Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-04-2011) 02-05-2011, n. 16883 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.A., tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 16 luglio 2010, con la quale era stata confermata la ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli il 26 febbraio 2010, essendo il P. indagato per i delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e di due aggressioni con esplosione di colpi di arma da fuoco in danno di M.A. ed E.G..

Il P. deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274 e 192 cod. proc. pen., precisando che non vi era chiamata di correo del collaboratore L. S. quantomeno con riferimento all’episodio del 14 settembre 2009, che non si comprendeva per quali ragioni l’ A. di cui alla telefonata intercettata del F. si identificasse nel P. e che l’esame STUB aveva evidenziato sugli indumenti del P. soltanto tracce di polvere da sparo.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da P.A. non sono fondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità perchè in più punti si risolvono in censure di merito della decisione impugnata.

Bisogna premettere che per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica e rappresentativa, che non valgano di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentano, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (SU, 21 aprile – 1 agosto 1995, n. 11, Costantino; Cass., Sez. 2^, 10 gennaio – 16 aprile 2003, n. 18103, CED 224395).

Il tribunale, dopo avere chiarito i criteri per verificare l’attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei collaboranti, ha definito L.S., che si era indotto a collaborare subito dopo l’assassinio del fratello C. del tutto attendibile; in effetti sul punto non vi sono specifici motivi di doglianza del ricorrente.

Ebbene in base alle dichiarazioni del L., che, è bene ricordare, si è autoaccusato di numerosi delitti, il tribunale ha ricostruito la storia del clan dei casalesi, del quale il L. faceva parte, e gli antefatti degli episodi indicati nei capi di imputazione.

Sempre il tribunale ha indicato le ragioni che consentivano di ritenere il P. partecipe della associazione indicata – dichiarazioni del collaboratore, partecipazione ad alcuni episodi criminosi e collaborazione e vicinanza con alcuni noti esponenti camorristici, tra i quali il F., a casa della madre del quale venne trovato in seguito a perquisizione domiciliare -.

Anche su tale punto scarne e di merito sono le deduzioni del ricorrente.

Con riferimento alle aggressioni ai danni di M., detto il modenese, ed E. il tribunale ha fatto riferimento alle dichiarazioni del L., che non solo aveva descritto le ragioni del duplice attentato, ma si era anche autoaccusato di essere uno dei partecipanti alla spedizione ed aveva indicato i componenti del commando; il ricorrente in merito a tali vicende ha rilevato che, quantomeno con riferimento all’episodio del 14 settembre 2009, doveva essere esclusa la sua responsabilità perchè il collaboratore non lo aveva indicato con precisione tra gli esecutori.

Pur volendo prescindere dal fatto che si tratta di una deduzione di merito, va detto che il L., per quanto è dato desumere dalle due ordinanze di merito, ha riferito in ordine all’organigramma dell’associazione mafiosa, e specificamente sulle vicende del sottogruppo di Aversa, ed ha illustrato alcuni fatti rilevanti.

Tra questi ha illustrato anche la vicenda del duplice attentato a M. ed E., ed ha indicato, tra gli esecutori, anche il P..

Le affermazioni del L. hanno trovato conferma anche nell’esame STUB che aveva consentito, come riferito dal tribunale, di reperire residui di esplosione di colpi di arma da fuoco sul P., nel fatto che P. era proprietario di un ciclomotore che corrispondeva, per caratteristiche e colore, a quello visto dalle due vittime sopraggiungere sul luogo dell’attentato e nel fatto che il giubbotto del P. veniva riconosciuto dal M. e dall’ E. come quello indossato da uno degli autori dell’agguato.

Su tali ultimi due elementi nulla ha osservato il ricorrente.

Infine gli esiti delle intercettazioni telefoniche confermavano il quadro indiziario perchè dimostravano, tra l’altro, la esistenza di frequenti contatti tra il P. ed altri esecutori dell’attentato nella fasi precedenti e successive agli agguati.

Sul punto il ricorrente si è limitato ad osservare che non era chiaro perchè l’ A. di cui alle telefonate dovesse identificarsi con P.A..

Pur volendo prescindere dalla genericità del rilievo, va detto che il tribunale ha chiarito essere certa la identificazione perchè il P. frequentava abitualmente il F. ed il Pi., i telefoni dei quali erano stati intercettati. La motivazione dell’ordinanza impugnata regge, pertanto, al vaglio di legittimità.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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