DECRETO LEGISLATIVO 18 marzo 2013, n. 36 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha
approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975,
n. 902, di adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione
dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Visto l’articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013, con il quale e’
stato istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, con uno stanziamento di 130.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2013, finalizzato a consentire il
trasferimento alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del bene
denominato "Castello di Udine";
Sentita la Commissione paritetica prevista dall’articolo 65 dello
Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con i Ministri per i beni e le attivita’ culturali e dell’economia e
delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni

1. E’ trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il
bene denominato: "Castello di Udine", come individuato nell’allegato
A).
2. La Regione e’ autorizzata a trasferire al Comune di Udine il
bene di cui al comma 1.
3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di
sottoscrizione del verbale di consegna del bene.

Art. 2

Operazioni di consegna

1. Il competente Ufficio dell’Agenzia del demanio, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l’atto di
consegna di cui all’articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione il
bene di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Il verbale di consegna del bene e’ sottoscritto congiuntamente
dal competente Ufficio dell’Agenzia del demanio e dalla Regione e
costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura
catastale del bene medesimo in favore della Regione.
3. In caso di ulteriore trasferimento del bene ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, il verbale di consegna e’ sottoscritto
dalla Regione e dal Comune di Udine e costituisce titolo per il
trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene
medesimo in favore del Comune di Udine.
4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la
sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2
da parte del Comune di Udine.

Art. 3

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento in proprieta’ del bene di cui all’articolo 1,
comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e
pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova
alla data del verbale di consegna.
2. Dalla data del verbale di consegna l’ente al quale e’ trasferito
il bene di cui all’articolo 1, comma 1, subentra nella proprieta’,
nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai
vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad esso
competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene
trasferito.

Art. 4

Conservazione, fruizione e valorizzazione

1. Dalla data del verbale di consegna del bene l’ente al quale e’
trasferito il bene di cui all’articolo 1, comma 1, si impegna ad
assicurare e sostenere la conservazione del bene e a favorirne la
pubblica fruizione e valorizzazione in conformita’ alla normativa di
tutela.

Art. 5

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita’ ed adempimenti necessari
per l’attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e
tributo.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Alle minori entrate recate dal presente provvedimento, pari a
130.000 euro annui a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante
utilizzo del fondo istituito, ai sensi dell’articolo 1, comma 298,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Ornaghi, Ministro per i beni e le
attivita’ culturali

Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *