T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 27-04-2011, n. 2315

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierna impugnativa, notificata a F.V. e al Comune di Benevento il 19.11.2010, R. T., premesso:

– che, con ricorso a questo Tribunale notificato il 2 novembre 2009, F.V. aveva impugnato, in uno a quelli connessi e presupposti, il provvedimento col quale il Comune di Benevento gli aveva comunicato che il suolo cimiteriale n. 183, già concesso ai suoi danti causa in uso non perpetuo e sul quale non era stato realizzato alcun manufatto funerario, era stato frazionato nell’ambito della redazione del nuovo piano particellare del Cimitero in quanto non era pervenuta alcuna richiesta di voltura della concessione da parte degli aventi causa, ed era stato affidato in concessione a terzi a seguito di sorteggio;

– che, con sentenza n. 7422 del 20 maggio 2010, ormai passata in giudicato, questa Sezione aveva annullato i predetti atti, ritenendo che illegittimamente fosse stata posta a base della dichiarata decadenza una indiscriminata ed unilaterale richiesta, da parte del Comune, di rinnovo della concessione anche ove questa non era ancora venuta a scadenza;

– che, solo con nota del 17 settembre 2010, ricevuta il 20 ottobre 2010, il Comune di Benevento aveva comunicato al T. – assegnatario in sorteggio e, poi, nuovo concessionario, mediante contratto del 22 settembre 2009, di uno dei lotti ricavati dal frazionamento di quello già concesso al V. – l’avvio del procedimento di ritiro della determina di assegnazione del 12 febbraio 2009 e di conseguente risoluzione del contratto, rendendolo così edotto, per la prima volta, dell’esistenza della sentenza n. 7422 del 2010,

ha impugnato quest’ultima mediante opposizione di terzo ex art. 108 del codice del processo amministrativo, assumendo di essere stato illegittimamente pretermesso dal processo che aveva dato luogo alla sentenza impugnata, nonostante versasse chiaramente e fin dall’inizio nella posizione di controinteressato e questa fosse conosciuta dal V., sia perché lo stesso Comune gli aveva comunicato, insieme alla decadenza dalla concessione, che l’aera cimiteriale era stata affidata in concessione a terzi a seguito di sorteggio e sia per il carattere pubblico di quest’ultima gara.

Pertanto, l’opponente ha chiesto di "rescindere la sentenza n. 7422/2010".

Si è difeso F.V. chiedendo il rigetto dell’opposizione, non potendosi ravvisare in capo al T. una posizione processuale di controinteresse da tutelare mediante l’originaria notifica del ricorso per l’annullamento dell’atto decadenziale.

Il Comune di Benevento non si è costituito in giudizio.

Nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2010 la Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione "allo scopo di mantenere integre le ragioni delle parti nelle more della definizione nel merito del giudizio di opposizione" ed ha pertanto inibito "al Comune di Benevento di adottare ulteriori atti pregiudizievoli per le parti".

All’esito della odierna udienza la causa è stata posta in decisione con l’indicazione alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, della sussistenza di una questione di inammissibilità dell’opposizione.
Motivi della decisione

Con l’odierna opposizione di terzo R. T. invoca la rescissione della pronuncia di questa Sezione n. 7422 del 20 maggio 2010, passata in giudicato, con la quale era stato annullato su ricorso di F.V. il provvedimento di decadenza dalla concessione di un suolo cimiteriale assentita ai suoi danti causa, a seguito del quale quest’ultimo era stato frazionato ed affidato in concessione a terzi, tra i quali il T. stesso, per sorteggio pubblico.

L’opponente argomenta la propria legittimazione ad agire col fatto che, essendogli stato comunicato dal Comune l’avvio del procedimento di revoca della concessione del suolo in conseguenza del dictum contenuto nella pronuncia n. 7422/2010, si sarebbe "determinato un pregiudizio diretto nella sfera del ricorrente illegittimamente pretermesso dal giudizio di primo grado".

In particolare, ad avviso dell’opponente, il V. avrebbe dovuto fin dall’inizio notificare il ricorso anche a lui, essendo a conoscenza, proprio per il tenore del provvedimento ivi gravato, del fatto che il suolo cimiteriale era già stato frazionato ed affidato in concessione a terzi, peraltro in esito a gara pubblica.

Poste tali premesse, l’opponente si è limitato a chiedere una pronuncia rescindente della sentenza n. 7422 del 2010.

Osserva in proposito il Collegio che, per costante giurisprudenza, l’opposizione di terzo può essere proposta nel processo amministrativo dai controinteressati pretermessi tout court, dai controinteressati pretermessi perché sopravvenuti, dai controinteressati non facilmente identificabili e, più in generale, dai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione. "Controinteressato pretermesso tout court è, in particolare, il soggetto avente un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso che sia nominativamente individuato nel provvedimento impugnato, o comunque sulla base di questo agevolmente identificabile; che non sia stato parte formale del giudizio in quanto, anche in caso di mancata o nulla notifica dell’atto introduttivo della controversia, il giudice non lo abbia comunque ritenuto presente in giudizio, emettendo la pronuncia anche nei suoi confronti" (in questi termini, da ultimo, C.d.S., Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4578 che riprende i punti fermi di recente disegnati da Ad. Plen., 11 gennaio 2007, n. 2).

Né tale quadro di legittimazione deve dirsi mutato per effetto dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo il quale richiama espressamente, all’art. 108, comma 1, l’ipotesi del terzo che "titolare di una posizione autonoma e incompatibile, può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi", scegliendo una formula certamente meno neutra di quella adoperata dal codice di rito civile all’art. 404, primo comma, con l’ampio riferimento al carattere pregiudizievole degli interessi del terzo rivestito dalla pronuncia opposta.

Ed infatti, è stato condivisibilmente osservato da autorevole dottrina, formatasi all’indomani dell’entra in vigore del nuovo codice di rito amministrativo, come in primo luogo la rima interpretativa della norma in esame debba essere ricercata partendo dalla constatazione che l’opposizione di terzo, in ambito processuale amministrativo, è strumento precipuo di tutela del litisconsorte pretermesso e, pertanto, certamente l’intentio della codificazione non poteva essere quella di mutilare l’istituto della parte casistica maggiormente pregnante.

Ciò posto, la lettera dell’art. 108, comma 1, c.p.a. non può e non deve essere intesa nel senso di escludere la legittimazione del litisconsorte pretermesso, riservando il rimedio impugnatorio in esame alle sole posizioni di titolarità di un diritto sostanziale autonomo, incompatibile e prevalente, contrapposto a quella – processuale e, quindi, formale – di chi lamenti essenzialmente il mancato necessario coinvolgimento, fin dalla sua origine, nel processo. Nella nuova formula normativa va invece inclusa, con pari dignità, anche quest’ultima situazione sulla considerazione che la legittimazione litisconsortile necessaria fonda anch’essa sul contrasto recato dalla incompatibilità, ancorché presunta o da accertare nel processo, tra la posizione sostanziale in titolarità del pretermesso e quella regolata dalla pronuncia.

Regola che, peraltro, assume una sua peculiarità nel processo amministrativo nel quale il litisconsorte pretermesso tout court non ha l’onere di formulare censure di merito, proprio perché lamenta in via immediata la violazione di un diritto processuale (ancorché collegato ad una presunzione di incompatibilità sostanziale) che, per effetto del disposto dell’art. 41, comma 2, c.p.a. (già art. 21, primo comma, della legge t.a.r.), determina di norma la decadenza dal potere stesso di impugnare.

Diversa deve invece ritenersi la posizione del terzo, che non sia mero listisconsorte pretermesso, il quale faccia valere con l’opposizione ex art. 108 c.p.a. un diritto sostanziale autonomo, incompatibile e prevalente su quello riconosciuto con la sentenza irretrattabile, dovendo in quest’ultimo caso l’opponente dare corpo al proprio interesse ad impugnare non soltanto invocando la rescissione della pronuncia lesiva, ma anche deducendo i motivi di merito per cui la propria posizione dovrebbe risultare prevalente su quella già regolata in sentenza a favore dell’originario ricorrente.

Ora, nel provvedimento impugnato dal V. col ricorso che ha dato luogo alla sentenza oggi opposta (nota comunale prot. n. 23410 del 5 ottobre 2009), questi veniva informato: a) della revoca della concessione cimiteriale; b) del fatto che il Comune, per i suoli non volturati, tra i quali quelli originariamente concessi al V., aveva redatto apposito piano particellare ed avviato, con avviso pubblico del 2 ottobre 2006, la relativa procedura di messa a bando, effettuando quindi, in data 21 aprile 2008, il sorteggio pubblico tra tutti i richiedenti cui erano state infine affidate in concessione le predette porzioni di suolo.

Appare chiaro, dal tenore del provvedimento gravato, che il V., effettuandone impugnazione innanzi al Tar, legittimamente non aveva notificato il ricorso anche all’odierno opponente, il cui nominativo non era assolutamente dato evincere, al pari di quello degli altri assegnatari, utilizzando l’ordinaria diligenza, dal contesto dell’atto di decadenza o in base ad esso (c.d. elemento formale di identificazione del controinteressato in senso tecnico); e ciò anche considerato che alla pubblicità della fase di selezione non è stato dedotto con l’odierna opposizione (né tantomeno provato) abbia fatto seguito la formazione di un elenco pubblico degli assegnatari, facilmente reperibile dall’odierno ricorrente sulla sola base delle indicazioni contenute nel provvedimento il quale, peraltro, nessuna informazione conteneva al riguardo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque escluso che all’odierno opponente possa essere riconosciuta la qualità di controinteressato in senso tecnico e, in conseguenza, la posizione legittimante l’odierna impugnativa di litisconsorte pretermesso tout court.

Piuttosto, proprio dalla ricostruzione in fatto operata con l’opposizione dal T., emerge che questi si afferma titolare di una posizione sostanziale autonoma e incompatibile con quella riconosciuta con la sentenza opposta, ciò che, per quanto sopra detto, gli avrebbe imposto, per poter validamente proporre l’impugnazione in esame, di dedurre i motivi di merito per cui la propria posizione sarebbe dovuta risultare anche prevalente su quella già regolata in sentenza a favore dell’originario ricorrente.

Come già sopra evidenziato, l’opponente si è invece limitato a chiedere una pronuncia rescindente della sentenza n. 7422 del 2010 per il mero fatto della pretermissione originaria, senza nulla dedurre, sul necessario piano rescissorio, in ordine alle predette ragioni sostanziali di prevalenza della propria posizione su quella contrapposta affermata in sentenza.

In difetto di tale prospettazione, l’opposizione va dunque dichiarata inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’opposizione di terzo, come in epigrafe proposta, la dichiara inammissibile.

Condanna R. T. a rifondere a F.V. le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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