Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 03-05-2011, n. 17207 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29 luglio 2010, la Corte d’Appello di Salerno confermava la sentenza con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, il 16 febbraio 2010 il G.U.P. di Salerno aveva condannato D.P.N. per il reato di cui agli artt. 609quater e 609septies c.p. concretatosi in ripetuti contatti di natura sessuale con una minore infraquattordicenne che le provocavano uno stato di gravidanza conclusosi con aborto spontaneo alla diciannovesima settimana.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione asserendo che la decisione impugnata non aveva fornito risposta alle doglianze formulate con l’atto d’appello e, segnatamente, a quelle correlate alla consulenza medica di parte con la quale veniva escluso qualsivoglia rapporto sessuale.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 609quater c.p. in quanto gli era stata immotivatamente negato il riconoscimento della speciale attenuante nonostante i fatti si fossero sviluppati senza alcuna violenza o costrizione.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

La Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato in ricorso, ha fornito una compiuta analisi delle risultanze processuali giungendo coerentemente alla conferma della sentenza del giudice di prime cure.

I giudici dell’appello hanno, in primo luogo, legittimamente richiamato per relationem la decisione del giudice di prime cure.

Tale possibilità è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 24252, 24 giugno 2010; Sez. 4, n. 38824, 14 ottobre 2008; Sez. 6, n. 35346, 15 settembre 2008; Sez. 6, n. 6221, 16 febbraio 2006; Sez. 6, n. 31080, 15 luglio 2004; Sez. 4, n. 16886, 20gennaio 2004; Sez. 5 n. 3751, 23 marzo 2000; Sez. 5 n. 7572, 11 giugno 1999; Sez. 5 n 4415, 8 aprile 1999).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello non si è limitata ad un acritico richiamo della pronuncia di primo grado, poichè ha chiaramente evidenziato le modalità con le quali ha assunto le proprie determinazioni puntualmente esaminando e disattendendo le allegazioni difensive.

Viene infatti chiarito che la vicenda trae origine dalla notizia dell’aborto spontaneo della minore riscontrato presso una struttura sanitaria pubblica, alla quale fece seguito l’indagine necroscopica sul feto, dalla quale emerse che la bambina si trovava alla diciannovesima settimana di gestazione, con la conseguenza che il concepimento era avvenuto quando la stessa non aveva compiuto ancora i tredici anni.

Ulteriori indagini genetiche riconducevano la paternità biologica del feto abortito al ricorrente con un indice di probabilità quantificato nel 99,93696%.

Tali inequivocabili dati fattuali venivano coerentemente correlati dai giudici del gravame ad altri elementi acquisiti, quali le dichiarazioni della stessa minore e delle assistenti sociali, nonchè dalla consulenza psicologica che evidenziava una accentuata "sessualizzazione del profilo del sè".

Ciò portava a ritenere conclamata, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, l’esistenza di una relazione affettiva tra la bambina ed il ricorrente.

Invero, la Corte del merito chiariva che il ricorrente era il figlio del convivente della madre della piccola che l’aveva avuta da un precedente matrimonio e che, dalle dichiarazioni della stessa minore, era emerso che tra quest’ultima ed il ricorrente erano intercorsi più volte scambi di effusioni e carezze.

Aggiungeva che, poichè la notte quando era agitata la bambina si recava a dormire nel letto del ricorrente, era capitato in una occasione che, sedutasi sulle sue gambe mentre questi dormiva, si era avveduta della presenza di macchie bianche sulla mutandina, tanto che il ricorrente medesimo l’invitò ad andarsi a lavare.

Tale episodio veniva definito dalla minore come petting ed indicato come unico momento di contatto con il ricorrente.

Alla luce di tali risultanze, la Corte territoriale, con argomentazioni solide e immuni da cedimenti logici, è giunta alla condivisibile conclusione che il pregresso stato di gravidanza e la descrizione da parte della minore dei contatti avuti con il ricorrente chiariscono la natura sessuale degli atti compiuti e la conseguente configurabilità del reato, indipendentemente da una possibile penetrazione il cui accertamento risultava peraltro precluso o, comunque, difficoltoso a causa dell’aborto patito.

Tali affermazioni forniscono una chiara ed esaustiva risposta circa l’irrilevanza della consulenza medica di parte richiamata in ricorso, le cui conclusioni non scalfiscono minimamente la ricostruzione dei fatti e la loro qualificazione giuridica.

E’ appena il caso di ricordare, a tale proposito, che la costante giurisprudenza di questa Corte è unanimemente orientata nel considerare qualificabili come atti sessuali quelli consistenti in contatti corporei, ancorchè fugaci o estemporanei, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato o implicanti un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo che ponga in pericolo la sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale (Sez. 3 n. 27042, 13 luglio 2010; Sez. 3 n. 27762, 8 luglio 2008; Sez. 1 n. 7369, 1 marzo 2006; Sez. 3 n. 45957, 19 dicembre 2005; Sez. 3 n. 37395, 23 settembre 2004).

Peraltro, nel caso di atti sessuali con minorenne, il bene giuridico del reato non è la libertà di autodeterminazione dello stesso ma l’integrità fisiopsichica del medesimo nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità (Sez. 3 n. 24258, 24 giugno 2010; Sez. 3 n. 29662, 8 luglio 2004) e si configura a prescindere o meno dal consenso della vittima, sia perchè la violenza è presunta dalla legge, sia perchè la persona offesa è considerata immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali (Sez. 3 n. 25788,15 luglio 2010).

Altrettanto palese risulta la infondatezza del secondo motivo di ricorso.

La attenuante richiesta si fonda sulla minore gravità del fatto ed è applicabile quando, in considerazione dei mezzi, delle modalità esecutive ed delle circostanze dell’azione, si può ritenere una lieve compromissione della libertà sessuale della vittima. A tale giudizio si deve pervenire mediante una valutazione globale del fatto, considerando le modalità della condotta criminosa, quali il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, l’entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima, anche sotto il profilo psichico (Sez. 3 n. 40174, 6 dicembre 2006).

Tali principi, che il Collegio condivide, sono stati correttamente applicati dalla Corte di merito che li ha menzionati in sentenza escludendo che la instaurazione di una relazione affettiva con una dodicenne, di intensità tale da comportare il concepimento, per le conseguenze che arreca alla minore non possa ricondursi in un’ipotesi di minore gravità poichè, al contrario, è sintomo evidente della notevole rilevanza del comportamento.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".(Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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