Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2011) 28-04-2011, n. 16568

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 14 dicembre 2009 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Brescia resa in data 21 ottobre 2008 con la quale D.A.S., imputato del delitto di cui all’art. 527 c.p. veniva ritenuto colpevole del detto reato e condannato, ritenuta la recidiva e la continuazione, alla pena di mesi nove di reclusione. Propone ricorso avverso la detta sentenza l’imputato denunciando con un primo motivo, erronea applicazione della legge penale ( art. 527 c.p.) in quanto nessuna certezza vi sarebbe stata in ordine alla sua identità quale autore del reato ed alla coincidenza tra le sembianze dell’imputato e quelle della persona notata da un teste oculare – (tale B.G.), rilevando, in via subordinata, la assenza del dolo, in relazione alla circostanza che esso imputato, nell’atto di masturbarsi aveva avuto cura di mantenersi lontano una trentina di metri dal luogo in cui si trovavano dei bambini intenti a giocare dentro il parco e quindi era convinto di non essere visto anche perchè occultato dagli abiti, sostenendo la tesi che nel caso in esame la sua condotta era caratterizzata dalla colpa e non dal dolo.

Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale ( art. 69 c.p.; art. 99 comma 4 c.p.; art. 133 c.p.) e manifesta illogicità della motivazione nel punto in cui la Corte territoriale non aveva proceduto ad escludere la recidiva contestata in quanto facoltativa e comunque aspecifica.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riguardo al primo motivo va rilevato che si tratta della riproposizione di censure già sollevate in grado di appello relativamente alle quali la Corte con motivazione esente da vizi logici ed in modo congruo e coerente con le risultanze processuali ha ricordato ed evidenziato, per un verso le prove a carico dell’odierno ricorrente (costituite non già soltanto dalle dichiarazioni del teste menzionato nel ricorso, ma anche da quanto osservato dai carabinieri allertati dal detto teste e sollecitati ad intervenire sui luoghi), tali da elidere qualsiasi incertezza in ordine alla attribuibilità del fatto al D.A.; per altro verso la sussistenza del necessario elemento psicologico del dolo in relazione ai luoghi in cui la condotta è stata posta in essere ed alle stesse modalità del fatto.

A fronte di tali corrette ed esaurienti argomentazioni, il motivo dedotto è certamente inammissibile in quanto implicherebbe la rilettura in via alternativa delle risultanze di fatto già congruamente esaminate dalla Corte territoriale ed improponibili in sede di legittimità.

Manifestamente infondata anche la censura riguardante l’omessa esclusione della recidiva, avendo la Corte dato rilievo alla negativa personalità dell’imputato nella determinazione del trattamento sanzionatorio correttamente valutando la recidiva quale indice di gravità della condotta sotto il profilo soggettivo, così implicitamente motivando sulle ragioni della non esclusione.

Il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa per le Ammende trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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