Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli obblighi comunitari della Repubblica e i relativi
obiettivi di finanza pubblica per il rientro nell’ambito dei
parametri di Maastricht e le conseguenti norme che, in attuazione dei
predetti obblighi, stabiliscono la necessita’ del concorso delle
autonomie regionali al conseguimento dei predetti obiettivi di
finanza pubblica;
Visto l’articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che dispone che "con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e
le modalita’ di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura,
degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende
ospedaliere universitarie";
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 21 marzo
2007, relativa ai giudizi di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria, con
la quale la Corte, nel dichiarare non fondate le questioni sollevate,
afferma che la certificazione dei bilanci degli enti del Servizio
sanitario nazionale trova il suo fondamento giuridico nell’esigenza
di garantire la chiarezza, la veridicita’ e la correttezza dei
bilanci medesimi e che pertanto "si tratta di un intervento normativo
da ascrivere alla materia concorrente dell’armonizzazione dei bilanci
pubblici e del coordinamento della finanza pubblica";
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42", e in particolare il Titolo II, recante "Principi contabili
generali e applicati per il settore sanitario", nell’ambito del quale
e’ disciplinata, fra l’altro, l’implementazione e la tenuta della
contabilita’ di tipo economico-patrimoniale, nonche’ l’obbligo di
redazione del bilancio d’esercizio della gestione sanitaria
accentrata e del bilancio sanitario consolidato regionale;
Vista l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute 2010-2012 nella
seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. atti n. 243 CSR);
Visto in particolare l’articolo 11 del citato Patto per la salute
2010-2012 che prevede, tra l’altro, che le regioni e le province
autonome si impegnano, anche in relazione all’attuazione del
federalismo fiscale, ad avviare le procedure per perseguire la
certificabilita’ dei bilanci, attraverso un percorso che dovra’
garantire l’accertamento della qualita’ delle procedure
amministrativo – contabili sottostanti alla corretta
contabilizzazione dei fatti aziendali, nonche’ la qualita’ dei dati
contabili;
Visto l’articolo 2, comma 70 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
che stabilisce che, per consentire alle regioni l’implementazione e
lo svolgimento delle attivita’ previste dal richiamato articolo 11
del Patto per la salute 2010-2012 dirette a pervenire alla
certificabilita’ dei bilanci delle aziende sanitarie, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 79, comma 1 sexies, lettera c) del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il richiamato articolo 79, comma 1 sexies, lettera c), del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008,n.133, che stabilisce che, al fine di
agevolare le regioni impegnate nell’attuazione dei piani di rientro,
una quota delle risorse di cui all’articolo 20, comma 1, della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni puo’ essere
destinata per il finanziamento degli interventi diretti a garantire
la disponibilita’ di dati economici, gestionali e produttivi delle
strutture sanitarie operanti a livello locale per consentirne la
produzione sistematica, l’interpretazione gestionale continuativa e
assicurare lo svolgimento delle attivita’ di programmazione e di
controllo regionale ed aziendale;
Vista l’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante
delega al Governo per l’adeguamento dei sistemi contabili;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della qualita’ del
Ministero della salute del 17 maggio 2010 con il quale e’ stato
istituito il gruppo di lavoro tecnico istituzionale con il compito di
individuare criteri e modalita’ per assicurare l’attuazione del
citato articolo 11, punto 2 del "Patto per la salute 2010-2012" in
attuazione dell’articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2011 serie generale n. 39, S.O.
n. 42, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria
delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della
certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti
zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero
universitarie, ivi compresi i policlinici universitari";
Visto in particolare, l’articolo 3 del predetto decreto del
Ministro della salute 18 gennaio 2011, che rinvia ad un successivo
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le integrazioni al decreto ministeriale del 18
gennaio 2011 ritenute necessarie affinche’ le regioni, anche in
considerazione di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in
materia di federalismo fiscale, siano agevolate nel governo del
processo teso alla certificabilita’ dei bilanci del settore
sanitario;
Vista la normativa nazionale in materia di revisione contabile ed i
principi di revisione emanati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
Tenuto conto altresi’ della necessita’ di dare attuazione a quanto
disposto dall’articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 e dall’articolo 11 del richiamato Patto per la salute 2010-2012;
Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze 17 settembre 2012, recante
" Disposizioni in materia di certificabilita’ dei bilanci degli enti
del Servizio sanitario nazionale", pubblicato per sunto nella
Gazzetta Ufficiale 11 Ottobre 2012, serie generale n. 238;
Visto in particolare l’articolo 3, comma 5 del menzionato decreto
ministeriale 17 settembre 2012 che prevede che, con apposito decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i requisiti comuni dei Percorsi Attuativi
della Certificabilita’ e il termine massimo entro il quale tutti i
citati percorsi attuativi dovranno essere completamente realizzati;
Ritenuto necessario pertanto, dare attuazione a quanto previsto
dall’articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 17 settembre 2012,
al fine di permettere alle regioni e alle province autonome di
predisporre i singoli Percorsi Attuativi della Certificabilita’;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. atti n. 15/CSR);
Decreta:
Art. 1
Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilita’
1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di
dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze 17 settembre 2012, sono definiti: "I Percorsi Attuativi
della Certificabilita’. Requisiti comuni a tutte le regioni", di cui
all’allegato A al presente decreto, nonche’ i "Contenuti della
Relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporsi da parte
della regione" di cui all’allegato B al presente decreto che ne
costituiscono parte integrante .
Art. 2
Approvazione e verifica dell’attuazione dei Percorsi Attuativi della
Certificabilita’
1. Le singole regioni provvedono all’approvazione e alla verifica
dell’attuazione dei Percorsi Attuativi di Certificabilita’ secondo le
modalita’ e le tempistiche previste dall’articolo 3, commi 3 e 4 del
decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2012.
Art. 3
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 291
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’articolo 11 del Patto per
la salute 2010-2012, le disposizioni inserite nel presente decreto si
applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 1° marzo 2013
Il Ministro della salute: Balduzzi
Il Ministro dell’economia e delle finanze: Grilli
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.