unite hanno evidenziato che "Secondo l’art. 179, comma 1 sono insanabili le nullità derivanti dalla omessa citazione dell’imputato, mentre l’art. 184, comma 1 stabilisce che la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni o notificazioni è sanata se la parte interesso te è comparsa o ha rinunciato a comparire…". "…..La contraddizione viene meno se si considera che la prima disposizione si riferisce solo alle nullità derivanti dalla omessa citazione e la seconda alle nullità in generale..". E dopo aver precisato che tali ultime nullità "..non potrebbero essere considerate assolute e dovrebbero farsi rientrare nella categoria delle nullità a regime intermedio o delle nullità relative..", assumeva tuttavia che la nullità deve ritenersi insanabile, a norma, dell’art. 179 c.p.p., comma 1, quando la notificazione eseguita in forma diversa da guelfa prescritta, pur apparendo astrattamente idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, risulti in concreto inidonea a tal fine…o a maggior ragione quando la sua inidoneità già emerga in astratto". "Quando, nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l’atto di citazione a conoscenza dell’imputato, questi se vuoi far valere la nullità assoluta stabilita dall’art. 179, comma 1 non può limitarsi a denunciare l’inosservanza della norma processuale ma deve anche rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell’atto e deve eventualmente avvalorare l’affermazione con elementi che la rendano credibile" (Sez. Un. n. 119/2005).
La giurisprudenza successiva ha ribadito che si ha "La nullità assoluta ed insanabile della citazione dell’imputato, ai sensi dell’art. 179 c.p.p. … soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o, quando eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato.." (cfr, Cass. pen. sez. 6 n. 34170 del 4.7.2008; Cass. pen. sez. 3 n. 43859 del 14.10.2009). la notifica eseguita presso il difensore non era astrattamente inidonea a determinare la conoscenza dell’atto, nè peraltro il ricorrente ha dedotto di non esserne venuto a conoscenza. Si è limitato infatti ad eccepire la nullità.
Trattandosi di una nullità a regime intermedio, avrebbe dovuto essere dedotta tempestivamente e (tanto pera non risulta dai verbali di udienza).
4) Quanto al secondo motivo di ricorso i giudici di merito hanno ampiamente argomentato in ordine alla ritenuta attendibilità del minore parte offesa e, quindi, in relazione alla infondatezza dei rilievi difensivi.
La Corte territoriale, richiamando per relationem la sentenza di primo grado, ha ribadito che le dichiarazioni del minore erano assolutamente lineari, coerenti, precise, disinteressate, sottolineando, in relazione alla specifica censura contenuta nell’atto di appello, che la mancata denunzia da parte di A. e dei suoi familiari, era piuttosto indicativa di assenza di accanimento accusatorio e rafforzava il giudizio di credibilità. La circostanza, infatti, che il minore aveva rivelato i fatti solo dopo le dichiarazioni di O. era rivelatrice del suo disinteresse ad accusare il N.. La Corte di merito ha poi confutato l’ulteriore rilievo difensivo in ordine alle presunte divergenze tra le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari e quelle dibatti mentali, essendo queste ultime solo più dettagliate e descrittive e non in contraddizione con le prime e quindi non tali da sminuire la credibilità del teste. E, con argomentazioni non affette da palesi illogicità, ha ritenuto credibile il motivo per cui nell’immediatezza della denuncia il minore "aveva contenuto l’esposizione dei fatti" (Il Tribunale, cui in proposito rinvia la Corte di Appello, fa riferimento alla presenza di M. e Ma., evidentemente in caserma e non al momento della redazione del verbale, pag. 9 sent.).
La Corte di Appello ha, poi, richiamato tutti gir elementi che ab externo confermano le dichiarazioni del ragazzo ed in particolare la parziale ammissione dei fatti (il Tribunale motivava ampiamente in ordine alla non credibilità della ritrattazione, cfr. pag. 9 e ss. sent. Trib.) da parte dell’imputato e le verifiche effettuate dalla p.g. Si è fatta carico, infine, la Corte di confutare i rilievi difensivi in ordine al luogo in cui avvenivano gli atti sessuali (pag. 9 e ss.).
5) In relazione, infine, all’invocata attenuante di cui all’art. 609 quater c.p., comma 4, questa Corte ha ripetutamente affermato che essa (come anche quella di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3) deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale della vittima (bene – interesse tutelato dalla norma) sia stata compressa in maniera non grave.
Deve, quindi, farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali di questa, caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, così da poter ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in modo non grave, come, pure, il danno arrecato anche in termini psichici (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 5002 del 7.11.2006; Cass. pen. sez. 3 n. 45604 del 13.11.2007). Bisogna tener conto cioè, oltre che della materialità del fatto, di tutte le modalità della condotta criminosa e del danno arrecato alla parte lesa ovvero degli dementi indicati dall’art. 133 c.p., comma 1, ma non possono venire in rilievo gli ulteriori elementi di cui al comma secondo dello stesso art. 133, utilizzabili solo per fa commisurazione complessiva della pena" (Cass. pen. sez. 3 n. 2597 del 25.11.2003). Anche di recente questa Corte ha ribadito che ai fini del riconoscimento dell’attenuante della minore gravità non rileva di per sè la "natura" e "l’entità" dell’abuso, essendo necessario valutare il fatto nel suo complesso (Cass. sez. 3 n. 10085 del 5.2.2009).
I giudici del merito hanno escluso l’applicazione dell’attenuante, tenuto conto della natura e frequenza degli incontri, del rilevante divario di età tra l’imputato e la parte offesa, e, soprattutto, dev’assoluta gravità dei danni cagionati al minore (la cui identità sessuale è stata ritenuta dal CT dr. I. "confusa e forse compromessa").
E’ indubitabile, allora, che, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, l’attentato alla libertà sessuale ed il danno cagionato alla vittima, anche in termini psichici, sia stato particolarmente rilevante.
6) Non essendo il ricorso manifestamente infondato, per la forza propulsiva dell’impugnazione va dichiarata la prescrizione (maturata successivamente all’emissione della sentenza impugnata) dei fatti commessi dall'(OMISSIS).
Va rilevato, in proposito, che la disciplina transitoria prevista dalla L. n. 251 del 2005, art. 10 (come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393/2006), che esclude l’applicazione delle nuove disposizioni in tema di prescrizione del reato introdotte dalla medesima legge ai procedimenti pendenti in grado di appello al momento della sua entrata in vigore, deve essere intesa nel senso che tale esclusione riguarda non solo le disposizioni che investono i nuovi criteri di calcolo dei termini prescrizionali, ma anche quelle che hanno comunque come effetto la loro riduzione, tra cui, in particolare, la disposizione che, eliminando dall’art. 158 c.p. ogni riferimento al reato continuato ha fatto decorrere il termine di prescrizione per i reati uniti da tale vincolo dalla consumazione di ciascuno di essi e non più dalla data di cessazione della continuazione (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 4 n. 41811 del 23.1.2007; Cass. sez. 3 n. 12019 del 7.2.2007).
Ove trovasse applicazione la disciplina transitoria prevista dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, ai fini del computo della prescrizione non andrebbero scissi i vari episodi unificati nel vincolo della continuazione; la prescrizione medesima decorrerebbe quindi, secondo l’art. 158 c.p. previgente, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
Nel caso di specie, però, è pacifico che il processo pendeva ancora in primo grado al momento della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, risultando la sentenza del Tribunale emessa il 22.10.2007.
A norma della L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 3 va individuata allora la disciplina (complessiva) più favorevole. Non è consentita, invero, la simultanea applicazione di disposizioni introdotte dalla predetta L. n. 251 del 2005 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l’imputato, occorrendo applicare integralmente l’una o l’altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all’art. 10 comma 2 della legge citata" (cfr. Cass. sez. 1 n. 2126 del 19.12.2007; conf. Cass. sez. 6 n. 21744 del 24.4.2008; sez. 1 n. 27777 dell’1.7.2008).
Tanto premesso, la disciplina più favorevole, e certamente quella introdotta dalla L. n. 251 del 2005 sia in relazione all’art. 157 c.p. (il termine massimo di prescrizione è di anni 12 e mesi 6), sia in relazione all’art. 158 c.p. (la prescrizione decorre dai singoli episodi e non dal momento della cessazione della continuazione).
Al termine massimo di prescrizione di anni 12 e mesi 6 (anni 10 pena massima prevista per il reato di cui all’art. 609 quater c.p. aumentata di 1/4) vanno aggiunti i seguenti periodi di sospensione (tutti dovuti a rinvii delle udienze per l’astensione degli avvocati): 1) dal 14.2.2000 al 6.3.2000 (fol. 346); 2) dal 23.3.2007 al 27.6.2007 (fol. 458); 3) dal 20.7.2007 al 4.10.2007 (fol. 471); 4) dal 29.1.2010 al 26.3.2010 (fol. 30 atti app.), per complessivi mesi otto e giorni cinque.
Va solo aggiunto che, come più volte ribadito da questa Corte, nelle ipotesi di rinvio per astensione dalle udienze, non trova applicazione il disposto di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 3 che ha modificato l’art. 159 c.p., per cui il periodo di sospensione va calcolato per intero. "La richiesta del difensore di differimento dell’udienza motivata dall’adesione all’astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall’ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce tuttavia impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un’assoluta impossibilità di partecipare all’attività difensiva. Ne consegue che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di giorni 60 di sospensione della prescrizione, che resta sospesa per tutto il periodo di differimento" (cfr. ex plurimis Cass. sez. 1, n. 25714 del 17.6.2008).
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio per essere il reato ascritto, in relazione a tutti gli episodi commessi dall’ (OMISSIS), estinto per intervenuta prescrizione.
Va, quindi, rideterminata la pena in relazione a tutti i residui episodi commessi dopo il (OMISSIS), con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto per prescrizione il reato commesso dall'(OMISSIS).
Rigetta nel resto il ricorso e rinvia alla Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione della pena in relazione al residuo reato.
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