Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il ricorso in oggetto, tempestivamente notificato il 20.4.2011 a mezzo fax dai patroni del ricorrente agli intimati, l’istante delegato per la lista "Alleanza di Centro Pionati", che aveva chiesto di partecipare alle prossime elezioni amministrative comunali di Milano, ha impugnato l’atto in epigrafe specificato con cui la Commissione Elettorale Circondariale di Milano ha escluso la citata lista dalla detta competizione elettorale.
L’esclusione è stata disposta per il fatto che le presentate sottoscrizioni valide per la partecipazione alle elezioni in discorso sarebbero in numero di 905, inferiore a quello di 1000 all’uopo richiesto dalla normativa vigente, e che le altre depositate sottoscrizioni, per un numero di 181, sarebbero state apposte da elettori non iscritti all’anagrafe di Milano e, per un numero di 97 sarebbero state apposte da elettori già sottoscrittori di altra lista che era stata presentata alla Commissione in momento anteriore rispetto alla presentazione della lista "Alleanza di Centro Pionati".
L’istante contesta il contenuto del provvedimento impugnato sostenendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, con conseguente ammissione della testé menzionata sua lista alle prossime elezioni amministrative di cui trattasi.
Si sono costituite in giudizio in data 22.04.2011 le intimate Commissione e Sottocommissione Elettorale e la Prefettura di Milano, assumendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione con favore di spese.
Successivamente, in data 27.04.2011, il ricorrente ha depositato in giudizio motivi aggiunti con i quali ha ulteriormente contestato l’operato della Commissione Elettorale Circondariale di Milano ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 27.04.2011, sentiti i patroni delle parti la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Ed invero, da un’attenta disamina degli originali moduli recanti le sottoscrizioni degli elettori per la presentazione della lista "Alleanza di Centro Pionati" è emerso quanto segue:
un primo plico di atti, inviato a questo TAR a seguito della disposta istruttoria, include la maggior parte dei documenti (indicati ciascuno come " atto separato " inerente " alla presentazione della lista dei candidati alle elezioni comunali " de quibus) e reca complessivamente valide firme di sottoscrittori della citata lista per un numero di 927, anziché di 905 come indicato nell’impugnato provvedimento;
un plico, inviato a questo TAR come allegato 3, contiene un numero di 118 firme che appaiono valide, perché regolari ed autenticate nelle forme di legge, relativamente alle quali firme non è dato comprendere (dalla documentazione in atti) perché non siano state conteggiate dalla Commissione Elettorale a favore della lista che qui interessa;
un terzo plico, inviato a questo TAR come allegato 4, contiene 64 firme di sottoscrittori che paiono non conteggiate forse perché non contenti ad esse allegati i certificati elettorali (come sembra doversi arguire dalla nota di trasmissione degli atti della Commissione a questo TAR); ma, a riguardo, è da rilevare che, tra i documenti trasmessi, sono presenti vari certificati penali cumulativi.
Orbene, a parere del Collegio, quanto sopra rilevato porta a ritenere che la lista "Alleanza di Centro Pionati" abbia depositato ben più delle mille sottoscrizioni richieste dalla legge.
Pertanto, l’impugnato provvedimento appare illegittimo e va quindi annullato, con conseguente ammissione della menzionata lista "Alleanza di Centro Pionati" alla competizione elettorale di cui trattasi.
Quanto alle spese processuali si ravvisano giusti motivi per compensarle tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento ed ammette la lista "Alleanza di Centro Pionati" alle prossime elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale di Milano.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.