Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 05-05-2011, n. 17360

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e nota spese che ha depositato.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 6.10.08 il Tribunale di Catanzaro condannava G. T. e M.B., previa concessione delle attenuanti dell’art. 62 bis c.p. con criterio di equivalenza, alla pena di mesi 5 di reclusione ed Euro 300,00 di multa ciascuno per falso ideologico e tentata truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. in relazione alla domanda, inoltrata all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria, di finanziamento n. (OMISSIS) per l’erogazione di fondi a carico dello Stato e della Comunità Europea, con conseguente condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

Con sentenza 24.6.10 la Corte d’Appello di Catanzaro dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati ascritti agli imputati, risalenti all’8.11.2000 – perchè estinti per prescrizione maturata l’8.5.08 – e confermava le statuizioni civili.

Tramite i rispettivi difensori ricorrevano il G. e il M. contro detta sentenza, di cui chiedevano l’annullamento perchè, essendo maturata la prescrizione dei reati prima della pronuncia del Tribunale, ex artt. 538 e 578 c.p.p. non poteva essere emessa nè confermata a loro carico condanna risarcitoria a favore della costituita parte civile.

Inoltre, nel ricorso proposto nell’interesse del M. si lamentava omessa motivazione circa la dedotta mancanza della firma del M. medesimo sulla domanda (presentata dal solo G.) e sul successivo rilascio del nulla osta per il taglio degli alberi autorizzato il 12.2.03, nonchè sulla falsità del certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto il 25.9.02;

deduceva, ancora, che il predetto nulla osta non era riferito all’erogazione di contributi riconducibili ai ed. fondi comunitari (FEOGA) per i quali la direzione dei lavori era affidata al M., ma all’erogazione di contributi regionali: anche a tale riguardo lamentava omessa motivazione da parte della Corte territoriale. Infine, si doleva della qualificazione giuridica del reato di cui al capo b) della rubrica, riconducibile alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 316 ter c.p. anzichè a quella dell’art. 640 bis c.p. sia pure nella sua forma tentata.

1 – I ricorsi sono fondati.

Premesso che la commissione dei reati viene specificamente fatta risalire alla data dell’8.11.2000, la prescrizione massima applicabile nel caso di specie, interruzione compresa, pari ad anni 7 e mesi 6, è maturata il 8.5.08, anteriormente alla condanna emessa in prime cure (che è del 6.10.08).

Pertanto, come non poteva pronunciarsi condanna in sede penale già in primo grado, così non poteva, ex art. 538 c.p.p., emettersi condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile nè, a fortiori ( art. 578 c.p.p.), confermarsi la stessa in sede di appello.

L’accoglimento di tale motivo di doglianza assorbe le ulteriori censure mosse nel ricorso del M., comprese quelle inerenti a vizi di motivazione relativi alla ricostruzione dei fatti e della penale responsabilità del ricorrente, noto essendo che, in presenza di una causa di estinzione del reato, in sede di legittimità non possono farsi valere vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr. da ultimo, Cass. S.U. n. 35490 del 28.5.09, dep. 15.9.09, Tettamanti).

Pertanto, si annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamene alle statuizioni civili, con conferma nel resto.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamene alle statuizioni civili.

Conferma nel resto.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *