Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-05-2011, n. 17244 Materie esplodenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11 giugno 2007, il Tribunale di Cagliari condannava F.M., con la diminuente del vizio parziale di mente equivalente alle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, alla pena complessiva di anni otto di reclusione per i reati di cui ai seguenti capi:

1)- tentata minaccia nei confronti del Consiglio e della Giunta Comunale di Sarroch, commesso il (OMISSIS);

3)- danneggiamento aggravato in danno di C.V., commesso il (OMISSIS);

4)- danneggiamento aggravato in danno del Municipio di Sarroch, commesso il (OMISSIS);

5)- danneggiamento aggravato in danno dell’Ufficio Tecnico del suddetto Comune, commesso il (OMISSIS);

6)- danneggiamento seguito da incendio in danno dell’abitazione di S.R., commesso il (OMISSIS);

7)- danneggiamento seguito da incendio in danno dell’autovettura di M.S., commesso il (OMISSIS);

8)- detenzione e porto illegali di esplosivi tra il (OMISSIS);

9)- danneggiamento seguito da incendio in danno della porta di ingresso di O.E., commesso il (OMISSIS);

10)- tentato danneggiamento dell’imbarcazione di O.E., commesso nel (OMISSIS);

11)- danneggiamento seguito da incendio in danno dell’autovettura di Sc.Ma., commesso il (OMISSIS);

12)- importazione, detenzione e porto illegali di armi, accertato l’8.10.2004.

La Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della suddetta sentenza, con sentenza in data 11.5.2010 dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.M. in ordine al reato di cui al capo 1, perchè estinto per prescrizione; dichiarava la nullità della sentenza impugnata quanto al capo 2, perchè la condanna per il suddetto capo non risultava dal dispositivo della sentenza; riduceva la pena ad anni sette e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Secondo quanto risulta dalla sentenza del secondo Giudice, il difensore dell’imputato aveva chiesto con i motivi d’appello l’assoluzione dai delitti di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per non aver commesso il fatto; l’assoluzione dai delitti di cui ai capi 10, 11 e 12, quanto meno ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, con conseguente riduzione della pena inflitta; aveva chiesto, inoltre, il riconoscimento delle attenuanti generiche e una ulteriore riduzione di pena per il vizio parziale di mente, per quanto attiene all’azione dimostrativa ai danni dell’abitazione del Prefetto O. e ai reati in materia di armi; aveva chiesto, infine, la rinnovazione del dibattimento per espletare perizia sulle armi e perizia grafologica.

Nella sentenza d’appello si dà anche atto che, con motivi aggiunti, è stato chiesto alla Corte d’appello di consentire all’imputato il patteggiamento allargato, onde contenere la pena nei limiti edittali.

Avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato, deducendo i seguenti motivi.

Con un primo motivo ha chiesto la nullità del processo poichè allo stesso aveva partecipato un Pubblico Ministero addetto alla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, senza la delega del Procuratore generale presso la Corte d’appello e senza che si dovessero trattare reati di competenza della D.D.A..

La questione, secondo il ricorrente, era stata sottoposta alla Corte d’appello con i motivi in data 28 novembre – 1 dicembre 2008, ma sul punto la Corte non si era pronunciata.

Con un secondo motivo ha eccepito la nullità della consulenza tecnica del P.M., poichè era stato sottoposto ad esame l’hard disk del computer sequestrato all’imputato il 25.5.2004, senza dare avviso alla difesa, nonostante il chiaro disposto dell’art. 360 c.p.p. che prevede l’avviso al difensore per gli accertamenti tecnici non ripetibili.

Con un terzo motivo ha dedotto l’omessa motivazione sulla richiesta delle attenuanti generiche, in quanto il giudice d’appello aveva respinto la suddetta richiesta con una motivazione solo apparente e con clausole di stile.

Con un quarto motivo ha denunciato l’omessa motivazione sulla chiamata in correità effettuata da Mu.St. nei confronti dell’imputato. La Corte non aveva analizzato nè l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal predetto nè l’attendibilità estrinseca dello stesso. Che risultava smentito da risultanze obiettive.

Per i suddetti motivi ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi di impugnazione sono palesemente infondati, e quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L’art. 178 c.p.p., lett. b prescrive a pena di nullità solo l’osservanza delle disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento.

Il ricorrente afferma – senza peraltro fornire alcun elemento di prova – che un magistrato del P.M. addetto alla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo avrebbe partecipato al processo senza la prevista delega del Procuratore generale e senza che si dovessero trattare reati di competenza della DDA. la circostanza, anche se fosse vera, non determinerebbe alcuna nullità di atti, non essendo prevista nè per la mancata delega del Procuratore generale nè per la partecipazione di un P.M. della D.D.A. a un processo che tratta reati ordinari la predetta sanzione processuale. Quanto al secondo motivo, non da luogo ad accertamento tecnico irripetibile l’estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte (V. Sez. 1^ sent. 23035 del 30.4.2009, Rv.

244454). Pertanto non sussiste neppure la nullità dedotta con il secondo motivo di ricorso.

La Corte distrettuale ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento alla gravità dei fatti contestati, che non consentivano ulteriori riduzioni di pena oltre quella derivante dal riconosciuto vizio parziale di mente, e alla insussistenza di elementi positivi di giudizio.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di appello ha motivato in modo specifico sulla attendibilità di Mu.

S., richiamando anche l’amplissima motivazione sul punto della sentenza di promo grado.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *