Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 03-05-2011, n. 17166 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gabriele che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

D.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino del 16 luglio 2010 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, con la quale è stato dichiarato colpevole dei reti di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) e comma 2 bis e di cu all’art. 186 C.d.S., comma 7, e condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda.

Il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Motivi della decisione

Preliminarmente va osservato che, a seguito della modifica dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) introdotta con la L. 29 luglio 2010, n. 120 la fattispecie ivi prevista è punita con una sanzione amministrativa ed il reato contestato è stato conseguentemente depenalizzato. Ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2 tale depenalizzazione ha effetto retroattivo, per cui la sentenza impugnata che ha dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per un fatto non più previsto dalla legge come reato deve essere annullata senza rinvio.

La fattispecie di cui al citato art. 186 C.d.S., comma 7 all’epoca del fatto non era prevista dalla legge come reato essendo stato previsto come tale solo a seguito della modifica legislativa introdotta successivamente con D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i fatti addebitati non sono previsti dalla legge come reato, non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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