Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
IL DIRETTORE GENERALE
per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l’art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall’art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del
Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d’immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche’ la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145
del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come
modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’art. 80 concernente
«misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n.
790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda presentata in data 28 agosto 2012 dall’impresa
Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Luigi Majno,
17/A, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio
del prodotto fitosanitario denominato CLAIRSOL 23 L, contenete la
sostanza attiva amitrole, uguale al prodotto di riferimento
denominato Weedazol TL, registrato al n. 11821 con D.D. in data 23
giugno 2009, modificato successivamente con decreto in data 25 maggio
2012, dell’Impresa medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e’ uguale al citato prodotto
di riferimento Weedazol TL, registrato al n. 11821;
Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento
della direttiva 2001/21/CE relativa all’iscrizione della sostanza
attiva amitrole nell’Allegato I del decreto legislativo 194/95;
Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di
scadenza della sostanza attiva amitrole, nell’Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in
attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10
novembre 2010;
Considerato che la direttiva 91/414/CEE e’ stata sostituita dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione
ora e’ considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e
riportata nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
Considerato che per il prodotto fitosanitario l’Impresa ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;
Considerato altresi’ che il prodotto di riferimento e’ stato
valutato secondo i principi uniformi di cui all’Allegato VI del
decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme
all’Allegato III;
Ritenuto di limitare la validita’ dell’autorizzazione al 31
dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;
Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre
2015, l’impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via
Luigi Majno, 17/A, e’ autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato CLAIRSOL 23 L con la composizione e
alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto.
E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche
in conformita’ a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e’ confezionato nelle taglie da L 0,25 – 0,5 – 1 – 2 –
3 – 4 – 5 – 6 – 10 – 20.
Il prodotto e’ importato in confezioni pronte dallo stabilimento
dell’Impresa estera: Nufarm Sas – Gaillon (Francia).
Il prodotto suddetto e’ registrato al n. 15551.
E’ approvata quale parte integrante del presente decreto
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara’ notificato, in via amministrativa,
all’Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.