Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 11/05/2009, la Corte di Appello di Napoli, pur riducendo la pena, confermava la sentenza pronunciata in data 29/02/2008 nella parte in cui il Tribunale di Santa Maria C.V. – sezione distaccata di Aversa – aveva ritenuto C.G. responsabile del delitto di tentata truffa ai danni della compagnia Assicuratrice Aurora.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. violazione dell’art. 495 c.p.p., comma 2 per avere la Corte territoriale ritenuto, con motivazione carente e comunque illogica, corretta la decisione del primo giudice che non aveva ammesso, perchè sovrabbondanti, quattro testimoni decisivi ai fini della tesi difensiva;
2. omessa motivazione in ordine alle doglianze prospettate con i motivi di appello;
3. Illogicità della motivazione in ordine alla reiezione della richiesta di declaratoria di prescrizione.
Motivi della decisione
3. In via preliminare, in quanto assorbente, va deciso il motivo sub 3 con il quale il ricorrente ha lamentato l’erronea applicazione di legge in ordine alla prescrizione.
La doglianza è fondata per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorrente, è stato condannato per un tentativo di truffa ai danni della compagnia Assicuratrice Aurora per avere prodotto, nell’atto di citazione dell’ottobre 2000, documentazione sanitaria (certificati 21/02/2000 e 22/03/2000) dell’Ospedale (OMISSIS) risultata falsa.
La Corte territoriale, avanti alla quale la stessa questione era stata dedotta, ha respinto la richiesta di declaratoria di prescrizione sostenendo che "è risultato che a seguito di intervenuta, ancorchè parziale, transazione tra le parti, l’imputato ha ricevuto nell’anno 2005 un assegno dell’importo di Euro 5100,00 a titolo di rimborso dei danni materiali. Ne consegue che il reato in questione, sia pure nella forma tentata, non si è prescritto in quanto secondo un costante orientamento del Supremo Collegio – cfr., tra le tante, Cass. Sez. 2, n. 313 del 23.12.98 – ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto tentato ha rilievo non il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente bensì il giorno in cui il reo ha compiuto l’ultimo suo atto, qualificabile come tentativo".
Identica motivazione si riscontra nella sentenza di primo grado dove il giudice ha scritto: ®sebbene l’imputato non sia riuscito a conseguire la somma richiesta a titolo di ristoro dei danni, per effetto della transazione stragiudiziale ha ottenuto una somma a titolo di ristoro parziale, con conseguente consumazione di un evento eziologicamente ricollegato alla sua condotta artificiosa che, inevitabilmente spostato il dies di consumazione del reato. Ne consegue che, essendosi realizzato un evento di profitto ingiusto seppure parziale con altrui parziale danno, deve ritenersi infondato il rilievo di prescrizione del delitto tentato avanzato dal difensore dell’imputato, visto che lo stesso deve ritenersi perfezionato, nella forma tentata "ad evento parziale", proprio al momento in cui risulta essere avvenuta la dazione del profitto, e cioè non prima del 12 aprile 2005".
Sennonchè il suddetto ragionamento va disatteso. Sul punto, va premesso che il delitto tentato, nella costruzione organica del codice penale, costituisce reato a sè, giuridicamente diverso dal relativo reato compiutamente realizzato, anche se conserva, ovviamente, la configurazione tipica dell’ipotesi criminosa alla quale inerisce.
Pertanto, nella teoria generale e nel concreto, quello che si deve considerare è l’attività fino ad allora compiuta, sicchè, gli eventi successivi possono assumere vario rilievo, ma non ai fini della delimitazione fattuale e temporale del reato tentato.
Conseguenza di questa visione è la specifica statuizione normativa, secondo cui "il termine della prescrizione decorre … per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole" (art. 158 c.p., comma 1).
Ai fini prescrizionali, quindi, ha rilievo non il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, bensì il giorno in cui il reo ha compiuto l’ultimo suo atto, qualificabile come tentativo.
Ora, poichè nel caso di specie l’ultimo atto accertato a carico del ricorrente avvenne nell'(OMISSIS) (data in cui produsse, secondo l’accusa, i falsi certificati medici), il reato deve ritenersi ampiamente prescritto.
Il comportamento successivo (nella specie la transazione parziale a seguito della quale l’imputato percepì la somma di Euro 5.100,00) va, quindi, considerato irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione essendo qualificabile pur sempre come una conseguenza dell’originario comportamento delittuoso (produzione dei falsi certificati medici) e non come un ulteriore tentativo idoneo a spostare in avanti il dies a quo ai fini prescrizionali.
E’ evidente, quindi, l’equivoco in cui sono incorsi entrambi i giudici di merito che hanno confuso e sovrapposto l’effetto (transazione parziale) con la causa (produzione della falsa certificazione medica), non avvedendosi che la transazione non era un nuovo ed autonomo tentativo ma una semplice conseguenza (parziale) dell’originario comportamento delittuoso (produzione falsi certificati medici). Nell’accogliere il gravame, va, pertanto, ribadito il principio di diritto (male interpretato ed applicato dalla Corte territoriale) enunciato da questa Corte con la sentenza n 313/1998 riv 212201 secondo il quale "ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto tentato ha rilievo non il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, bensì il giorno in cui il reo ha compiuto l’ultimo suo atto, qualificabile come tentativo".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
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