Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 29-04-2011, n. 16695 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

oria di inammissibilità del ricorso con i provvedimenti consequenziali.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29 giugno 2010 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l’appello proposto da P.C., detenuto presso la casa di reclusione di (OMISSIS) in espiazione della pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, in data 14 aprile 2010, di applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due, sulla base della ritenuta pericolosità sociale del condannato e della contestuale dichiarazione di abitualità nel reato.

Con riguardo alla preliminare eccezione, sollevata dall’appellante, circa la violazione del principio del contraddittorio e del suo diritto di difesa, per la genericità del decreto di citazione a comparire davanti al Magistrato di sorveglianza, il Tribunale ha osservato che esso indicava in modo corretto ed esaustivo l’oggetto del procedimento nella "dichiarazione di delinquenza abituale e applicazione di misura di sicurezza".

Nel merito, il Tribunale ha confermato le valutazioni del Magistrato, fondate sui seguenti elementi: i numerosi precedenti penali del P. per fatti commessi dal (OMISSIS), consistenti in violazioni della legge sugli stupefacenti, e, nel periodo dal (OMISSIS), anche in delitti contro il patrimonio; gli esiti dell’osservazione intramuraria (l’ultimo arresto del P., in flagranza di ennesima violazione della legge sugli stupefacenti, risaliva al (OMISSIS) ed era stato seguito dalla condanna in attuale esecuzione); le negative informazioni di polizia; il mancato esercizio di alcuna attività lavorativa; la subita misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con l’obbligo di soggiorno, per anni due e mesi sei; il rifiuto opposto dal P. ad interventi di accompagnamento e sostegno sul territorio, imposti dal suo stato di ormai – cronica tossicodipendenza e dalle patologie sofferte (schizofrenia paranoide ed epatite C); l’assenza di alcun segno di ravvedimento e di impegno nella ricerca di uno stabile lavoro.

2. Avverso la predetta ordinanza il P. ricorre a questa Corte, tramite il suo difensore, avvocato Gaetano Bosco del foro di Milano, e deduce quattro motivi.

2.1. Con il primo è reiterata l’eccezione processuale, proposta con l’appello e respinta dal Tribunale, circa l’inidoneità a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa dell’indicazione contenuta nel decreto di fissazione dell’udienza del 14 aprile 2010, davanti al Magistrato di sorveglianza, con riguardo all’oggetto del procedimento espresso come "dichiarazione di delinquenza abituale e applicazione di misura di sicurezza", senza specificare se il P. fosse convocato per l’eventuale dichiarazione di abitualità nel reato ai sensi dell’art. 102 cod. pen. (abitualità presunta ex lege) ovvero ai sensi dell’art. 103 cod. pen. (abitualità ritenuta dal giudice), alternativa, quest’ultima, non indifferente ai fini difensivi per la diversità dei presupposti dei due istituti come ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta pericolosità sociale del condannato, fondata esclusivamente sui suoi precedenti penali, senza considerare che le più recenti opportunità lavorative erano sfumate per la carcerazione pressochè ininterrotta subita dal P. dal 2003 al 2008, come riconosciuto nello stesso provvedimento impugnato, e che, nel passato, il ricorrente aveva costantemente lavorato, sia pure in posti diversi, come da elencazione contenuta nello stesso ricorso.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione, poichè il provvedimento impugnato imputa al P. disimpegno lavorativo e scarsa collaborazione con gli operatori del trattamento, disconoscendo la mancanza di concrete possibilità occupazionali e, in particolare, la chiusura dell’associazione all’interno del carcere di (OMISSIS) presso la quale il P. avrebbe dovuto prestare la sua opera.

L’ordinanza gravata, inoltre, censura la disponibilità del P. al lavoro, apprezzata come scarsa, nonostante la pur riconosciuta malattia psichica e le altre patologie sofferte dallo stesso, per le quali risulta dichiarato inabile al lavoro nell’elevata percentuale dell’85%. 2.4. Con il quarto motivo si rileva la contraddittorietà della motivazione laddove, da una parte, segnala la mancanza di riferimenti familiari e lavorativi del P., sottolineando perciò la situazione di incolpevole deprivazione personale e sociale in cui egli si è trovato, e, dall’altro, fa colpa al condannato di non essere dedito a stabile lavoro.

2.5. Con il quinto motivo si sottolinea l’illogicità della motivazione nella parte in cui attribuisce al P. mancanza di consapevolezza e superficialità nel vivere la propria esistenza sia dentro che fuori del carcere, ancora una volta in contraddizione con i rilievi precedenti circa le difficili condizioni di vita personale, familiare e sociale, sintomatiche di una condizione di estrema povertà e disagio esistenziale più che di pericolosità sodale e di resistenza al reinserimento sociale, non avendo avuto il P. concrete possibilità di riscatto malgrado la sua buona volontà.
Motivi della decisione

3. Il primo motivo di ricorso è infondato e gli altri sono inammissibili.

Sono distinti e soggetti a diversa disciplina il decreto che dispone il giudizio di cognizione penale, di cui all’art. 429 cod. proc. pen., che, al comma 1, lett. c), esige "l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’Indicazione dei relativi articoli di legge", sanzionando la mancanza o insufficienza delle predette indicazioni con la nullità del decreto a norma dello stesso art. 429, comma 2; e il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio nel procedimento di sorveglianza, cui si applicano in forza del richiamo all’art. 666 cod. proc. pen. operato dall’art. 678 c.p.p., comma 1, le regole del procedimento di esecuzione, con espressa sanzione di nullità, ai sensi dell’art. 127 c.p.p., comma 5, nel caso di omesso avviso o inosservanza dei termini di previa comunicazione o notificazione del decreto di fissazione dell’udienza (comma 1 della stessa norma); di mancata partecipazione ad essa del difensore e del pubblico ministero (comma 3); di omesso ascolto dell’interessato che abbia fatto richiesta di essere sentito e di mancato rinvio dell’udienza se sussiste un legittimo impedimento del condannato, il quale abbia chiesto di essere sentito personalmente e non sia detenuto o internato in un luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice, ipotesi, quest’ultima, in cui deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione (comma 4).

Con specifico riguardo al contenuto del decreto di fissazione dell’udienza camerale nel procedimento di sorveglianza, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’avviso di fissazione dell’udienza, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 678, 666 e 127 cod. proc. pen., pur in assenza di un’esplicita previsione, deve contenere, anche se in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l’indicazione dell’oggetto del procedimento al fine di garantire un effettivo rispetto del principio del contraddittorio, precisando che la mancanza di detta indicazione determina una nullità ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) (Sez. 1, n. 9634 del 12/12/2003, dep. 02/03/2004, Argenta, Rv.

227221; Sez. 1, n. 5411 del 21/10/1996, dep. 04/12/1996, Ruggiero, Rv. 207713; Sez. 1, n. 6401 del 30/10/2007, dep. 08/02/2008, Murano, Rv. 239501; Sez. 1, n. 33892 del 14/07/2010, dep. 20/09/2010, Mensotero, Rv. 248177).

Ne consegue, nel caso in esame, la legittima instaurazione del contraddittorio davanti al Magistrato di sorveglianza, procedente a norma dell’art. 679 cod. proc. pen., mediante decreto di fissazione di udienza in camera di consiglio avente per enunciato oggetto la dichiarazione di delinquenza abituale e l’applicazione di misura di sicurezza, nonostante la mancata esplicitazione del tipo di abitualità nel reato da accertare, se a norma dell’art. 102 c.p. o dell’art. 103 c.p., restando inappropriati al caso in esame i richiami giurisprudenziali operati dal ricorrente, i quali attengono alla diversa ipotesi di decreto che dispone il giudizio, disciplinato dall’art. 429 cod. proc. pen. (c.f.r. Sez. 5, n. 27765 del 15/04/2010, dep. 16/07/2010, Colecchia, Rv. 247887; Sez. 6; n. 17884 del 02/04/2009, dep. 29/04/2009, Franco, Rv. 243526).

Le esigenze del giudizio penale, che suppone l’imputato di un reato da accertare nei suoi elementi essenziali e circostanziali, da contestare puntualmente, sono, infatti, diverse da quelle del procedimento di esecuzione o di sorveglianza che, invece, postulano il condannato per un fatto già definitivamente accettato.

Gli ulteriori motivi di gravame si limitano a contestare le valutazioni dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza con riguardo alla ritenuta pericolosità sociale del P., oggetto di motivazione congrua e adeguata, immune da vizi logici o giuridici, non essendo ammissibile in questa sede la diversa lettura delle risultanze processuali proposta dal ricorrente.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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