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o nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti, tutti assunti presso l’ISTAT previo superamento della prova di idoneità, con contratto a tempo determinato, con la qualifica di operatore amministrativo di V livello e per l’espletamento di mansioni consistenti nella "registrazione alfanumerica, a tempo, di records su apparecchiature informatiche IBM nonché di operatore sui sistemi dataentry, per immissione e controllo dati statistici mediante apparecchiature informatiche", esponevano che, a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 171 del 1991, erano stati inquadrati con la qualifica di operatore di amministrazione di VIII livello e, successivamente, in forza dell’art. 4 bis, l. n. 236 del 1993, con delibera del 29.11.1993, erano inquadrati a tempo indeterminato, nel IX livello giuridico e l’VIII retributivo. Pertanto, gli istanti, lamentavano una contraddizione nell’intervenuta trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1 – violazione dell’art. 4 bis l. n. 236 del 1993 e del d.P.R. n. 171 del 1991, non avendo l’amministrazione tenuto conto della corrispondenza fra le mansioni e la disciplina succedutasi;
2 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta e difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio l’ISTAT.
Osserva il Collegio in via preliminare che il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, in quanto la nota gravata risulta meramente confermativa dell’atto di inquadramento in ruolo a tempo indeterminato ed a cui deve ritenersi prestata acquiescenza per decorso del termine di decadenza di 60 giorni per la proposizione del ricorso.
Il Consiglio di Stato ha ribadito, al riguardo, di recente, che "Il provvedimento di inquadramento di pubblici dipendenti è atto autoritativo e, come tale, soggetto a termine decadenziale di impugnazione, con la conseguenza che non è ammissibile un’azione volta all’ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta avverso il provvedimento di attribuzione della qualifica né è ammesso un autonomo giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione di provvedimenti dell’Amministrazione, atteso che l’azione di accertamento è esperibile a tutela di un diritto soggettivo, laddove la posizione del pubblico dipendente a fronte della potestà organizzatoria della Pubblica amministrazione è quella di titolare di un mero interesse legittimo." (Consiglio Stato, Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1251).
In ogni caso, il ricorso è infondato e deve essere respinto nel merito. Infatti, dalla documentazione in atti, emerge che in forza di quanto previsto dall’art. 4 bis, comma 5, l. n. 236 del 1993, la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato doveva avvenire secondo l’ordine di avvio alla selezione disposto a suo tempo dal competente Ufficio circoscrizionale per l’impiego e compatibilmente con il numero delle vacanze in organico, come segnalato anche nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6482 del 1993, richiamata nell’originario provvedimento di inquadramento. Sicchè al momento della trasformazione, essendovi una disponibilità in organico nel profilo di operatore amministrativo di IX livello pari a n. 27 posti, mentre i dipendenti a tempo determinato erano 35, l’inquadramento è avvenuto secondo il criterio oggettivo sopra specificato. Non possono, pertanto, essere condivise le censure proposte da parte ricorrente.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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