Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 04-05-2011, n. 17294 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di:

A.S. indagato per il reato di cui all’art. 712 c.p.;

il GIP presso il Tribunale di Parma, in data 08.09.2009, emetteva il decreto di sequestro preventivo di un "camper" acquistato dal ricorrente e risultato essere il profitto del reato di truffa che l’accusa assume commesso dal coindagato O.S. in danno di F.A.;

L’ A. proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Parma, con ordinanza del 22.09.2010, respingeva il gravame e confermava il decreto di sequestro impugnato.

Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del Difensore di fiducia, deducendo:

1^ MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1)- Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della decisione derivante dal mancato rispetto del termine di gg. 10 stabilito dagli artt. 322 e 309 c.p.p., con conseguente inefficacia del decreto di sequestro impugnato;

2) – Con il secondo motivo, deduce che il Tribunale avrebbe illogicamente trascurato di considerare che il ricorrente riveste la qualità di "terzo acquirente in buona fede" per avere regolarmente acquistato il veicolo da tale Al. il quale, a sua volta, l’aveva ricevuto da O.S., presunto autore della truffa;

a parere del ricorrente, l’ordinanza era incorsa nel vizio di legge per avere ritenuto il "fumus" del reato di incauto acquisto mentre, in realtà, egli aveva proceduto all’acquisto del "camper" in piena buona fede e senza alcun collegamento con l’ O.;

CHIEDE l’annullamento del ricorso.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati.

L’ordinanza che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivata sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, non essendo i detti indizi richiesti fra i presupposti applicativi; e ciò in quanto è sufficiente per l’adozione della detta misura cautelare reale la presenza di un "fumus boni iuris" e cioè l’ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato, rilevabile dalla pendenza di un’imputazione e senza alcuna possibilità di apprezzamento quanto alla fondatezza dell’accusa e alla probabilità di una pronuncia sfavorevole per l’imputato.

Consegue che nel giudizio incidentale di impugnazione avverso il provvedimento che dispone il sequestro preventivo il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi all’astratta possibilità di assumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato.

Tanto meno tali questioni possono formare oggetto del ricorso per cassazione, non essendo possibile surrettiziamente introdurre in sede di legittimità un controllo che investa, sia pure in via incidentale, il merito dell’imputazione, (Cassazione penale, sez. 6, 07 luglio 1993).

Il ricorrente censura l’ordinanza deducendo l’assenza del "fumus" ma il motivo non coglie nel segno, atteso che il Tribunale ha correttamente rilevato, per un verso, che l’imputazione ex art. 712 c.p. è astrattamente applicabile alla fattispecie e, per altro verso, che l’indagato risulta avere acquistato il camper costituente il profitto della truffa e che l’esistenza stessa della contestazione di incauto acquisto esclude l’ipotesi della buona fede;

la motivazione impugnata sottolinea anche l’esistenza del "periculum" attesa la possibilità che anche l’indagato possa alienare ad altri il veicolo, aggravando ulteriormente le conseguenze del reato;

si tratta di una motivazione del tutto corretta perchè coerente e rispettosa dei principi che presiedono il giudizio in sede di reclamo avverso le misure cautelari reali e sufficiente a delineare sia il "fumus" che il "periculum";

ne deriva l’irrilevanza, in questa fase, dei motivi relativi alla dedotta buona fede, trattandosi di questione attinente la fondatezza dell’accusa, non deducibile in questa sede, giusti i principi sopra richiamati.

Ugualmente infondato è il motivo relativo alla violazione del termine di gg. 10 atteso che il Tribunale ha fondatamente osservato che il termine non poteva essere rispettato in quanto il reclamo era stato depositato in data 27.08.2010, cioè durante il periodo di sospensione dei termini feriali e che il giudizio si è tempestivamente tenuto dopo lo scadere di tale termine;

anche a tale riguardo la decisione impugnata risulta incensurabile in quanto pienamente conforme alla costante giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che la sospensione dei termini feriali si applichi ai giudizi di reclamo avverso misure cautelari reali, come nella specie. (Cass. Pen. Sez. 2, 18.12.2007 n. 1138 – Cass. Pen. SS UU 20.04.1994 n. 5).

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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