Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 9.12.09 la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza 23.5.07 del Tribunale di Cosenza, dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.A. in ordine a svariati reati ascrittigli nell’editto accusatorio (capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 16) e, per l’effetto, rideterminava la pena a suo carico per le residue imputazioni (capi 14 e 21: concorso in riciclaggi di autovetture di provenienza furtiva), con le attenuanti generiche già concessegli in prime cure, in anni 3, mesi 1 e gg. 15 di reclusione ed Euro 4.100,00 di multa, sostituendogli l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea e confermando nel resto.
Personalmente il F. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per un solo motivo con il quale lamentava vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 62 c.p., n. 6 per essergli stata negata la relativa attenuante pur essendosi egli spontaneamente ed efficacemente adoperato, prima del giudizio, per attenuare le conseguenze dei reati, con la propria confessione collaborando con l’A.G. e consentendo il ritrovamento di numerose autovetture di provenienza delittuosa, oltre che l’accertamento della responsabilità di molti altri coimputati.
1 – Il ricorso è infondato in quanto trascura la nota ed antica giurisprudenza di questa S.C. secondo la quale l’attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 6 si articola in due ipotesi ben distinte tra loro, sia quanto all’essenza del fatto preso in considerazione dalla legge quale causa di attenuazione della responsabilità e della pena, sia sotto l’aspetto della sfera di applicazione: la prima ipotesi consiste nel risarcimento economico del danno e, quando sia possibile, nelle restituzioni: essa è applicabile ai reati contro il patrimonio o che, comunque, concretamente e direttamente lo offendano; la seconda può essere integrata soltanto da fatti diversi dal risarcimento economico e dalle restituzioni, fatti efficaci e spontanei dai quali si desuma l’avvenuto ravvedimento e, quindi, la minore pericolosità sociale del reo; essa non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce soltanto a quelle conseguenze del reato che non si concretino in danni economicamente risarcibili.
In breve, l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 nei reati che offendono il patrimonio può assumere solo la forma dell’integrale riparazione del danno e non anche quella contemplata nella seconda ipotesi della suddetta norma, che può riferirsi soltanto a quei reati le cui conseguenze non consistano in un pregiudizio economicamente risarcibile (cfr. Cass. Sez. 5 n. 24326 del 18.5.05, dep. 28.6.05; Cass. Sez. 2 n. 3698 del 16.5.90, dep. 5.4.91; Cass. Sez. 6 n. 3104 del 13.10.89, dep. 3.3.90; Cass. Sez. 2 n. 14442 del 7.7.86, dep. 23.12.86; Cass. Sez. 2 n. 2045 del 28.10.86, dep. 17.2.87 ; Cass. Sez. 2 n. 8097 del 26.3.85, dep. 25.9.85; Cass. Sez. 2 n. 8183 del 24.5.84, dep. 6.10.84, e numerose altre).
Nel caso in esame, invece, per i reati contro il patrimonio (riciclaggio) per i quali ha riportato condanna l’odierno ricorrente invoca l’attenuante dell’art. 62 c.p., n. 6 solo nella seconda ipotesi, vale a dire non già per avvenuto integrale risarcimento dei danni prima del giudizio, ma per altre considerazioni a suo avviso tali da dimostrare l’avvenuto ravvedimento, il che – giova ribadire – è incompatibile con la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema.
2- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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