Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
n sost. dell’avv. Epifani V., il quale ha insistito per l’accoglimento.
Svolgimento del processo
– che con l’impugnata ordinanza il tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame confermò la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di O.T., O.E. e O.D., ritenuti gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo A), cessione di singoli quantitativi di stupefacenti a tali M.F. (capo B), L.M. (capo D) e S. G. (capo E), nonchè tentata estorsione aggravata della L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno dell’imprenditore La.Ma., al quale si sarebbe voluta imporre una sorta di protezione sotto forma di "guardiania" (capo M); ciò sulla base, essenzialmente, quanto ai reati in materia di stupefacenti, dei risultati di intercettazioni telefoniche e, quanto alla tentata estorsione, delle dichiarazioni e dei riconoscimenti fotografici da parte della persona offesa;
– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la comune difesa degl’indagati, denunciando:
1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che: -1/a) con riguardo all’addebito di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la sussistenza del grave quadro indiziario sarebbe stata indebitamente tratta dal contenuto di due sole intercettazioni telefoniche in cui i cugini O.E. ed O.D. parlavano in effetti, in linguaggio chiaro e non criptico, di cessioni di droga; episodi isolati dai quali solo grazie a "forzature interpretative" sarebbe stato tratto il convincimento che essi fossero invece inquadragli nell’ambito di un’attività organizzata capeggiata dall’ O.T., in contrasto, peraltro, con l’ampiamente documentata tesi difensiva secondo la quale gli O. erano invece prevalentemente dediti al commercio di autovetture e motocicli usati, nell’ambito del quale andava ricercata anche l’origine dei crediti (derivanti invece, secondo l’accusa, dall’acquisito di stupefacenti) vantati nei confronti del M. e del L., con riferimento, rispettivamente, ad un’autovettura che il M. avrebbe ceduto all’ O. T. per poi dichiararsi disposto a riprenderla indietro, con restituzione del prezzo, a fronte dei difetti che il veicolo aveva presentato, e ad una fresa agricola di seconda mano venduta dagli O. al L.; – 1/b) con riguardo all’addebito di tentata estorsione, articolatasi, secondo la ricostruzione accusatoria, in diverse visite effettuate dagli O. o da soggetti ad essi legati (in particolare, tale Lo.Gi., coindagato per lo stesso reato), il tribunale avrebbe indebitamente ritenuto la partecipazione diretta o indiretta degli O. al reato in questione, trascurando, anche in questo caso, specifiche ed articolate argomentazioni difensive volte a dimostrare, in particolare: 1/b-1) come la parola del La. fosse caratterizzata da "assoluta genericità" ed "evidente inconsistenza", con riguardo, in particolare, alla descrizione dei componenti della famiglia O. che, a suo dire, si sarebbero presentati da lui (prima che egli fosse munito, dagli inquirenti, di un microregistratore in grado di registrare i colloqui) per formulare le pretese richieste estorsive (il cui contenuto, peraltro, specie con riguardo alla posizione dell’ O.E., sarebbe stato, proprio sulla base di quanto riferito dal Lagalla, tutt’altro che univoco nel senso preteso dall’accusa); 1/b-2) come dallo stesso contenuto della conversazione registrata svoltasi il 21 aprile 2008 tra il La. ed il Lo. emergesse che costui, lungi dal voler reiterare la richiesta estorsiva avanzata dalla famiglia Ostuni (come affermato invece nell’ordinanza impugnata), avesse agito per suo esclusivo interesse;
2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, basata soltanto – si afferma – su di una "ipotesi di lavoro assolutamente congetturale" circa il preteso pericolo di reiterazione di condotte criminose collegate in particolare al traffico degli stupefacenti, mai confermato, oltretutto, (contrariamente a quanto si legge nell’ordinanza impugnata) da alcun sequestro di dette sostanze.
Motivi della decisione
– che il ricorso non appare meritevole di accoglimento e rasenta, anzi (ad onta dell’apprezzabile impegno profuso dalla difesa) l’inammissibilità, in quanto:
a) con riguardo all’addebito di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, a fronte del fatto, lealmente riconosciuto anche dalla difesa, che le due conversazioni intercettate cui si fa riferimento nell’ordinanza impugnata avevano ad inequivocabile oggetto cessioni di droga, del tutto soggettivo ed opinabile (e, pertanto, non suscettibile di positiva valutazione in questa sede) appare l’assunto secondo il quale da esse non si potesse desumere, se non a prezzo di "forzature interpretative", l’esistenza di un’attività criminosa organizzata facente capo all’ O. T. (di cui l’ O.E. e l’ O.D. erano, rispettivamente, figlio e nipote) nell’ambito della quale i detti episodi trovavano collocazione, dovendosi invece ritenere, secondo la difesa, con specifico riguardo ai singoli episodi di cessione al M. ed al L., che i crediti vantati dagli O. nei confronti di costoro traessero origine da rapporti di compravendita di autoveicoli, costituenti – si afferma – la vera attività di O.T. e dei suoi familiari; ricostruzione, questa, di cui altro non si può dire se non che essa, in buona sostanza, si pone semplicemente in alternativa, nel merito, a quella che risulta accreditata dal tribunale sulla base di elementi che non possono certamente dirsi privi di adeguata valenza indiziante, quali, in particolare, i ripetuti riferimenti che, nelle conversazioni intercettate (stando al loro non contestato tenore, quale riportato nell’ordinanza impugnata), risultano fatti all’ O.T. ed il fatto che dalle stesse dichiarazioni del M. (come ricordato anche nel ricorso) risultava che il medesimo aveva acquistato droga proprio da O.T.; nè può dirsi che dette dichiarazioni fossero da riguardare necessariamente come del tutto inattendibili sol perchè, avendo il M. collocato temporalmente l’acquisto di droga nella prima decade del mese di (OMISSIS) e avendo e quindi riferito che qualche settimana dopo l’ O. D. si era presentato a ritirare l’autovettura oggetto del preteso contratto di compravendita, ciò contrasterebbe con il fatto che, da una conversazione intercettata il (OMISSIS), risulterebbe che a tale data detta autovettura era già in possesso dell’ O. T.;
b) con riguardo all’addebito di tentata estorsione: – b/1) non può, con ogni evidenza, darsi rilievo, in questa sede, al soggettivo giudizio espresso dalla difesa a proposito della pretesa "assoluta genericità" ed "assoluta inconsistenza" delle dichiarazioni della persona offesa sulla sola base di pretese e incontrollabili discrepanze nella descrizione dei vari componenti della famiglia Ostuni con i quali la persona offesa aveva avuto a che fare e dei quali aveva anche effettuato riconoscimenti fotografici, del tutto assertivamente tacciati, nel ricorso (con particolare riguardo a quello di O.T.) di "evidente incertezza", specie a fronte della dimostrata capacità di osservazione dimostrata, invece, dalla stessa persona offesa con il notare, tra l’altro, sul collo tanto dell’ O.E. che del Lo.Gi., in occasione delle visite da costoro effettuate, l’esistenza di tatuaggi di stile cinese, poi confermata nel corso delle indagini dai Carabinieri (come si attesta nell’impugnata ordinanza senza che, sul punto, risulti sollevata obiezione alcuna nel ricorso); – b/2) neppure può costituire valido motivo di censura nei confronti dell’impugnata ordinanza il fatto che le ripetute richieste di assunzione per lo svolgimento di compiti di "guardiania" siano state interpretate dal tribunale come richieste di tipo estorsivo aggravate della L. n. 203 del 1991, ex art. 7 trattandosi di interpretazione tutt’altro che pretestuosa e cervellotica, ove si consideri la non smentita sequenza dei fatti descritti nel capo d’imputazione, tra i quali la commissione, ad opera di ignoti, di atti vandalici in danno del cantiere edile della persona offesa, a seguito del reiterato rifiuto, da parte di quest’ultima, di accettare la "protezione" offertale dagli O.; – b/3) parimenti inconsistente, infine, si appalesa, come motivo di censura, quello che la difesa ha inteso trarre dal contenuto della conversazione registrata il 21 aprile 2008 tra la persona offesa ed il Lo., nel senso che costui avrebbe agito nel suo esclusivo interesse e non in quello degli O.; assunto, questo, che passa del tutto sotto silenzio il fatto che, come messo in luce nell’impugnata ordinanza, in precedenti, significative occasioni il Lo. e l’ O.D. avevano operato insieme (ved., in particolare, quanto si riferisce come direttamente constatato dalla polizia giudiziaria il (OMISSIS), allorchè i due furono visti introdursi insieme nella palazzina in ristrutturazione cui stava lavorando l’impresa dal La. e quindi uscirne, fermandosi a parlare con quest’ultimo), di tal che l’essersi il Lo. lamentato, nell’incontro del (OMISSIS) con lo stesso La., del fatto che costui avrebbe fatto "lavorare" il solo O.D. non può certo assumere l’inequivoco significato di una esclusione dello stesso O. dall’attività estorsiva che la difesa vorrebbe invece attribuirgli;
c) con riguardo alle censure concernenti la ritenuta esistenza delle esigenze cautelari, appare sufficiente ricordare che le stesse sono presunte, ai sensi del combinato disposto dell’art. 275 c.p.p., comma 3, e art. 51 c.p.p., comma 3 bis, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; presunzione, questa, alla quale il tribunale ha voluto aggiungere, "ad abundantiam", una serie di considerazioni a sostegno della ritenuta esistenza, in concreto, del pericolo di reiterazione criminosa; ed è, quindi, di tutta evidenza come le censure proposte dalla difesa circa la validità di dette considerazioni, essendo queste di per sè superflue, risultano anch’esse prive (a parte la genericità del loro contenutoci ogni e qualsiasi rilevanza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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