Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza del 20 ottobre 2010 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’appello proposto, a mente dell’art. 310 c.p.p., da K.K. avverso il provvedimento con il quale, il GIP del Tribunale di Arezzo, aveva negativamente valutato la sua istanza volta alla revoca ovvero alla modifica della misura cautelare emessa dal GIP il 10.12.2009, perchè gravemente indiziato l’istante di omicidio e tentato omicidio all’esito di una sparatoria tra gruppi contrapposti.
A sostegno della decisione il Tribunale, confermando analoga valutazione del giudice di prime cure, poneva l’argomento che, nel caso in esame, permanevano sia le esigenze cautelari e con esse la necessaria applicazione della disciplina di rigore di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, sia i gravi indizi di colpevolezza delle condotte contestate, tutte di notevole rilevanza criminale. Negava poi il Tribunale la ricorrenza di nuovi elementi di valutazione dei fatti di causa, dappoichè le testimonianze per questo richiamate dalla difesa, riconducibili a personale di polizia e, secondo la difesa, favorevoli all’indagato, si riferivano ad una fase processuale abbondantemente superata da successive acquisizioni gravemente indizianti per l’indagato stesso.
2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il predetto K.K., assistito dal difensore di fiducia, illustrando due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in tema di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, in particolare richiamando, e testualmente riportandone stralci, i verbali di interrogatorio di K.N. e S.A. del 4.9.2009, il verbale di fermo di R.R. del 2.4.2009 e le dichiarazioni dibattimentali del sostituto commissario M.A. e di T.R., entrambi della Questura di Arezzo.
Da tali esiti, ad avviso della difesa, risulterebbe del tutto esclusa la responsabilità del ricorrente per gli spari omicidi.
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente ancora difetto di motivazione in ordine alla valutazione di gravità delle esigenze cautelari, anche in relazione al disposto dell’art. 275 c.p.p., comma 3, in particolare osservando che, in costanza di una ormai lunghissima carcerazione preventiva, non avrebbe motivato il giudice territoriale la possibilità di graduare diversamente la misura cautelare.
3. Il ricorso è infondato.
Va in primo luogo riaffermato che è inammissibile, in assenza di nuovi elementi di valutazione, per la preclusione derivante dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo sia stato già confermato dall’ordinanza di riesame (tra le tantissime: Cass., Sez. 1,13/05/2010, n. 20297).
Nel caso di specie gli elementi di novità ai quali si appella la difesa ricorrente, già innanzi menzionati, sono i seguenti: i verbali di interrogatorio di K.N. e S.A. del 4.9.2009, il verbale di fermo di R.R. del 2.4.2009 e le dichiarazioni dibattimentali rese dal sostituto commissario M. A. e da T.R., in servizio presso la Questura di Arezzo.
Orbene, appare agevole osservare che i primi due verbali sono stati delibati già nella fase di impugnativa, davanti al Tribunale del riesame, dell’ordinanza del GIP del 10.12.2009 ed altresì valutati dal giudice della misura, mentre, le dichiarazioni dibattimentali del personale della Questura di Arezzo, lungi dal fornire la prova liberatoria accreditata dalla difesa ricorrente, si riferiscono, come puntualmente sottolineato dal Tribunale del riesame con argomento rimasto privo di replica nel ricorso di legittimità, ad un momento particolare delle indagini, poi superato da successive acquisizioni probatorie. Il testo stenografico riportato dalla difesa, infatti, mette in bocca al commissario M. il seguente abbrivio; "A quel momento lì non c’era nessun elemento che lui avesse fatto fuoco….".
Del pari infondata si appalesa la seconda censura, posto che, per espresso disposto normativo ( art. 275 c.p.p., comma 3) in presenza di seppur attenuate esigenze cautelari, l’unica misura consentita dall’ordinamento per il reato contestato al ricorrente è quella massima della detenzione in carcere, essendo espressamente inibita, in fattispecie di tale natura, una graduazione della detenzione preventiva.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DISPONE trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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