Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha disposto l’estradizione in (OMISSIS) di M.D.O., colpito da mandato di arresto internazionale n. (OMISSIS) emesso dalla Corte Federale di Moron in data 21/1/2008 per l’esercizio dell’azione penale in relazione al reato di traffico di sostanze stupefacenti. In motivazione la corte distrettuale, dato atto della ritualità della domanda di estradizione, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 705 c.p.p., e rilevata l’esistenza della convenzione di estradizione con lo stato richiedente, firmata a Roma in data 9/12/1987, che non prevedeva la valutazione del quadro indiziario da parte dell’Autorità Giudiziaria dello stato richiesto, richiamava la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale la presunzione di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza può risultare superata solo quando i fatti rappresentati nella documentazione allegata alla domanda appaiono del tutto inconciliabili con la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, senza per questo rielaborare gli elementi indiziari trasmessi. Quindi valorizzava a tali fini la circostanza che il traffico di cocaina dall'(OMISSIS) all'(OMISSIS) era organizzato, utilizzando per il trasporto camion, dotati di intercapedini per l’occultamento dello stupefacente, dell’impresa "Stadcover" – di cui l’estradando ricopriva il ruolo di intermediario -, facente capo a tale R.J.M., uno dei principali organizzatori dell’impresa criminosa, i rapporti del M. con il R. e con E.R., ritenuto membro fisso dell’organizzazione, nonchè una conversazione telefonica intercorsa nell'(OMISSIS) tra quest’ultimo e l’estradando, nel corso della quale il M. riferiva di contatti presi con il "(OMISSIS)", identificato nella persona di V.G. – nella conversazione chiamato con il nome G. – e con "(OMISSIS)", identificato per L.E., in relazione ad un affare "che a gennaio o febbraio staremmo facendo il giro grande delle cose", l’avvenuta realizzazione dell’impresa nel (OMISSIS), conclusasi con il sequestro di un ingente quantitativo di cocaina. Riteneva infine le allegazioni difensive dell’estradando, secondo cui la conversazione telefonica aveva un significato diverso e ineriva alla sua attività di intermediazione per la cessione di pannelli plastici per la copertura di impianti sportivi non idonee a valutare come inconciliabili con l’ipotesi accusatoria gli elementi risultanti dalla documentazione allegata.
Contro tale decisione ricorre il M. e a sostegno della richiesta di annullamento e di rigetto della domanda di estradizione, denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione, sostenendo in una lunga e articolata memoria che gli elementi a carico dell’indagato, risultanti dalla documentazione allegata alla domanda non si prestavano in alcun modo, alla luce della recente autorevole giurisprudenza di questa Corte, a spiegare o a dare ragione alcuna del coinvolgimento dell’estradando, cittadino italiano, nella repressa attività criminosa. Ad avviso della difesa mancava nella suddetta documentazione l’indicazione di un solo comportamento concreto, sintomatico del suo coinvolgimento nell’organizzazione del narcotraffico. Ad avviso della difesa la richiesta di estradizione traeva il proprio fondamento della causa n. 3573, rubricata " L.E. e altri", riguardante persone diverse dall’estradando, ma non indicava alcun effettivo elemento, da cui potessero essere evocate le ragioni in base alle quali l’Autorità Argentina riteneva probabile che l’estradando fosse l’autore del reato contestato. Censurava infine la superficialità con la quale la corte di merito era pervenuta alla decisione, omettendo di dare conto delle ragioni, per le quali dovesse ritenersi conciliabile l’ipotesi accusatoria formulata dal giudice argentino con le risultanze della documentazione allegata.
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto rigettato.
Giova preliminarmente richiamare l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che si è ormai attestata sul principio che per gli Stati aderenti alla Convenzione di estradizione europea e per quelli legati da una convenzione bilaterale, in cui non si richieda la sussistenza dei gravi indizi, l’estradizione viene accordata sulla base dell’esame dei soli documenti allegati alla domanda. Ciò non significa però che si prescinda dai gravi indizi, ma solo che la sussistenza di essi va desunta dai documenti, che le convenzioni indicano, e che devono essere allegati alla domanda, sulla base di una procedura "semplificata" – rispetto a quanto previsto dall’art. 705 c.p.p., comma 1 – che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati, che sottoscrivono una comune convenzione, in cui è preventivamente operata una scelta in ordine all’effettivo riconoscimento del diritto ad un "giusto processo" in favore dell’estradando. In tali casi, tuttavia, l’esame non dovrà limitarsi alla verifica della trasmissione dei documenti, ovvero ad un controllo meramente formale, in quanto la presunzione di sussistenza dei gravi indizi può risultare superata, quando i fatti allegati appaiono del tutto inconciliabili con essa; l’esame dovrà essere condotto, accertando che dalla documentazione trasmessa risultino evocate le ragioni, per le quali si ritiene probabile che l’estradando abbia commesso il reato oggetto dell’estradizione nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. In questo modo, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall’art. 705 c.p.p., comma 1, la parte richiesta non deve valutare autonomamente tale presupposto, nè rielaborare criticamente il materiale trasmesso (in tali sensi Cass. Sez. 6^ 21/5-23/7/2008 n. 30896 Rv. 240498; 3/10-30/11/07 n. 44852 Rv. 238089).
Tanto premesso, osserva il collegio che nel caso in esame la corte territoriale si è correttamente adeguata a tale principio, non limitandosi ad un controllo, meramente formale della documentazione, allegata alla domanda di estradizione – ritualmente tradotta nella lingua italiana -, che si compone del mandato di cattura internazionale nei confronti dell’estradando, nel quale, nell’indicare le ragioni, che lo sostengono, si rinvia all’indagine a carico di altre persone, ritenute promotori e organizzatori della suindicata operazione di narcotraffico, corredato dalla copia integrale della richiesta di rinvio a giudizio di questi ultimi e delle norme penali e processuali applicate.
Il giudizio formulato dalla corte di merito sulla compatibilità con l’ipotesi criminosa contestata dei fatti esposti e degli elementi allegati si ravvisa immune da vizi logici o interne contraddizioni e pienamente condivisibile, laddove con il puntuale e adeguato apparato argomentativo, di cui innanzi si è fatto cenno, ha dato adeguatamente conto della sussistenza di significative probabilità che l’estradando abbia commesso il fatto-reato, oggetto della domanda di estradizione, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto, rilevanti a tal fine.
Le censure del ricorrente non denunciano un "error in iudicando" ma tendono sostanzialmente a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, per giunta non in ordine alla conciliabilità con l’ipotesi accusatoria degli elementi risultanti dalla documentazione allegata, ma in ordine alla gravità del quadro indiziario, delineatosi a carico dell’estradando, precluso, come già si è detto, al giudice dello Stato richiesto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
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