T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-04-2011, n. 1073 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) I ricorrenti sono comproprietari di una porzione di fabbricato nel Comune di Val Masino, che confina a sud con un fabbricato rurale, c.d. baitello, di proprietà del Sig. D., controinteressato nel presente giudizio.

Nel corso del 1996 il Comune ha rilasciato al Sig. D. la concessione edilizia n. 17, per la ristrutturazione e l’ampliamento del baitello.

Ritenendo che detto intervento fosse in contrasto con la disciplina urbanistica, i ricorrenti hanno chiesto, con due istanze, rispettivamente del 14.7.2006 e del 2.10.2006, all’Amministrazione di adottare i provvedimenti sanzionatori e demolitori.

Con le note qui impugnate, il Sindaco ha comunicato di non dover adottare alcun provvedimento.

I ricorrenti hanno allora proposto il presente ricorso impugnando gli atti sindacali e chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del mancato esercizio dei doveri di vigilanza e sanzionatori.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Comunale intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 10 marzo 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

2) Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti dopo la proposizione del presente ricorso venivano rilasciati nuovi titolo edilizi: il permesso di costruire n. 3755 del 3.11.2007 (impugnato con ricorso n. 113/2008) e successivamente, in data 18.11.2008, il permesso di costruire n. 17/2008 (prot. n. 4308/08) per la realizzazione di una unità abitativa residenziale su due piani ed un piano sottotetto non abitabile con altezza media inferiore a m. 2,30, titolo edilizio che sostituiva il precedente e veniva quindi impugnato con motivi aggiunti.

Il Comune ha poi adottato il provvedimento prot. 5013 del 15.12.2009 di revoca del permesso di costruire n. 17/2008.

Pertanto il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti n. 113/2008 sono stati dichiarati improcedibili con sentenza n. 300/2010.

Con detta decisione veniva riconosciuto il risarcimento dei danni ai ricorrenti, per le spese tecniche sostenute.

3) A fronte della evoluzione dei fatti anche il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto le opere sono state realizzate in forza di nuovi titoli, che hanno superato la concessione edilizia n. 17/96.

Non pare fondata la tesi dei ricorrenti circa la permanenza dell’interesse, ravvisato nella necessità che il titolo edilizio n. 17/96 venga dichiarato decaduto e venga accertato il suo contrasto con la normativa urbanistica.

Emerge infatti dalla ricostruzione dei fatti successivi alla presentazione dell’inscritto ricorso, che l’Amministrazione ha rilasciato nuovi titoli, sostitutivi e di differente contenuto.

Pertanto, non potendo avere più alcuna efficacia la concessione 17/96, non si ravvisa l’interesse ad un giudizio sulla sua illegittimità.

4) Per tali ragioni il ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione della evoluzione dei fatti, e in particolare del comportamento dell’Amministrazione, che solo a fronte del ricorso ha provveduto ad esercitare i poteri di controllo, le spese vanno poste a carico dell’Amministrazione Comunale, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna il Comune di Val Masino a pagare le spese di lite, a parte ricorrente, quantificate in Euro 2.000/00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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