Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il 9.12.02 il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, emetteva sentenza di condanna a carico di H.E. nella contumacia del medesimo.
L’estratto contumaciale gli veniva notificato il 18.3.03 presso l’Avv. A. Gori di Bologna che – seppur rinunciante al mandato difensivo a suo tempo conferitogli dall’imputato – non aveva però dismesso la qualità di domiciliatario, nè tale elezione di domicilio era mai stata revocala dal prevenuto.
La sentenza di condanna, non appellata, diveniva quindi irrevocabile il 3.5.03.
Con ordinanza del 4.6.10 la Corte di Appello di Bologna rigettava l’istanza ex art. 175 c.p.p. di restituzione in termini avanzata da H.E. per poter proporre appello contro detta sentenza; in proposito rilevava la Corte territoriale che il richiedente non aveva mai revocato l’elezione di domicilio spontaneamente fatta presso l’avv. Gori, aggiungendo che l’interruzione dei rapporti con il domiciliatario per fatto proprio dell’imputato era equiparabile a rinuncia a proporre impugnazione.
Ricorreva personalmente H.E. contro detta ordinanza, di cui chiedeva l’annullamento per illegittimità del diniego di restituzione in termini in quanto l’impossibilità di rapporti con il proprio domiciliatario durante l’arco di tempo intercorso fra la notifica dell’estratto contumaciale e lo spirare del termine per appellare la sentenza di condanna era dipeso dal suo stato di detenzione in espiazione pena in forza di precedente titolo, come risultante dal provvedimento di esecuzione di pene concorrerti emesso ex art. 663 c.p.p. dal PM presso il Tribunale di Ravenna, che allegava al proprio ricorso per cassazione.
1- Si premetta che l’estratto contumaciale della summenzionata sentenza 9.12.02 del Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, fu validamente notificato il 18.3.03 ad H.E. presso il domiciliatario, avv. A. Gori di Bologna, elezione di domicilio non revocata nè da considerarsi implicitamente venuta meno per effetto della rinuncia al mandato difensivo da parte del medesimo professionista (giurisprudenza costante: cfr. Cass. Sez. 1 n. 8116 dell’11.2.10, dep. 1.3.10; Cass. Sez. 1, n. 22760 del 29.3.07, dep. 11.6.07, e numerose altre).
Dunque, la norma di riferimento nel caso di specie è l’art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 1, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, in L. 22 aprile 2005, n. 60, che stabilisce il diritto alla restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna ove il destinatario non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, pur validamente notificatogli (come avvenuto nel caso di specie).
Stabilisce, ancora, l’art. 175 c.p.p., comma 2 bis che l’istanza di restituzione deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di 30 gg. da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento e la prova di quando ciò sia avvenuto incombe sull’istante, che deve corredare la propria richiesta dei documenti e/o dell’indicazione degli elementi dimostrativi della tempestività della domanda (giurisprudenza costante: cfr., ex aliis, Cass. Sez. 2, n. 5443 del 22.1.10, dep. 11.2.10; Cass. Sez. 5, n. 8446 del 15.2.07, dep. 28.2.07), il che l’odierno ricorrente non ha fatto, non allegando neppure l’epoca in cui ha appreso della condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Forlì.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso e, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali, oltre che al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
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