Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-07-2011, n. 16651

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

(motivazione in forma semplificata in conformità al D.P.R. 22 marzo 2011).

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso contro la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale di Roma nella controversia tra l’Amministrazione finanziaria e la s.r.l. DELTAPOL ITALIA Soc. coop. per azioni avente ad oggetto l’opposizione a cartella di pagamento n. (OMISSIS) IVA 1999 per complessivi Euro 2.230.550,71.

La sentenza impugnata era stata depositata il 26 settembre 2005 ed era stata notificata all’Agenzia delle entrate il 14 dicembre 2005, come risulta dalla copia della sentenza notificata allegata dalla parte controricorrente e specificamente richiamata nel controricorso.

Del ricorso per cassazione dell’Agenzia, in cui non viene menzionata la notificazione della sentenza impugnata, è stata richiesta la notifica il 26 settembre 2006, quindi palesemente oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata stabilito dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. In conformità alla deduzione di parte controricorrente, il ricorso dell’Agenzia delle entrate deve quindi essere dichiarato inammissibile.

I motivi – cogenti, ma meramente formali – per i quali la contribuente ha vinto una controversia nella quale altrimenti non le sarebbe stato agevole prevalere, in ragione dei prevalenti indirizzi giurisprudenziali sul tema, giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

– dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate per tardività del ricorso;

– compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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