T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 1166 stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 06.12.10 e depositato il 30.12.10, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Milano che dichiarava l’inammissibilità della domanda di emersione.

Il provvedimento contestato si fonda sul fatto che colui che il controinteressato aveva presentato più domande di regolarizzazione cosicchè tutte quelle successive alla prima erano state dichiarate inammissibili.

I motivi di ricorso sono tre.

Il primo eccepisce la violazione dell’art. 1 ter D.L. 78/2009 e l’eccesso di poter e per ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria.

La Prefettura avrebbe dovuto compiere degli accertamenti sul rapporto di lavoro esistente non limitandosi a verificare la formale presentazione delle domande da parte del Fusco ed accertare quale sia l’effettiva volontà del datore di lavoro circa i rapporti da regolarizzare.

Il secondo motivo riguarda la mancata notifica di avviso dell’avvio del procedimento.

Il terzo motivo lamenta l’eccesso di potere per omessa motivazione sulla mancata notifica dell’avviso di avvio del procedimento.

Il Ministero si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso si fonda su un unico motivo che denuncia la tardività del provvedimento di revoca e la circostanza che non si sia tenuto conto dell’esistenza di una regolare situazione lavorativa, oltre che l’assenza di precedenti penali.

Il ricorso non merita accoglimento.

La Prefettura non ha alcun obbligo di verificare in concreto quale sia l’interesse di chi presenta la domanda di regolarizzazione, ma si deve attenere ai limiti previsti dalla norma per quanto attiene il numero delle domande ammissibili; nel momento in cui il datore di lavoro presenta un numero di domande maggiore di quello indicato dalla norma sulla regolarizzazione, si espone alla declaratoria di inammissibilità.

Il primo motivo pertanto non fondato:

Parimenti inaccoglibili il secondo ed il terzo motivo, poiché l’interessato alla valutazione delle istanze è il datore di lavoro che le ha presentate per cui nessun obbligo di avviso va inviato al lavoratore extracomunitario regolarizzando.

Le spese possono essere compensate tenuto conto delle condizioni economiche del ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *