Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-05-2011, n. 2603 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, n. 11676/1994, la Società H. V. impugnava il decreto emesso in data 16 aprile 1994, con il quale il Ministro per i beni culturali ed ambientali aveva annullato il nulla osta rilasciato dal Sindaco del Comune di Serrara Fontana n. 6400 in data 31 agosto 1992, ai sensi dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per il condono edilizio del complesso alberghiero "H. V.", sito alla via Fondillo, in località Sant’Angelo.

La società lamentava il tardivo esercizio del potere di annullamento, la violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall’art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, la tardiva comunicazione del provvedimento impugnato, nonché l’invasione, da parte del Ministro, della sfera di valutazioni riservata al Comune.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione IV, respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza, propone l’appello in epigrafe la s.r.l. S., alla quale nelle more del processo è stato trasferito il cespite immobiliare di cui si tratta, contestando le argomentazioni che ne costituiscono il presupposto e chiedendo in sua riforma l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Ministero appellato, depositando il relativo atto.

Si è costituito anche il Comune di Serrara Fontana chiedendo l’accoglimento dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 22 marzo 2011.

3. L’appello è infondato.

3a. Non è fondata la prima censura con la quale l’appellante sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe stato emanato tardivamente.

All’epoca, l’atto di controllo dell’autorizzazione paesistica rilasciata dall’Autorità locale era di competenza del Ministero, il quale ha infatti adottato il provvedimento oggetto del presente giudizio.

Di conseguenza, nel caso di specie il termine di sessanta giorni ha cominciato a decorrere dalla data in cui l’atto del Comune è pervenuto al Ministero, cioè dal giorno 16 febbraio 1994, sicché il decreto impugnato, il quale reca la data del 16 aprile 1994, è stato reso tempestivamente.

L’appellante sostiene inoltre che l’atto sarebbe comunque inficiato dalla tardività della sua comunicazione alla parte interessata, che a suo avviso doveva essere perfezionata anch’essa entro il termine di sessanta giorni.

La censura è palesemente infondata, in quanto contrastante con l’orientamento assolutamente pacifico di questo Consiglio di Stato (da ultimo, fra le tante, C. di S., VI, 10 dicembre 2010, n. 8704), per il quale rileva la data di emanazione dell’atto statale e non quella della relativa comunicazione

3b. L’appellante sostiene che il vincolo paesistico impedirebbe il condono nella sola ipotesi in cui comporti l’inedificabilità dell’area e che, inoltre, non sarebbe applicabile il vincolo di cui al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto imposto successivamente alla data di realizzazione dell’immobile.

L’argomentazione è in parte infondata (poiché il potere autorizzatorio e il conseguente potere statale riguardano tutte le aree sottoposte al vincolo relativo di in edificabilità) ed è in parte irrilevante (in quanto nella specie si discute esclusivamente della compatibilità dell’opera con il vincolo paesistico gravante sull’area, verifica necessaria per qualsiasi nuova costruzione ed a maggior ragione per il condono di opere realizzate in assenza di provvedimenti autorizzativi).

3c. L’appellante sostiene il difetto di motivazione del provvedimento impugnato il quale avrebbe inoltre invaso la sfera di valutazione di merito delegata all’ente locale; di fatto, comunque, le opere realizzate non avrebbero particolare impatto sul paesaggio.

La tesi non può essere condivisa.

Occorre premettere che l’abuso consiste nelle seguenti difformità dagli atti autorizzativi:

a) realizzazione di un ulteriore piano interrato di mq. 115 di superficie utile;

b) trasformazione del piano interrato autorizzato e suo ampliamento di mq. 160;

c) ampliamento del piano terra di circa mq. 57;

d) ampliamento del primo piano di circa mq. 65;

e) ampliamento del secondo piano di mq. 62;

f) realizzazione di un terzo piano di mq. 84.

In totale, sono stati realizzati ampliamenti abusivi per 543 metri quadri, e sono stati aggiunti all’immobile due interi piani non autorizzati.

Il Collegio ritiene manifestamente inutile spendere parole per chiarire l’impatto di un intervento abusivo di simili dimensioni sul paesaggio.

La sua imponenza rende difficile ipotizzare la sostenibilità di un intervento simile, per cui il Comune aveva quanto meno l’onere di fornire una motivazione particolarmente convincente per giustificare un’autorizzazione che appare "prima facie" derogatoria del vincolo.

Sotto tale profilo, è decisivo considerare che risulta palesemente affetta da eccesso di potere la motivazione dell’atto comunale, per il quale i lavori realizzati sine titolo avrebbero dato luogo solo a "modifiche interne e modesti ampliamenti".

Peraltro, è indubitabile che buona parte degli abusi commessi abbia avuto un significativo impatto sul paesaggio della zona.

Ritiene, in conclusione, il Collegio che l’Amministrazione appellata si è limitata all’esercizio dei propri poteri, nella necessaria opera di tutela del vincolo, nella parte in cui ha rilevato la palese insufficienza della motivazione del provvedimento comunale di autorizzazione paesistica di un manufatto delle dimensioni descritte.

4. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Le spese del secondo grado sono poste a carico dell’appellante nei confronti del Ministero, contenute nella misura liquidata in dispositivo in ragione della limitata attività difensiva spiegata in questa fase, mentre vanno compensate nei confronti del Comune, che ha aderito alle conclusioni dell’appellante, risultando quindi anch’esso soccombente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3748/11, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento di spese ed onorari del secondo grado del giudizio nei confronti del Ministero resistente, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge se dovuti; spese compensate nei confronti del Comune di Serrara Fontana.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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