Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso di primo grado con il quale il sig. M., assistente capo in congedo del Corpo della Polizia penitenziaria, passato al ruolo civile, ha contestato il rigetto dalla sua istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio; provvedimento che l’Amministrazione intimata ha adottato su parere del Comitato di verifica
Di tale decisione si chiede ora la riforma ritenendola errata ed ingiusta sotto molteplici profili, per violazione di legge ed eccesso di potere
L’Amministrazione pur costituita e presente in giudizio non ha però presentato memorie.
Alla camera di consiglio del 5 aprile la causa è stata chiamata è trattenuta in decisione dopo che i difensori delle parti a mente dell’ art.60 c.p.a., sono state sentiti sul proposito del collegio di decidere il merito della controversia.
L’appello è fondato.
Il Comitato di verific, al negativo parere del quale l’Amministrazione s’è adeguata, ha motivato il rigetto dell’anzidetta domanda proposta da M. escludendo che l’infermità lamentata potesse essere posta in relazione con il lavoro concretamente svolto, " in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta.
Non rinvenendosi, nel caso di specie documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee…".
Queste le ragioni che fondano il parere negativo sull’istanza predetta.
Senonché e diversamente, a parere del collegio, dette situazioni conflittuali sussistono e sono emerse nell’ambito del giudizio promosso dinanzi allo stesso T.a.r.Pescara dal medesimo sig. M. per chiedere i danni da condotta "mobizzante" tenuta nei suoi confronti dall’Amministrazione.
Tale giudizio si è concluso con l’accoglimento del ricorso e soprattutto con il disvelamento del grave comportamento persecutorio perpetrato nei riguardi dell’odierno ricorrente, che ha indotto il giudice territoriale all’integrale accoglimento della domanda con sentenza n.339 del 2007.
Poiché tale decisione non è stata sottoposta ad impugnazione dall’Amministrazione, il collegio ritiene che il riportato giudizio del Comitato di verifica sia manchevole nella parte in cui esclude la presenza "di documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee…." a determinare l’infermità lamentata con l’istanza da esso esaminata.
Tale parere deve quindi essere rivisto alla luce di quanto perentoriamente ed inoppugnabilmente emerso nel giudizio conclusosi con la menzionata decisione del T.a.r. Pescara.
Da ciò deriva il dovere dell’Amministrazione di sottoporre al Comitato di verifica il caso del sig. M. in relazione al riconoscimento della causa di servizio da esso avanzata, non trascurando di relazionare sulle emergenze di natura ambientale e sulle conseguenze di carattere medicolegale poste in evidenza nella già citata decisione.
L’appello deve essere, quindi, accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado ai fini del riesame della domanda di riconoscimento della causa di servizio proposta dall’appellante.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che si liquidano per entrambi i gradi in euro 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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