Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in trattazione l’avv. A.C. ha chiesto l’esecuzione dei decreti ingiuntivi del Tribunale di Roma nn. 5289/2007 e 6877/2007, non opposti ed esecutivi, nella parte residua relativamente alla quale il Comune di Cori non ha ancora provveduto al pagamento.
Ed infatti, con la nota del 17.7.2008, il Sindaco del Comune di Cori aveva formulato una proposta transattiva avente ad oggetto la somma complessivamente dovuta al ricorrente per alcuni decreti ingiuntivi del Tribunale di Roma e del Tribunale di Latina, abbattuta nella sorte capitale e decurtata dagli interessi, spese, competenze ed onorari, da corrispondersi mediante tre pagamenti alle scadenze del 31.7, 30.9 e 30.11.2008.
La proposta è stata accolta dal ricorrente subordinatamente e condizionatamente al puntuale rispetto delle indicate scadenze concordate; atteso il mancato rispetto delle dette scadenze, il ricorrente, con la nota del 7.1.2009, ha comunicato al Comune di ritenere risolta la precedente pattuizione al riguardo e, con la successiva nota del 7.9.2009, dopo avere ribadito il punto, ha chiesto l’esecuzione integrale dei decreti di cui trattasi nella parte ancora residua.
Quindi con l’atto di diffida e messa in mora ha insistito per il pagamento delle somme indicate.
Il Comune di Cori si è costituito in giudizio con la memoria del 5.11.2010 con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per avere corrisposto esattamente l’importo oggetto dell’accordo transattivo sottoscritto tra le parti e, con la successiva memoria integrativa dell’8.11.2010, ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice adito con riferimento alla questione pregiudiziale concernente la validità dell’accordo transattivo di cui trattasi, relativamente alla quale, peraltro, il ricorrente non ha nemmeno richiesto l’accertamento in via incidentale.
Il ricorrente ha depositato in atti i certificati di non opposizione nei termini dei decreti ingiuntivi rilasciati dalla cancelleria del Tribunale in data 17.12.2010 e, con la memoria del 20.1.2011, ha replicato alla memoria avversaria ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 2.2.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa in atti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E’ comprovato in atti che il Comune non ha provveduto al pagamento integrale delle somme portate dai decreti ingiuntivi dei quali viene chiesta in questa sede l’esecuzione e non si ritiene che rientri nella competenza di questo Tribunale la verifica relativa alla validità dell’accordo transattivo intercorso tra il ricorrente e l’amministrazione.
Nel caso in cui il Comune ritenga che l’accordo citato sia valido e produttivo di effetti e che le somme già corrisposte siano esaustive del credito vantato dal ricorrente, potrà fare valere le proprie ragioni nelle sedi competenti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Cori di dare esecuzione ai decreti ingiuntivi di cui in motivazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Comune di Cori al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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