Cass. pen., sez. I 27-02-2009 (04-02-2009), n. 9001 Comportamento del condannato – Parametri di valutazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma accoglieva l’istanza di ammissione alla liberazione condizionale presentata da M.F., detenuta dal (OMISSIS) in espiazione della pena per plurimi e gravissimi delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione, osservando:
– che la condannata, durante il tempo di esecuzione della pena, aveva tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, come dimostrato dal continuo conseguimento di benefici penitenziari (nel (OMISSIS) aveva ottenuto il primo permesso premio; nel (OMISSIS) era stata ammessa al lavoro all’esterno presso l’associazione "(OMISSIS)"; nel (OMISSIS), dopo un periodo di sospensione di esecuzione della pena per la gravidanza e la maternità, le era stata concessa la detenzione domiciliare speciale), dalla costante osservanza delle prescrizioni imposte, dal perdurante proficuo impegno sia nell’attività lavorativa presso l’anzidetta associazione sia nell’accudimento e nell’educazione della figlia, dal conseguimento (nel (OMISSIS)) della laurea in lettere, dalla revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata per cessata pericolosità sociale (disposta dal magistrato di sorveglianza di Roma in data 13 ottobre 2005), dalla relazione trattamentale del 4 giugno 2008 (nella quale si era sottolineato "il cammino di revisione e reale pentimento … della condannata che ancora oggi si sofferma con dolore a quel tempo giovanile in cui aveva aderito … ad atti che giudica riprovevoli per ogni essere umano" e "la maturazione personale, a livello professionale, familiare e sociale");
– che, con riguardo all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la condannata aveva provveduto al pagamento delle spese relative ad alcuni procedimenti, aveva ottenuto la remissione del debito per le sue disagiate condizioni economiche in relazione agli altri procedimenti e si era trovata nell’oggettiva impossibilità di risarcire gli incommensurabili danni cagionati ai parenti delle vittime ma aveva, nel corso degli anni, a dimostrazione di concreta resipiscenza, compiuto, al fine di lenire le conseguenze materiali e morali dei reati commessi, gesti dimostrativi di un effettivo interessamento (intrattenendo rapporti personali ed epistolari con i familiari, come G.C., vedova del brigadiere E.F., la sorella ed il cognato di D.V.M.) e di solidarietà (svolgendo attività di volontariato presso l’associazione "(OMISSIS)" ed il gruppo teatrale "(OMISSIS)" ed occupandosi di minori abbandonati o "ristretti" a (OMISSIS)).
2. Avverso l’anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, chiedendone l’annullamento.
Deduce violazione dell’art. 176 c.p., affermando l’insussistenza delle condizioni legittimanti l’ammissione alla liberazione condizionale.
Il lavoro, lo studio, l’educazione della figlia non apparivano sintomatici di ravvedimento, trattandosi di atteggiamenti "neutri".
E lo stesso poteva dirsi dell’attività svolta presso l’associazione "(OMISSIS)", in quanto "i meriti dell’ente non si comunicano necessariamente all’associato" e "il battersi contro la pena di morte (soprattutto da chi l’ha praticata) non mostra necessariamente ravvedimento".
Anche la valutazione degli operatori penitenziari era "poco incisiva" in punto di prova del ravvedimento.
Osserva, infine, il ricorrente che l’enormità del danno derivante dalla morte di tante persone non poteva esimere il condannato dall’adempimento almeno parziale del suo debito.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, non aderendo alle censure mosse dal ricorrente, ha chiesto rigettarsi il ricorso. A sua volta, M.F. ha depositato, in data 19 gennaio 2009, memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4.1. Come questa Corte ha avuto modo di affermare (da ultimo v. Cass. 1^ 24 aprile 2007, p.m. in c. Balzerani, RV 237365), il requisito soggettivo del "sicuro ravvedimento" del condannato, desumibile dal comportamento tenuto durante il tempo di esecuzione della pena costituisce, ai sensi dell’art. 176 c.p., comma 1, il presupposto fondamentale della liberazione condizionale e ne caratterizza il fondamento, nella sua sostanziale assimilazione alle misure alternative alla detenzione e in stretta correlazione con il principio della funzione rieducativa della pena, enunciato dall’art. 27 Cost., comma 3, (Corte cost. 20 luglio 2001, n. 273).
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, il "ravvedimento" deve consistere nell’insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo di esecuzione della pena, che consentono il motivato apprezzamento della compiuta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione – in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualificata "probabilità" confinante con la certezza – di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale.
Ai fini anzidetti vanno, in altre parole, privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto ad indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido ed opinabile, per cui le condotte del condannato debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favorevoli, nell’esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari.
4.2. La valutazione del Tribunale di Sorveglianza non si discosta dai principi anzidetti e, di riflesso, l’ordinanza impugnata non viola le disposizioni dell’art. 176 c.p..
Il Tribunale ha, invero:
– puntualmente esaminato le concrete condotte tenute dalla condannata durante il tempo di esecuzione della pena, anche alla luce delle relazioni degli operatori penitenziari;
– verificato il percorso di rieducazione, recupero e risocializzazione della condannata;
– dato atto che esso era caratterizzato da "revisione" del suo passato criminale e da "reale pentimento", dal nuovo e diverso rapporto instaurato con le istituzioni e con la società, dalla maternità, dall’attività educativa della figlia, dagli studi universitari, dall’impegno lavorativo e solidaristico a favore di soggetti emarginati;
– valutato, come indice di non indifferenza per il valore fondamentale della solidarietà sociale, l’iniziativa di avviare con i parenti di alcune delle vittime rapporti epistolari, cui aveva fatto seguito taluni, pur parziali, atteggiamenti di perdono;
– preso atto dell’impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati;
– tratto, dal complesso di dette condotte, la prova della radicale trasformazione di atteggiamenti e di valori di riferimento e, perciò, dell’effettivo "ravvedimento" della M. in termini di ragionevole e sicura prognosi di non recidivanza.
4.3. A fronte della argomentata valutazione da parte del Tribunale dei menzionati elementi di fatto, ritenuti dimostrativi dell’acquisita consapevolezza dei valori fondamentali della vita e dell’abbandono per il futuro di scelte criminali, le critiche del ricorrente non colgono nel segno.
Il lavoro, lo studio, l’educazione della figlia, le attività svolte … non sono – come sostenuto dal ricorrente atteggiamenti "neutri", ma sono piuttosto elementi che, valutati nel loro insieme, hanno consentito di affermare – come si è detto – che vi è stata da parte della condannata una revisione critica della sua vita, un’aspirazione al suo riscatto morale.
Generiche sono, poi, le censure di scarsa incisività rivolte ai contenuti delle relazioni degli operatori penitenziari.
Esse contengono, invece, valutazioni che non perdono mai di vista titolo e gravità dei reati commessi e che concludono per l’effettivo ravvedimento anche dopo avere, con giudizio meditato, portato alla luce la condanna totale, da parte della M., del proprio passato criminoso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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