T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 28-04-2011, n. 777 Competenza esclusiva del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La presente impugnativa ha ad oggetto il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania n.544/6 del 27.01.04, concernente l’esclusione della parte ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente del personale ATA, di cui l’interessata ha dedotto l’illegittimità per violazione dell’O.M. 75/2001.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Al riguardo il Collegio rileva che la Corte regolatrice della giurisdizione, con varie pronunce, ha ribadito la giurisdizione del Giudice Ordinario (Corte Cass. S.S.U.U. 22/7/2003 n. 11404; n. 1989/2004, n. 14290/2007, 20/6/2007 n. 14290, 13/2/2008 n. 3399 ed anche recentemente Cass. SS.UU. (ord.) 18 novembre 2010, n. 22805) in subiecta materia, in quanto la formazione delle graduatorie e la corretta collocazione del personale docente, tecnico o amministrativo nelle stesse si basano su predeterminati titoli posseduti dagli istanti e quindi in tali controversie gli interessati sono titolari di una posizione di diritto soggettivo.

Trattasi di fattispecie diversa dalle procedure concorsuali, che hanno inizio col bando di concorso e terminano con l’approvazione della graduatoria di merito dei vincitori, che comportano invece la valutazione comparativa dei candidati, in quanto attengono – a differenza delle graduatorie preordinate all’assunzione del lavoro basate su requisiti oggettivi e predeterminati – ad un’attività discrezionale della P.A.

Analogo orientamento è stato espresso dai TAR, rilevando che il meccanismo di reclutamento, previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, non contempla alcuna attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell’Amministrazione, ma un mero riscontro della effettiva sussistenza degli stessi in relazione al quale la posizione dell’interessato non può che configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario (TAR Toscana, sez. I, 6 dicembre 2007, 4692 e 22 novembre 2007, n. 4177, TAR Sicilia, Palermo, sezione II, 8 luglio 2009, n. 1210, TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 27 novembre 2008, n. 1537 ed anche questo Tribunale ex multis 13 luglio 2009, n. 3965).

Conclusivamente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale, sussistendo la giurisdizione del G.O. in ordine alle graduatorie per il personale scolastico.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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