Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-04-2011) 05-05-2011, n. 17499 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

t. GALATI Giovanni, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 10 dicembre 2010 il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di G. M.A., indagato in ordine al reato di furto pluriaggravato di materiali metallici sottratti da un cantiere lungo la linea ferroviaria in prossimità della stazione di (OMISSIS) commesso in data (OMISSIS), avverso l’ordinanza in data 29.11.2010 del G.I.P. del Tribunale della stessa città che gli applicava la misura cautelare della custodia in carcere.

Avverso tale provvedimento G.M.A., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con o senza rinvio.
Motivi della decisione

G.M.A. censurava l’impugnato provvedimento per il seguente motivo:

art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – inosservanza o erronea applicazione dell’art. 274 c.p.p., lett. a) e c) e art. 275 c.p.p., comma 3;

mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente il Tribunale del riesame erroneamente avrebbe ritenuto che fossero inidonee forme alternative di limitazione della libertà personale, in considerazione del fatto che si trattava di un furto di materiali metallici verosimilmente di modesto valore, che i precedenti giudiziari dell’imputato erano risalenti nel tempo, che la mancanza di una stabile attività lavorativa era solo temporanea e che non costituiva comunque elemento tale da far ritenere sussistente il pericolo di reiterazione nel reato. Riteneva infine la difesa del ricorrente che, per evitare i contatti tra l’indagato e l’acquirente dei beni oggetto del capo di imputazione e quindi il pericolo di inquinamento delle prove, sarebbe sufficiente imporgli di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabiterebbero se fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il proposto motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale del riesame infatti ha spiegato con chiarezza le motivazioni per cui sussiste in capo al ricorrente l’elevato pericolo di reiterazione di reati della stessa indole ed ha evidenziato in particolare che l’odierno ricorrente non ha una stabile attività lavorativa e non ha pertanto una fonte fissa di reddito, è gravato da tre precedenti penali specifici, ha tentato di inquinare le prove, spingendo l’acquirente della refurtiva a far sparire le tracce delle precedenti cessioni. Per tali motivi ha ritenuto quindi giustamente inadeguata a soddisfare le sopra indicate esigenze cautelari l’invocata misura degli arresti domiciliari.

Il ricorso deve essere quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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