Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 29-04-2011, n. 16646 armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Genova, con ordinanza in data 4/10/2010, confermava l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Sanremo, in data 30 ottobre 2010, di applicazione della misura cautelare dell’obbligo giornaliero di presentazione alla P.G. del luogo di residenza ((OMISSIS)) nei confronti di S.M., nei cui riguardi sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di responsabilità con riferimento alla contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, per aver portato senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di un paio di forbici, annullando l’ordinanza impugnata con riferimento alla ulteriore imputazione di rapina aggravata di dolci all’interno del bar "(OMISSIS).

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo la violazione ed erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 280 e 282 c.p.p., in quanto l’art. 280 c.p.p. consente l’applicazione della misura cautelare di cui all’art. 282 c.p.p. solo allorchè si proceda per delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a tre anni, non potendo, quindi, essere applicata la misura cautelare con riferimento alla contravvenzione contestata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. L’art. 280 c.p.p. consente l’applicazione della misura cautelare di cui all’art. 282 c.p.p., solo allorchè si procede per delitti (e non, quindi, per contravvenzioni) per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a tre anni.

Pertanto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. non può essere applicata alla contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2,.

Vanno, conseguentemente, annullate senza rinvio l’ordinanza impugnata e la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..
P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca la disposta misura cautelare.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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